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	<description>Pubblicazione aperiodica dell&#039;IICA</description>
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		<title>NOTA SINTETICA IN TEMA DI PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE</title>
		<link>http://www.iica.it/nota-sintetica-in-tema-di-pratiche-commerciali-scorrette.html</link>
		<comments>http://www.iica.it/nota-sintetica-in-tema-di-pratiche-commerciali-scorrette.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 18:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[PrimoPiano]]></category>

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		<description><![CDATA[NOTA SINTETICA IN TEMA DI PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE
Riferimenti normativi
Disciplina sostanziale: artt. 18-27 quarter del Codice del Consumo (D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, come modificati dal D.Lgs n. 146/2007).
Disciplina procedurale: art. 27 del Codice del Consumo; Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette” (di seguito Regolamento), adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con delibera del 15 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale &#8211; Serie Generale, n. 283 del 5 dicembre 2007.
1. Le pratiche commerciali vietate
A partire dal 2007, con l’introduzione del D. Lgs. 146/2007, il ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NOTA SINTETICA IN TEMA DI PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Riferimenti normativi</span></strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Disciplina sostanziale</span>: artt. 18-27 quarter del Codice del Consumo (D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, come modificati dal D.Lgs n. 146/2007).</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Disciplina procedurale</span>: art. 27 del Codice del Consumo; <em>Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette</em>” (di seguito Regolamento), adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con delibera del 15 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale &#8211; Serie Generale, n. 283 del 5 dicembre 2007.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">1. Le pratiche commerciali vietate</span></strong></p>
<p>A partire dal 2007, con l’introduzione del D. Lgs. 146/2007, il campo di intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, Autorità) in materia di tutela dei consumatori è stata rafforzato, attribuendo all’Autorità il compito di vigilare, ai fini del giudizio di liceità dell’attività svolta dai professionisti, non soltanto sui messaggi pubblicitari diffusi dagli operatori di settore bensì su qualsiasi condotta, anche di tipo omissivo, posta in essere dai professionisti, sia nella fase promozionale del servizio che in quella successiva, di godimento dello stesso servizio ed, in generale, in relazione alla promozione, vendita e fornitura di un bene o servizio (cfr. art. 19, comma 1, del Codice del Consumo).</p>
<p>Il divieto di carattere generale è stabilito dall’articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo: «<em>Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta</em>».</p>
<p>La tutela adesso si sostanzia nell’impedire che il consumatore medio assuma “<em>una decisione di natura commerciale” </em>che non avrebbe altrimenti preso a causa di una condotta scorretta del professionista. La nozione di pratica commerciale scorretta comprende l’impiego di una pratica commerciale che sia “<em>contraria a diligenza</em>” ed idonea a “<em>falsare in misura rilevante il comportamento del consumatore</em> (cfr. art. 20, comma 2, Codice del Consumo). I due elementi sono da ritenersi essenziali nella valutazione della condotta.</p>
<p>Alla stregua della disciplina introdotta dal Codice del Consumo, non assumono rilevanza degli episodici comportamenti del professionista (quale, ad esempio, un disguido occasionale), né sussistono i presupposti per un intervento dell’Autorità laddove la pratica non sia idonea a falsare in misura <em>sensibile </em>il comportamento dei consumatori, valutato sulla base di criteri di tipo oggettivo (il riferimento è quello del consumatore medio: art. 20, cit.).</p>
<p>L’Autorità non ha infatti competenza a risolvere singole controversie tra cittadini ed imprese (cosi, ad esempio, laddove si tratti di generiche lamentele del consumatore legati ad una propria aspettativa, di tipo soggettivo, correlata ad un’asserita carenza della qualità di un servizio, ovvero ad uno specifico inadempimento contrattuale privo di rilevanza generale) ma a sanzionare delle pratiche commerciali scorrette, suscettibili di ledere una pluralità di soggetti.</p>
<p>La nuova disciplina è dunque destinata a trovare applicazione a tutela della scelta del consumatore rispetto a situazioni nelle quali la condotta dell’operatore possa essere qualificata come una pratica scorretta, ai sensi dell’art. 20 del codice del consumo.</p>
<p>Fermo restando il divieto di carattere generale sopra richiamato, la disciplina individua poi, in particolare, due grandi sub-categorie di pratiche scorrette, quelle delle pratiche ingannevoli, di cui agli artt. 21, 22 e 23 del Codice del Consumo, e le pratiche commerciali aggressive, di cui agli artt. 24, 25 e 26 del Codice del Consumo (cfr. art. 20, comma 4).</p>
<p>Lo stesso legislatore, inoltre, elenca, rispettivamente agli artt. 23 e 26 del Codice del Consumo, alcuni comportamenti che sono considerati vietati (<em>black list</em>) senza bisogno di una analisi ad hoc della loro scorrettezza (cfr. art. 20, comma 5). </p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">2. Il procedimento volto ad accertare l’esistenza di eventuali pratiche commerciali scorrette.</span></strong></p>
<p>L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in base alla nuova disciplina, può avviare i procedimenti sia d’ufficio (ossia, sulla base di notizie comunque apprese nonché in virtù di un’attività di indagine, svolta autonomamente e senza particolari formalità: cfr. art. 4 del regolamento) che sulla base <a href="http://www.agcm.it/consumatore--contact-center/segnala-allantitrust.html">segnalazioni esterne</a>.</p>
<p>La segnalazione può essere presentate da chiunque abbia interesse all’intervento dell’Autorità e, pertanto, non occorre dimostrare la propria legittimazione. Secondo quanto previsto dall’art. 5 del regolamento,  la segnalazione consiste in una richiesta di intervento che deve presentare alcuni requisiti minimi di forma e di sostanza. Quanto alla forma, la segnalazione va redatta per iscritto chiedendo all’Autorità di intervenire ai sensi di quanto previsto dall’art. 27 del Codice del Consumo; essa deve inoltre essere sottoscritta, con l’indicazione degli elementi identificativi del segnalante ed i suoi recapiti; circa il contenuto, la segnalazione deve individuare chiaramente i soggetti nei cui confronti si richiede l’intervento dell’Autorità (denominazione, indirizzo e recapito del professionista), i fatti oggetto di lamentela con la specificazione cronologica e documentata della condotta segnalata), in modo da consentire una precisa identificazione della pratica commerciale oggetto della richiesta di intervento. A tal fine è opportuno allegare la documentazione relativa alla pratica segnalata (ad esempio, messaggio, comunicazioni con l’impresa, contratti, ricevute, etc.) ed attenersi al modello di segnalazione rinvenibile sul sito dell’Autorità.</p>
<p>Il procedimento si svolge in contraddittorio con le parti interessate sin dalla fase iniziale, ovvero dall’avvio del procedimento. Tale atto, predisposto dal responsabile del procedimento, contiene la contestazione oggetto del procedimento e va comunicato ai soggetti interessati al fine di consentire loro di partecipare attivamente fino alla fase della chiusura dell’istruttoria (a tal fine, nel corso del procedimento, è garantito il diritto di  presentate memorie e documenti, nonché l’accesso al fascicolo del procedimento; inoltre, le parti possono chiedere di essere sentite dinanzi agli Uffici, inoltrando un’apposita richiesta al responsabile del procedimento: vedi artt. 6 , 9, 10, 11 e 12 reg.). E’ da notare che, a tutela della trasparenza dell’attività amministrativa svolta, l’Autorità comunica anche l’esito della valutazione relativa ad una eventuale archiviazione della segnalazione. L’archiviazione può essere disposta in ogni caso in cui l’Autorità non ritenga sussistenti i presupposti per avviare una istruttoria circa il caso segnalato (ad esempio per palese infondatezza della denuncia), ovvero ritenga che l’oggetto della segnalazione non rientra nel campo di applicazione della disciplina (art. 5, comma 3, reg.).</p>
<p>Nel corso del procedimento, l’Autorità ha ampi poteri investigativi, che comprendono la possibilità di svolgere delle ispezioni, avvalendosi anche della collaborazione della Guardia di finanza, presso chiunque detenga qualsiasi documento pertinente, il potere di richiedere a chiunque informazioni e documenti pertinenti con la facoltà di sanzionare l’eventuale rifiuto o la trasmissione di informazioni e documenti non veritieri, di disporre perizie (vedi artt. 12, 13, 14 reg.).</p>
<p>Nei casi di particolare urgenza l’Autorità può adottare dei provvedimenti cautelari, secondo l’iter procedurale  previsto dall’art. 9 reg.</p>
<p>Una volta accertata la violazione l’Autorità può inibirne la continuazione, disporre la pubblicazione di dichiarazioni rettificative a spese dell’impresa responsabile e irrogare una sanzione pecuniaria che va da 5.000 a 500.000 euro. Se la pratica riguarda prodotti pericolosi o può minacciare, anche indirettamente, la sicurezza di bambini o adolescenti la sanzione minima è di 50.000 euro. In caso di inottemperanza ai provvedimenti dell’Autorità la sanzione va dai 10.000 ai 150.000 euro. Le decisioni dell’Autorità sono soggette ad un regime di pubblicità legale (vedi art. 17).</p>
<p>E’ previsto l’istituto degli impegni: ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità, l’Autorità potrà rinunciare all’accertamento dell’infrazione se l’impresa si impegna a eliminare i profili di illegittimità rilevati nella pratica commerciale (art. 8 reg.).</p>
<p>Inoltre, sempre nei casi di minore gravità, l’Autorità può decidere di archiviare una segnalazione, in fase preistruttoria,  senza procedere all’accertamento dell’infrazione, ove, su richiesta scritta del responsabile del procedimento, il professionista rimuova i profili di possibile scorrettezza della pratica (art. 4, comma 2, reg.).</p>
<p>Roma, 25.1. 2011</p>
<p>Rosaria Garozzo</p>
<p>La presente nota è stata redatta da Rosaria Garozzo, la quale presta servizio presso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Direzione Generale della Tutela dei Consumatori- Direzione Servizi. Le opinioni manifestate nella presente nota sono espresse a titolo personale e non impegnano in alcun modo l’istituzione di appartenenza.</p>
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<input type="hidden" name="postContent_0" value="&lt;p&gt;NOTA SINTETICA IN TEMA DI PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;Riferimenti normativi&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;Disciplina sostanziale&lt;/span&gt;: artt. 18-27 quarter del Codice del Consumo (D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, come modificati dal D.Lgs n. 146/2007).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;Disciplina procedurale&lt;/span&gt;: art. 27 del Codice del Consumo; &lt;em&gt;Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette&lt;/em&gt;” (di seguito Regolamento), adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con delibera del 15 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale &amp;#8211; Serie Generale, n. 283 del 5 dicembre 2007.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;1. Le pratiche commerciali vietate&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;A partire dal 2007, con l’introduzione del D. Lgs. 146/2007, il campo di intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, Autorità) in materia di tutela dei consumatori è stata rafforzato, attribuendo all’Autorità il compito di vigilare, ai fini del giudizio di liceità dell’attività svolta dai professionisti, non soltanto sui messaggi pubblicitari diffusi dagli operatori di settore bensì su qualsiasi condotta, anche di tipo omissivo, posta in essere dai professionisti, sia nella fase promozionale del servizio che in quella successiva, di godimento dello stesso servizio ed, in generale, in relazione alla promozione, vendita e fornitura di un bene o servizio (cfr. art. 19, comma 1, del Codice del Consumo).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il divieto di carattere generale è stabilito dall’articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo: «&lt;em&gt;Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta&lt;/em&gt;».&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La tutela adesso si sostanzia nell’impedire che il consumatore medio assuma “&lt;em&gt;una decisione di natura commerciale” &lt;/em&gt;che non avrebbe altrimenti preso a causa di una condotta scorretta del professionista. La nozione di pratica commerciale scorretta comprende l’impiego di una pratica commerciale che sia “&lt;em&gt;contraria a diligenza&lt;/em&gt;” ed idonea a “&lt;em&gt;falsare in misura rilevante il comportamento del consumatore&lt;/em&gt; (cfr. art. 20, comma 2, Codice del Consumo). I due elementi sono da ritenersi essenziali nella valutazione della condotta.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Alla stregua della disciplina introdotta dal Codice del Consumo, non assumono rilevanza degli episodici comportamenti del professionista (quale, ad esempio, un disguido occasionale), né sussistono i presupposti per un intervento dell’Autorità laddove la pratica non sia idonea a falsare in misura &lt;em&gt;sensibile &lt;/em&gt;il comportamento dei consumatori, valutato sulla base di criteri di tipo oggettivo (il riferimento è quello del consumatore medio: art. 20, cit.).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L’Autorità non ha infatti competenza a risolvere singole controversie tra cittadini ed imprese (cosi, ad esempio, laddove si tratti di generiche lamentele del consumatore legati ad una propria aspettativa, di tipo soggettivo, correlata ad un’asserita carenza della qualità di un servizio, ovvero ad uno specifico inadempimento contrattuale privo di rilevanza generale) ma a sanzionare delle pratiche commerciali scorrette, suscettibili di ledere una pluralità di soggetti.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La nuova disciplina è dunque destinata a trovare applicazione a tutela della scelta del consumatore rispetto a situazioni nelle quali la condotta dell’operatore possa essere qualificata come una pratica scorretta, ai sensi dell’art. 20 del codice del consumo.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Fermo restando il divieto di carattere generale sopra richiamato, la disciplina individua poi, in particolare, due grandi sub-categorie di pratiche scorrette, quelle delle pratiche ingannevoli, di cui agli artt. 21, 22 e 23 del Codice del Consumo, e le pratiche commerciali aggressive, di cui agli artt. 24, 25 e 26 del Codice del Consumo (cfr. art. 20, comma 4).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Lo stesso legislatore, inoltre, elenca, rispettivamente agli artt. 23 e 26 del Codice del Consumo, alcuni comportamenti che sono considerati vietati (&lt;em&gt;black list&lt;/em&gt;) senza bisogno di una analisi ad hoc della loro scorrettezza (cfr. art. 20, comma 5). &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;2. Il procedimento volto ad accertare l’esistenza di eventuali pratiche commerciali scorrette.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in base alla nuova disciplina, può avviare i procedimenti sia d’ufficio (ossia, sulla base di notizie comunque apprese nonché in virtù di un’attività di indagine, svolta autonomamente e senza particolari formalità: cfr. art. 4 del regolamento) che sulla base &lt;a href=&quot;http://www.agcm.it/consumatore--contact-center/segnala-allantitrust.html&quot;&gt;segnalazioni esterne&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La segnalazione può essere presentate da chiunque abbia interesse all’intervento dell’Autorità e, pertanto, non occorre dimostrare la propria legittimazione. Secondo quanto previsto dall’art. 5 del regolamento,  la segnalazione consiste in una richiesta di intervento che deve presentare alcuni requisiti minimi di forma e di sostanza. Quanto alla forma, la segnalazione va redatta per iscritto chiedendo all’Autorità di intervenire ai sensi di quanto previsto dall’art. 27 del Codice del Consumo; essa deve inoltre essere sottoscritta, con l’indicazione degli elementi identificativi del segnalante ed i suoi recapiti; circa il contenuto, la segnalazione deve individuare chiaramente i soggetti nei cui confronti si richiede l’intervento dell’Autorità (denominazione, indirizzo e recapito del professionista), i fatti oggetto di lamentela con la specificazione cronologica e documentata della condotta segnalata), in modo da consentire una precisa identificazione della pratica commerciale oggetto della richiesta di intervento. A tal fine è opportuno allegare la documentazione relativa alla pratica segnalata (ad esempio, messaggio, comunicazioni con l’impresa, contratti, ricevute, etc.) ed attenersi al modello di segnalazione rinvenibile sul sito dell’Autorità.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il procedimento si svolge in contraddittorio con le parti interessate sin dalla fase iniziale, ovvero dall’avvio del procedimento. Tale atto, predisposto dal responsabile del procedimento, contiene la contestazione oggetto del procedimento e va comunicato ai soggetti interessati al fine di consentire loro di partecipare attivamente fino alla fase della chiusura dell’istruttoria (a tal fine, nel corso del procedimento, è garantito il diritto di  presentate memorie e documenti, nonché l’accesso al fascicolo del procedimento; inoltre, le parti possono chiedere di essere sentite dinanzi agli Uffici, inoltrando un’apposita richiesta al responsabile del procedimento: vedi artt. 6 , 9, 10, 11 e 12 reg.). E’ da notare che, a tutela della trasparenza dell’attività amministrativa svolta, l’Autorità comunica anche l’esito della valutazione relativa ad una eventuale archiviazione della segnalazione. L’archiviazione può essere disposta in ogni caso in cui l’Autorità non ritenga sussistenti i presupposti per avviare una istruttoria circa il caso segnalato (ad esempio per palese infondatezza della denuncia), ovvero ritenga che l’oggetto della segnalazione non rientra nel campo di applicazione della disciplina (art. 5, comma 3, reg.).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Nel corso del procedimento, l’Autorità ha ampi poteri investigativi, che comprendono la possibilità di svolgere delle ispezioni, avvalendosi anche della collaborazione della Guardia di finanza, presso chiunque detenga qualsiasi documento pertinente, il potere di richiedere a chiunque informazioni e documenti pertinenti con la facoltà di sanzionare l’eventuale rifiuto o la trasmissione di informazioni e documenti non veritieri, di disporre perizie (vedi artt. 12, 13, 14 reg.).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Nei casi di particolare urgenza l’Autorità può adottare dei provvedimenti cautelari, secondo l’iter procedurale  previsto dall’art. 9 reg.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Una volta accertata la violazione l’Autorità può inibirne la continuazione, disporre la pubblicazione di dichiarazioni rettificative a spese dell’impresa responsabile e irrogare una sanzione pecuniaria che va da 5.000 a 500.000 euro. Se la pratica riguarda prodotti pericolosi o può minacciare, anche indirettamente, la sicurezza di bambini o adolescenti la sanzione minima è di 50.000 euro. In caso di inottemperanza ai provvedimenti dell’Autorità la sanzione va dai 10.000 ai 150.000 euro. Le decisioni dell’Autorità sono soggette ad un regime di pubblicità legale (vedi art. 17).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;E’ previsto l’istituto degli impegni: ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità, l’Autorità potrà rinunciare all’accertamento dell’infrazione se l’impresa si impegna a eliminare i profili di illegittimità rilevati nella pratica commerciale (art. 8 reg.).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Inoltre, sempre nei casi di minore gravità, l’Autorità può decidere di archiviare una segnalazione, in fase preistruttoria,  senza procedere all’accertamento dell’infrazione, ove, su richiesta scritta del responsabile del procedimento, il professionista rimuova i profili di possibile scorrettezza della pratica (art. 4, comma 2, reg.).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Roma, 25.1. 2011&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Rosaria Garozzo&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La presente nota è stata redatta da Rosaria Garozzo, la quale presta servizio presso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Direzione Generale della Tutela dei Consumatori- Direzione Servizi. Le opinioni manifestate nella presente nota sono espresse a titolo personale e non impegnano in alcun modo l’istituzione di appartenenza.&lt;/p&gt;
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		</item>
		<item>
		<title>STUDIO SUL RILEVAMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA : ASPETTI NORMATIVI / PROVVEDIMENTI AUTORITY</title>
		<link>http://www.iica.it/studio-sul-rilevamento-dei-consumi-di-energia-elettrica-aspetti-normativi-provvedimenti-autority.html</link>
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		<pubDate>Sat, 22 Jan 2011 16:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[editoriale]]></category>

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		<description><![CDATA[STUDIO SUL RILEVAMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA : ASPETTI NORMATIVI / PROVVEDIMENTI AUTORITY
Avv. Maria Teresa Perrella
CONTATORI TRADIZIONALI ED ELETTRONICI  : PROBLEMATICHE
 
 
1. MERCATO VINCOLATO E CONDIZIONI CONTRATTUALI MINIME.
INCONVENIENTI LEGATI AL FUNZIONAMENTO DEI CONTATORI     TRADIZIONALI
 
Occorre premettere che in Italia solo dall’anno 2007 il mercato dell’energia elettrica è stato liberalizzato, intendendosi per liberalizzazione la possibilita’ per il cliente di scegliere liberamente il proprio fornitore, che applica all’utente le proprie condizioni e tariffe.
I clienti sino al primo luglio 2007, si definivano dunque “vincolati”.
Erano tali tutti i clienti ad eccezione delle imprese (escluse quelle ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>STUDIO SUL RILEVAMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA : ASPETTI NORMATIVI / PROVVEDIMENTI AUTORITY</strong></p>
<p>Avv. Maria Teresa Perrella</p>
<p><strong>CONTATORI TRADIZIONALI ED ELETTRONICI  : PROBLEMATICHE</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>1. </strong><strong>MERCATO VINCOLATO E CONDIZIONI CONTRATTUALI MINIME.</strong></p>
<p><strong>INCONVENIENTI LEGATI AL FUNZIONAMENTO DEI CONTATORI     TRADIZIONALI</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Occorre premettere che in Italia solo dall’anno 2007 il mercato dell’energia elettrica è stato liberalizzato, intendendosi per liberalizzazione la possibilita’ per il cliente di scegliere liberamente il proprio fornitore, che applica all’utente le proprie condizioni e tariffe.</p>
<p>I clienti sino al primo luglio 2007, si definivano dunque “vincolati”.</p>
<p>Erano tali tutti i clienti ad eccezione delle imprese (escluse quelle piccole in bassa tensione).</p>
<p>In tale contesto, l’ Autorita’ per l’Energia Elettrica ed il Gas , per regolamentare  la  fornitura di energia elettrica e tutelare i consumatori, ha emanato la  <span style="text-decoration: underline;">delibera n. 200 del 1999, con la quale ha  definito le condizioni contrattuali minime ed inderogabili</span> da applicare a tutte le forniture relative ai clienti vincolati (utenti domestici e piccole imprese).</p>
<p>Le condizioni di fornitura dettate con la suddetta delibera sono relative ai seguenti aspetti  contrattuali:</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Lettura del contatore</span></p>
<p>Fatturazione dei consumi</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Calcolo dei consumi</span></p>
<p>Pagamento della bolletta</p>
<p>Morosità del cliente</p>
<p>Ricostruzione consumi per malfunzionamento del contatore</p>
<p>Rateizzazione del pagamento</p>
<p>Deposito cauzionale</p>
<p>Reclami.</p>
<p>In questa sede esaminiamo quelle riguardanti la lettura del contatore ed il calcolo dei consumi.</p>
<p>Ricordiamo che sino  all’anno  2008 tutti i contatori di energia elettrica presenti  in Italia erano di tipo tradizionale,  ossia richiedenti l’intervento di un soggetto per il rilevamento dei dati.</p>
<p>Circa la lettura del contatore, in  base alla delibera n. 200, <span style="text-decoration: underline;">l’ente erogatore di energia elettrica , almeno una volta l’anno, deve effettuare un tentativo di lettura del contatore. </span></p>
<p>Si badi bene, non è imposta una lettura per anno ma solo un tentativo, in quanto l’Autorita’ ha tenuto conto del fatto che il letturista recandosi in loco, potrebbe trovarsi impossibilitato a effettuare la rilevazione, per assenza dell’interessato.</p>
<p>La delibera impone altresi’ ai gestori di predisporre gli strumenti  piu’ opportuni (numero verde, cartolina postale , internet e quant’altro) per permettere al consumatore di effettuare <span style="text-decoration: underline;">la c.d. autolettura</span> dei dati rilevati dal proprio contatore.</p>
<p>In realtà come si è sperimentato, ed  a dispetto di quanto prescritto, non sempre è stato cosi agevole  ed efficace effettuare l’autolettura ( per esempio numero sempre occupato o non funzionante).</p>
<p>Senza considerare che prevedendo l’autolettura, L’AUTORITA’, pur volendo tutelare l’utente, ha finito con l’appioppargli un ulteriore onere.</p>
<p>Circa il calcolo dei consumi, la direttiva pone la regola secondo la quale lo stesso debba avvenire <span style="text-decoration: underline;">sulla base dei consumi rilevati al momento della lettura effettuata dall’impresa, o dell’autolettura del cliente </span>(consumi effettivi)</p>
<p>Stabilisce altresi’ che la fatturazione “puo’ anche avvenire in relazione ai consumi presunti stimati dal fornitore sulla base dei consumi storici del cliente”.</p>
<p>E’ chiaro dunque che dalla lettera della prescrizione dell’autority, si ricava agevolmente che il primo sistema è la norma, mentre il secondo dovrebbe essere un’eccezione.</p>
<p>Tuttavia nessuno di noi ignora che le cose sono sempre andate esattamente al contrario.</p>
<p>La fatturazione in base ai consumi presunti è divenuta  la regola quasi  imperante e lo spauracchio per tutti noi.</p>
<p>L’organizzazione “Il movimento difesa del cittadino” dopo aver condotto numerosi studi sul problema dei consumi stimati o presunti, ha evidenziato criticamente  che i gestori di energia elettrica pur obbligati ad una lettura annua dei contatori, spesso l’hanno evitata.</p>
<p>In molti casi, secondo l’MDC, le aziende per ridurre i costi, non avrebbero mai svolto in interi quartieri delle grandi citta’ o in piccoli centri neppure la prescritta lettura annua!</p>
<p>L’associazione ha evidenziato inoltre  che l’ulteriore incubo per i cittadini è stato poi anche quello dei “conguagli”, sempre sfavorevoli ai consumatori costretti dagli stessi ad ulteriori esborsi.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>2. </strong><strong>LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO ED APPLICABILITA’ DELLA DIRETTIVA NUMERO 200.</strong></p>
<p><strong>INTRODUZIONE DEI CONTATORI ELETTRONICI</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Come si accennava in precedenza  il <span style="text-decoration: underline;">Mercato dell’Energia elettrica è stato liberalizzato  a far data dal 1/07/2007</span>.</p>
<p>A far epoca da quel momento, tutte le categorie di utenti possono scegliere il proprio fornitore,  il quale accorda le proprie condizioni e tariffe contrattuali.</p>
<p>Ne consegue che<span style="text-decoration: underline;"> le condizioni contrattuali minime inderogabili di cui alla delibera n. 200 , sono applicabili solo residualmente ossia esclusivamente  agli utenti domestici e piccole imprese in bassa tensione, limitatamente ai seguenti casi</span>:</p>
<ul>
<li>qualora i suddetti clienti non abbiano sottoscritto alcun nuovo contratto</li>
<li>nel caso in cui le stesse categorie abbiano sottoscritto un nuovo contratto, ma la societa’ fornitrice fallisca o cessi di esistere</li>
<li>qualora detti clienti dopo aver sottoscritto un nuovo contratto, preferiscano tornare al vecchio fornitore</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;">Nei casi nei quali trovino applicazione le condizioni contrattuale minime inderogabili, si parla di Servizio di maggior tutela.</span></p>
<p>Attualmente in Italia i fornitori di energia elettrica sono oltre cento, rimangono aziende leader l’Acea, Electrabel spa e L’Enel.</p>
<p>Successivamente alla liberazzione del mercato, l’Autorita’  per l’energia elettrica, <span style="text-decoration: underline;">ha reso obbligatoria per tutti i fornitori l’installazione dei nuovi contattori dell’energia elettrica, sia per tutte le famiglie che per tutte le imprese in bassa tensione</span>.</p>
<p>Le operazioni di sostituzione dei contatori hanno avuto inizio nel 2008 e dovranno essere terminate nel 2011.</p>
<p>Nelle intenzioni dell’Autorita’ e nelle affermazioni dei fornitori, detti contatori elettronici dovrebbero essere estremamente vantaggiosi per tutti i clienti.</p>
<p>Riportiamo la pubblicita’ posta in essere da Acea sul proprio sito Web per dare risalto ai nuovi rilevatori.</p>
<p>“Tanti vantaggi, nessuna spesa”!</p>
<p>“Grazie alle sue funzionalita’ avanzate, il contatore elettronico aprira’ la strada a diverse innovazioni, che si tradurranno certamente in altrettanti vantaggi per te e per la tua famiglia:</p>
<p>1 il calcolo della nuova bolletta sui consumi effettivi, quindi niente piu’ conguagli o invio dell’autolettura</p>
<p>2 nuove tariffe personalizzate, studiate sulla base delle tue abitudini al consumo</p>
<p>3 gestione delle variazioni contrattuali a distanza, senza dover piu’ chiedere sopralluoghi o interventi tecnici</p>
<p>4 monitoraggio costante del funzionamento della rete</p>
<p>5 misurazione dell’energia ceduta dagli autoproduttori alla rete del distributore.</p>
<p>A dispetto di tale pubblicita’ ed assicurazioni, in realta’ anche i nuovi contatori si sono rivelati fonti di ulteriori inconvenienti e disguidi per i clienti.</p>
<p>Esaminiamo tale aspetto nel prossimo paragrafo.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>4 .   PROBLEMATICHE INSORTE A SEGUITO DELL’INTRODUZIONE</strong></p>
<p><strong>DEI NUOVI CONTATORI </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>A. <span style="text-decoration: underline;">prosecuzione nell’invio di fatture basate sui consumi presunti ed invito all’autolettura</span></strong></p>
<p>Tale problema e’ molto diffuso.</p>
<p>Paradossalmente, nel caso di molti clienti, si sta verificando che, nonostante il contatore tradizionale sia stato sostituito con quello elettronico (in alcuni casi anche ormai da due anni), cionostante il cliente continua a ricevere fatture del seguente tenore:</p>
<p>calcolo dei consumi di tipo presunto/stimato</p>
<p>invito all’autolettura.</p>
<p>Non v’e’ chi non veda che tale tipo di fatturazione ha addirittura dell’inverosimile!</p>
<p>Attesa l’introduzione del nuovo tipo di contatore i consumi dovrebbero essere quelli reali, in quanto il nuovo tipo di contatore dovrebbe trasmettere i dati rilevati presso l’utente direttamente  al fornitore, senza bisogno dell’intervento di terzi (“letturisti” o lettura del cliente).</p>
<p>Ancor piu’ assurdo è l’invito all’autolettura, dal momento che il nuovo tipo di contatore non consente piu’ questo tipo di operazione, tanto è vero che se il cliente prova ad effettuarla il numero verde a cio’ predisposto fa notare, <span style="text-decoration: underline;">sempre,</span></p>
<p>che la lettura comunicata è incongrua.</p>
<p>Quanto si sta verificando, ha determinato per i clienti che si trovano in questa situazione, una condizione ancor piu’ peggiorativa rispetto al passato.</p>
<p>Si fa infatti notare che se in precedenza la valvola di sicurezza che consentiva al cliente di sottrarsi alla mannaia della fatturazione presuntiva dei consumi, era proprio l’autolettura, oggi per tali utenti è venuta meno anche tale possibilita’, tanto che gli stessi si trovano a dover subire le richieste economiche del fornitore senza poter far altro che pagare sulla base dei consumi presunti.</p>
<p>Partendo da quanto riscontrato in numerosi casi, si è cercato di far luce sul problema.</p>
<p>A tal fine sono state percorse due strade:</p>
<ul>
<li>RICHIESTA DI CHIARIMENTI PRESSO GLI UFFICI ACEA DI ROMA</li>
<li>INOLTRO DI UN RECLAMO ALL’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS</li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>RISULTANZE DELL’ACCESSO EFFETTUATO PER GLI UFFICI ACEA</strong></p>
<p>In data 7 ottobre c.a. ci siamo recati presso gli sportelli reclami dell’Acea , ove abbiamo sottoposto il problema all’impiegato trovando, ad onor del vero, disponibilita’ e cortesia.</p>
<p>Naturalmente, affinche’ egli potesse avere dati concreti sui cui lavorare (precisamo che ogni impegato dispone di un pc nel quale inserendo il codice utente puo’ ricostruire l’intera vita del rapporto tra le parti) abbiamo presentato la fattura di un cliente che lamenta il problema di cui stiamo parlando.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">A seguito della consultazione e’ emerso che il contatore in questione, come tanti altri, pur essendo stato sostituito in realta’ non è mai stato attivato (!), per cui per Acea il cliente è come se avesse ancora un contatore tradizionale.</span></p>
<p>E’ stato anche confermato che in  casi come questo l’autolettura è effettivamente impossibile, e che Acea procede dunque sulla base dei consumi presunti.</p>
<p>Ovviamente è stato chiesta una spiegazione, e, come c’era da aspettarsi, ci è stato detto che la responsabilita’ non è di Acea, bensi della cooperativa deputata alla sostituzione dei contatori.</p>
<p>Tale spiegazione ovviamente è inaccettabile, sia perche’ il fornitore sembra voler declinare ogni responsabilita’, sia perche’ appare evidente che Acea, in ogni caso, non poteva ignorare la situazione venutasi a creare dopo la sostituzione, dal momento che, come abbiamo riscontrato, la societa’ è al corrente di tutti i passaggi e le tappe relative al rapporto contrattuale tra le parti.</p>
<p>Con ogni probabilita’ dunque Acea pur sapendo, ha evitato di procedere alla regolarizzazione della situazione.</p>
<p>E’ stato suggerito un reclamo da inoltrare via posta alla società che per effetto di esso interverrebbe elaborando anche il conguaglio dei consumi.</p>
<p>Per completezza espositiva, facciamo presente che poiche’ da un rapido calcolo effettuato in tale occasione è emerso che, naturalmente, sarebbe il cliente a dovere dei soldi al fornitore, si è temporaneamente desistito dall’inviarlo.</p>
<p>Riteniamo che qualora Acea avanzasse delle pretese economiche nei confronti del cliente, si potrebbe intraprendere un’iniziativa giudiziaria.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>RISCONTRI RECLAMO INOLTRATO ALL’AUTORITY: APERTURA DEL PROCEDIMENTO NUMERO 668530517</strong></p>
<p>Nello stesso periodo l’utente Acea (codice 5014164109), ha inoltrato un reclamo  all’Autorita’ per l’Energia elettrica ed il Gas esponendo il problema de quo.</p>
<p>L’autorita’ ha tempestivamente risposto, comunicando con nota del 18/10/2010 l’apertura di un procedimento, all’interno del quale ha richiesto all’Aceaelectrabel di Roma di  fornire chiarimenti  circa la vicenda in questione (doc.to in allegato 1).</p>
<p>Allo stato dunque l’istruttoria è ancora in corso, e attendiamo i suoi sviluppi.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>B.</strong> <strong>maggiori consumi</strong> – <strong>corretto funzionamento contatori elettronici e controlli</strong></p>
<p>Molti utenti lamentano anche che, a seguito della introduzione del nuovo contatore, i consumi loro fatturati sarebbero notevolmente aumentati .</p>
<p>Addirittura vengono segnalti casi in cui l’utente si troverebbe a pagare somme sproporzionate per seconde case pressocche’ disabitate.</p>
<p>Si parla addirittura di un cosnumo medio maggiorato superiore al 33%.</p>
<p>I cittadini in relazione a ciò hanno posto un ulteriore problema della necessità di controlli sul corretto funzionamento dei contatori elettronici.</p>
<p>Ci si chiede se i contatori vengano controllati e se si a chi sia affidato tale compito.</p>
<p>Si sta facendo strada l’idea, sempre piu’ diffusa, che con i nuovi contatori i fornitori possano agire ancor più liberamente.</p>
<p>Facendoci portavoci di tale istanza, abbiamo inviato, via web, una richiesta di chiarimenti in merito all’Autority , di cui si allega copia (doc.to in allegato n.2)</p>
<p>Allo stato non è pervenuto ancora alcun riscontro.</p>
<p><strong>CONCLUSIONI</strong></p>
<p>All’esito di questo studio rimangono aperti, come è evidente, ancora numerosi interrogativi che speriamo di poter chiarire attraverso ulteriori eventuali approfondimenti.</p>
<p>Facciamo anche presente che a seguito dell’introduzione dei nuovi contatori la delibera 200/99 dell’Authority, che pur continua ad applicarsi con riferimento al servizio di maggior tutela, emerge nella sua inadeguatezza.</p>
<p>La stessa, essendo palesemente riferita ai contatori tradizionali, è, infatti,  inidonea rispetto alla nuova situazione .</p>
<p>E’ auspicabile dunque l’emanazione di una nuova direttiva dell’Autorita’ che tenga conto del nuovo sistema di rilevazione dei consumi.</p>
<p>Roma, 2 novembre 2010</p>
<p>Avv. Maria Teresa Perrella</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Si allegano alla presente:</strong></p>
<p><strong>1) </strong><strong>Nota autorita’ per l’energia</strong></p>
<p><strong>2) </strong><strong>Copia mail inviata all’autorità per l’energia elettrica</strong></p>
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<input type="hidden" name="postTitle_0" value="STUDIO SUL RILEVAMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA : ASPETTI NORMATIVI / PROVVEDIMENTI AUTORITY" />
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<input type="hidden" name="postContent_0" value="&lt;p&gt;&lt;strong&gt;STUDIO SUL RILEVAMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA : ASPETTI NORMATIVI / PROVVEDIMENTI AUTORITY&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Avv. Maria Teresa Perrella&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;CONTATORI TRADIZIONALI ED ELETTRONICI  : PROBLEMATICHE&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;1. &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;MERCATO VINCOLATO E CONDIZIONI CONTRATTUALI MINIME.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;INCONVENIENTI LEGATI AL FUNZIONAMENTO DEI CONTATORI     TRADIZIONALI&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Occorre premettere che in Italia solo dall’anno 2007 il mercato dell’energia elettrica è stato liberalizzato, intendendosi per liberalizzazione la possibilita’ per il cliente di scegliere liberamente il proprio fornitore, che applica all’utente le proprie condizioni e tariffe.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;I clienti sino al primo luglio 2007, si definivano dunque “vincolati”.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Erano tali tutti i clienti ad eccezione delle imprese (escluse quelle piccole in bassa tensione).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;In tale contesto, l’ Autorita’ per l’Energia Elettrica ed il Gas , per regolamentare  la  fornitura di energia elettrica e tutelare i consumatori, ha emanato la  &lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;delibera n. 200 del 1999, con la quale ha  definito le condizioni contrattuali minime ed inderogabili&lt;/span&gt; da applicare a tutte le forniture relative ai clienti vincolati (utenti domestici e piccole imprese).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le condizioni di fornitura dettate con la suddetta delibera sono relative ai seguenti aspetti  contrattuali:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;Lettura del contatore&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Fatturazione dei consumi&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;Calcolo dei consumi&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pagamento della bolletta&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Morosità del cliente&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ricostruzione consumi per malfunzionamento del contatore&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Rateizzazione del pagamento&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Deposito cauzionale&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Reclami.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;In questa sede esaminiamo quelle riguardanti la lettura del contatore ed il calcolo dei consumi.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ricordiamo che sino  all’anno  2008 tutti i contatori di energia elettrica presenti  in Italia erano di tipo tradizionale,  ossia richiedenti l’intervento di un soggetto per il rilevamento dei dati.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Circa la lettura del contatore, in  base alla delibera n. 200, &lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;l’ente erogatore di energia elettrica , almeno una volta l’anno, deve effettuare un tentativo di lettura del contatore. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si badi bene, non è imposta una lettura per anno ma solo un tentativo, in quanto l’Autorita’ ha tenuto conto del fatto che il letturista recandosi in loco, potrebbe trovarsi impossibilitato a effettuare la rilevazione, per assenza dell’interessato.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La delibera impone altresi’ ai gestori di predisporre gli strumenti  piu’ opportuni (numero verde, cartolina postale , internet e quant’altro) per permettere al consumatore di effettuare &lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;la c.d. autolettura&lt;/span&gt; dei dati rilevati dal proprio contatore.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;In realtà come si è sperimentato, ed  a dispetto di quanto prescritto, non sempre è stato cosi agevole  ed efficace effettuare l’autolettura ( per esempio numero sempre occupato o non funzionante).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Senza considerare che prevedendo l’autolettura, L’AUTORITA’, pur volendo tutelare l’utente, ha finito con l’appioppargli un ulteriore onere.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Circa il calcolo dei consumi, la direttiva pone la regola secondo la quale lo stesso debba avvenire &lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;sulla base dei consumi rilevati al momento della lettura effettuata dall’impresa, o dell’autolettura del cliente &lt;/span&gt;(consumi effettivi)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Stabilisce altresi’ che la fatturazione “puo’ anche avvenire in relazione ai consumi presunti stimati dal fornitore sulla base dei consumi storici del cliente”.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;E’ chiaro dunque che dalla lettera della prescrizione dell’autority, si ricava agevolmente che il primo sistema è la norma, mentre il secondo dovrebbe essere un’eccezione.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Tuttavia nessuno di noi ignora che le cose sono sempre andate esattamente al contrario.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La fatturazione in base ai consumi presunti è divenuta  la regola quasi  imperante e lo spauracchio per tutti noi.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L’organizzazione “Il movimento difesa del cittadino” dopo aver condotto numerosi studi sul problema dei consumi stimati o presunti, ha evidenziato criticamente  che i gestori di energia elettrica pur obbligati ad una lettura annua dei contatori, spesso l’hanno evitata.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;In molti casi, secondo l’MDC, le aziende per ridurre i costi, non avrebbero mai svolto in interi quartieri delle grandi citta’ o in piccoli centri neppure la prescritta lettura annua!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L’associazione ha evidenziato inoltre  che l’ulteriore incubo per i cittadini è stato poi anche quello dei “conguagli”, sempre sfavorevoli ai consumatori costretti dagli stessi ad ulteriori esborsi.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;2. &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO ED APPLICABILITA’ DELLA DIRETTIVA NUMERO 200.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;INTRODUZIONE DEI CONTATORI ELETTRONICI&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Come si accennava in precedenza  il &lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;Mercato dell’Energia elettrica è stato liberalizzato  a far data dal 1/07/2007&lt;/span&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;A far epoca da quel momento, tutte le categorie di utenti possono scegliere il proprio fornitore,  il quale accorda le proprie condizioni e tariffe contrattuali.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ne consegue che&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt; le condizioni contrattuali minime inderogabili di cui alla delibera n. 200 , sono applicabili solo residualmente ossia esclusivamente  agli utenti domestici e piccole imprese in bassa tensione, limitatamente ai seguenti casi&lt;/span&gt;:&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;qualora i suddetti clienti non abbiano sottoscritto alcun nuovo contratto&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;nel caso in cui le stesse categorie abbiano sottoscritto un nuovo contratto, ma la societa’ fornitrice fallisca o cessi di esistere&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;qualora detti clienti dopo aver sottoscritto un nuovo contratto, preferiscano tornare al vecchio fornitore&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;Nei casi nei quali trovino applicazione le condizioni contrattuale minime inderogabili, si parla di Servizio di maggior tutela.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Attualmente in Italia i fornitori di energia elettrica sono oltre cento, rimangono aziende leader l’Acea, Electrabel spa e L’Enel.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Successivamente alla liberazzione del mercato, l’Autorita’  per l’energia elettrica, &lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;ha reso obbligatoria per tutti i fornitori l’installazione dei nuovi contattori dell’energia elettrica, sia per tutte le famiglie che per tutte le imprese in bassa tensione&lt;/span&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le operazioni di sostituzione dei contatori hanno avuto inizio nel 2008 e dovranno essere terminate nel 2011.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Nelle intenzioni dell’Autorita’ e nelle affermazioni dei fornitori, detti contatori elettronici dovrebbero essere estremamente vantaggiosi per tutti i clienti.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Riportiamo la pubblicita’ posta in essere da Acea sul proprio sito Web per dare risalto ai nuovi rilevatori.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;“Tanti vantaggi, nessuna spesa”!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;“Grazie alle sue funzionalita’ avanzate, il contatore elettronico aprira’ la strada a diverse innovazioni, che si tradurranno certamente in altrettanti vantaggi per te e per la tua famiglia:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1 il calcolo della nuova bolletta sui consumi effettivi, quindi niente piu’ conguagli o invio dell’autolettura&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2 nuove tariffe personalizzate, studiate sulla base delle tue abitudini al consumo&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3 gestione delle variazioni contrattuali a distanza, senza dover piu’ chiedere sopralluoghi o interventi tecnici&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;4 monitoraggio costante del funzionamento della rete&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;5 misurazione dell’energia ceduta dagli autoproduttori alla rete del distributore.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;A dispetto di tale pubblicita’ ed assicurazioni, in realta’ anche i nuovi contatori si sono rivelati fonti di ulteriori inconvenienti e disguidi per i clienti.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Esaminiamo tale aspetto nel prossimo paragrafo.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;4 .   PROBLEMATICHE INSORTE A SEGUITO DELL’INTRODUZIONE&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;DEI NUOVI CONTATORI &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;A. &lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;prosecuzione nell’invio di fatture basate sui consumi presunti ed invito all’autolettura&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Tale problema e’ molto diffuso.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Paradossalmente, nel caso di molti clienti, si sta verificando che, nonostante il contatore tradizionale sia stato sostituito con quello elettronico (in alcuni casi anche ormai da due anni), cionostante il cliente continua a ricevere fatture del seguente tenore:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;calcolo dei consumi di tipo presunto/stimato&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;invito all’autolettura.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Non v’e’ chi non veda che tale tipo di fatturazione ha addirittura dell’inverosimile!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Attesa l’introduzione del nuovo tipo di contatore i consumi dovrebbero essere quelli reali, in quanto il nuovo tipo di contatore dovrebbe trasmettere i dati rilevati presso l’utente direttamente  al fornitore, senza bisogno dell’intervento di terzi (“letturisti” o lettura del cliente).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ancor piu’ assurdo è l’invito all’autolettura, dal momento che il nuovo tipo di contatore non consente piu’ questo tipo di operazione, tanto è vero che se il cliente prova ad effettuarla il numero verde a cio’ predisposto fa notare, &lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;sempre,&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;che la lettura comunicata è incongrua.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Quanto si sta verificando, ha determinato per i clienti che si trovano in questa situazione, una condizione ancor piu’ peggiorativa rispetto al passato.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si fa infatti notare che se in precedenza la valvola di sicurezza che consentiva al cliente di sottrarsi alla mannaia della fatturazione presuntiva dei consumi, era proprio l’autolettura, oggi per tali utenti è venuta meno anche tale possibilita’, tanto che gli stessi si trovano a dover subire le richieste economiche del fornitore senza poter far altro che pagare sulla base dei consumi presunti.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Partendo da quanto riscontrato in numerosi casi, si è cercato di far luce sul problema.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;A tal fine sono state percorse due strade:&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;RICHIESTA DI CHIARIMENTI PRESSO GLI UFFICI ACEA DI ROMA&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;INOLTRO DI UN RECLAMO ALL’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;RISULTANZE DELL’ACCESSO EFFETTUATO PER GLI UFFICI ACEA&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;In data 7 ottobre c.a. ci siamo recati presso gli sportelli reclami dell’Acea , ove abbiamo sottoposto il problema all’impiegato trovando, ad onor del vero, disponibilita’ e cortesia.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Naturalmente, affinche’ egli potesse avere dati concreti sui cui lavorare (precisamo che ogni impegato dispone di un pc nel quale inserendo il codice utente puo’ ricostruire l’intera vita del rapporto tra le parti) abbiamo presentato la fattura di un cliente che lamenta il problema di cui stiamo parlando.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;A seguito della consultazione e’ emerso che il contatore in questione, come tanti altri, pur essendo stato sostituito in realta’ non è mai stato attivato (!), per cui per Acea il cliente è come se avesse ancora un contatore tradizionale.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;E’ stato anche confermato che in  casi come questo l’autolettura è effettivamente impossibile, e che Acea procede dunque sulla base dei consumi presunti.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ovviamente è stato chiesta una spiegazione, e, come c’era da aspettarsi, ci è stato detto che la responsabilita’ non è di Acea, bensi della cooperativa deputata alla sostituzione dei contatori.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Tale spiegazione ovviamente è inaccettabile, sia perche’ il fornitore sembra voler declinare ogni responsabilita’, sia perche’ appare evidente che Acea, in ogni caso, non poteva ignorare la situazione venutasi a creare dopo la sostituzione, dal momento che, come abbiamo riscontrato, la societa’ è al corrente di tutti i passaggi e le tappe relative al rapporto contrattuale tra le parti.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Con ogni probabilita’ dunque Acea pur sapendo, ha evitato di procedere alla regolarizzazione della situazione.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;E’ stato suggerito un reclamo da inoltrare via posta alla società che per effetto di esso interverrebbe elaborando anche il conguaglio dei consumi.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Per completezza espositiva, facciamo presente che poiche’ da un rapido calcolo effettuato in tale occasione è emerso che, naturalmente, sarebbe il cliente a dovere dei soldi al fornitore, si è temporaneamente desistito dall’inviarlo.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Riteniamo che qualora Acea avanzasse delle pretese economiche nei confronti del cliente, si potrebbe intraprendere un’iniziativa giudiziaria.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;RISCONTRI RECLAMO INOLTRATO ALL’AUTORITY: APERTURA DEL PROCEDIMENTO NUMERO 668530517&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Nello stesso periodo l’utente Acea (codice 5014164109), ha inoltrato un reclamo  all’Autorita’ per l’Energia elettrica ed il Gas esponendo il problema de quo.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L’autorita’ ha tempestivamente risposto, comunicando con nota del 18/10/2010 l’apertura di un procedimento, all’interno del quale ha richiesto all’Aceaelectrabel di Roma di  fornire chiarimenti  circa la vicenda in questione (doc.to in allegato 1).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Allo stato dunque l’istruttoria è ancora in corso, e attendiamo i suoi sviluppi.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;B.&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;maggiori consumi&lt;/strong&gt; – &lt;strong&gt;corretto funzionamento contatori elettronici e controlli&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Molti utenti lamentano anche che, a seguito della introduzione del nuovo contatore, i consumi loro fatturati sarebbero notevolmente aumentati .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Addirittura vengono segnalti casi in cui l’utente si troverebbe a pagare somme sproporzionate per seconde case pressocche’ disabitate.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si parla addirittura di un cosnumo medio maggiorato superiore al 33%.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;I cittadini in relazione a ciò hanno posto un ulteriore problema della necessità di controlli sul corretto funzionamento dei contatori elettronici.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ci si chiede se i contatori vengano controllati e se si a chi sia affidato tale compito.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si sta facendo strada l’idea, sempre piu’ diffusa, che con i nuovi contatori i fornitori possano agire ancor più liberamente.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Facendoci portavoci di tale istanza, abbiamo inviato, via web, una richiesta di chiarimenti in merito all’Autority , di cui si allega copia (doc.to in allegato n.2)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Allo stato non è pervenuto ancora alcun riscontro.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;CONCLUSIONI&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;All’esito di questo studio rimangono aperti, come è evidente, ancora numerosi interrogativi che speriamo di poter chiarire attraverso ulteriori eventuali approfondimenti.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Facciamo anche presente che a seguito dell’introduzione dei nuovi contatori la delibera 200/99 dell’Authority, che pur continua ad applicarsi con riferimento al servizio di maggior tutela, emerge nella sua inadeguatezza.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La stessa, essendo palesemente riferita ai contatori tradizionali, è, infatti,  inidonea rispetto alla nuova situazione .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;E’ auspicabile dunque l’emanazione di una nuova direttiva dell’Autorita’ che tenga conto del nuovo sistema di rilevazione dei consumi.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Roma, 2 novembre 2010&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Avv. Maria Teresa Perrella&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Si allegano alla presente:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;1) &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Nota autorita’ per l’energia&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;2) &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Copia mail inviata all’autorità per l’energia elettrica&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
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		<title>SULLA RESPONSABILITA’ DA SPAMMING</title>
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		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 11:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IICA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto]]></category>
		<category><![CDATA[editoriale]]></category>

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		<description><![CDATA[ 
SULLA RESPONSABILITA’ DA SPAMMING
avv. Rosario Beninato
L’evoluzione tecnologica ed il costante aumento delle potenzialità del web, unitamente ai vantaggi immensi che oggi offre l’ultilizzo di internet comportano inevitabilmente una serie di problematiche che si ripercuotono sulla sfera della riservatezza e della dignità personale del cittadino.
Il fenomeno dello spamming ha sicuramente un ruolo determinante nella lesione della riservatezza degli utenti di internet, atteso che, se si tiene conto che il totale dei messaggi scambiati nella rete si attestava già nel 2007 su dieci miliardi di messaggi l’anno e che il 65% ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">SULLA RESPONSABILITA’ DA SPAMMING</span></strong></p>
<p>avv. Rosario Beninato</p>
<p>L’evoluzione tecnologica ed il costante aumento delle potenzialità del web, unitamente ai vantaggi immensi che oggi offre l’ultilizzo di internet comportano inevitabilmente una serie di problematiche che si ripercuotono sulla sfera della riservatezza e della dignità personale del cittadino.</p>
<p>Il fenomeno dello spamming ha sicuramente un ruolo determinante nella lesione della riservatezza degli utenti di internet, atteso che, se si tiene conto che il totale dei messaggi scambiati nella rete si attestava già nel 2007 su dieci miliardi di messaggi l’anno e che il 65% &#8211; 90% contiene spam o malware<a href="http://www.iica.it/wp-admin/post-new.php#_ftn1">[1]</a>, si può ricavare una dimensione sufficientemente attendibile del fenomeno.</p>
<p>Preliminarmente, occorre chiarire che con il termine “danno da spamming” si intende comunemente <strong>il danno derivante da comunicazione elettronica a carattere commerciale non sollecitata</strong>.</p>
<p>Detta definizione trova una disciplina puntuale a livello comunitario nella <strong>Direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE</strong> recepita con <strong>D. Lgs. n. 70/2003</strong> e nella <strong>Direttiva 2002/58/CE</strong><a href="http://www.iica.it/wp-admin/post-new.php#_ftn2">[2]</a> relativa alle comunicazioni elettroniche nella sfera privata.</p>
<p>Le aziende sempre più diffusamente esercitano la pratica di promuovere i propri prodotti e servizi cercando nuovi clienti, purtroppo a scapito della riservatezza degli utenti internet, effettuando così comunicazioni indesiderate verso elenchi di email per i quali non si è ottenuto un preventivo consenso.</p>
<p>Come ben noto, la ricezione di email, nei casi di navigazione internet con rete analogica, causa un costo telefonico aggiuntivo, oltre al rallentamento e/o intasamento delle principali funzioni della casella di posta.</p>
<p>Spesso accade, infatti, che importanti email di lavoro possano essere rese temporaneamente inutilizzabili e che si possa consultarle solo dopo aver liberato la casella elettronica.</p>
<p>In alcuni casi, addirittura, si possono verificare danni irreversibili ed ingenti (disdetta di appuntamenti importanti o inviti ad eventi pubblici).</p>
<p>La stessa ricezione di email può causare, comunque, danni ingenti anche se si utilizzano tipologie di connessione digitale come ADSL, HDSL.</p>
<p>Così inquadrato, sia pure succintamente, il concetto di spamming, al fine di ogni più idonea predisposizione degli strumenti giuridici finalizzati alla richiesta di risarcimento dei conseguenti danni, occorre, innanzitutto, risolvere il delicato problema della <strong>legittimazione passiva dell’autore del danno</strong>, in altri termini, bisogna sapere come si può rintracciare l’autore dello spamming.</p>
<p>Generalmente, quando si riceve un messaggio non sollecitato, si può tentare semplicemente di mandare un avvertimento al suo mittente e può accadere che l’autore dello spamming risponda.</p>
<p>In detta ipotesi, l’utente dispone di tutti gli elementi per far interrompere lo spamming e per richiedere eventualmente il risarcimento del danno subito.</p>
<p>Tuttavia, come mostrano le numerose indagini condotte da esperti investigatori sul tracciamento delle email, in molti casi lo spamming è opera di utenti esperti di internet che camuffano l’identità, facendo in modo di non essere rintracciabili tramite un’accurata scelta della collocazione geografica fuori dalla Stato in cui si commette l’illecito.</p>
<p>Concretamente, quando le email vengono inviate dal mail client del mittente al mail client del destinatario passano attraverso il pc, generalmente server (server SMTP di invio e server POP di ricezione), lasciando dei dati o tracce su ciascuno di loro.</p>
<p>I principali problemi nel tracciare lo spam, vanno dall’acquisizione dell’IP del mittente all’effettiva identità dello stesso.</p>
<p>Se lo spammer ha operato tramite una postazione collocata in Italia, i problemi sono limitati ad acquisire l’IP (Internet Protocol), data e ora relativa alla connessione dello spammer in Italia, ossia interpretando l’header ed analizzando gli elementi più significativi degli header come le parti di testo che seguono i “received”, sarà possibile acquisire l’indirizzo IP, data e ora, etc., dell’email invasiva.</p>
<p>Una volta che si risale all’IP, è necessario verificare se a questo IP corrisponde il mittente oppure potrebbe essere l’indirizzo di un server dietro il quale si cela lo stesso spammer.</p>
<p>Purtroppo, in diversi casi, il provider si trova spesso all’estero ed anche fuori dall’Unione Europea, circostanza questa che crea problemi giudiziali difficilmente risolvibili anche denunciando il fatto alle autorità competenti.</p>
<p>Con riferimento alla risarcibilità del danno, sotto la previgente disciplina, si ponevano dubbi interpretativi in ordine all’<strong>art. 18, L.</strong> <strong>675/96</strong>, in base al quale <strong><em>“chiunque cagiona un danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’art. 2050 codice civile…”</em></strong>.</p>
<p>Detto articolo, in combinato disposto con l’art. 29, co. 9, estendeva la risarcibilità anche ai danni non patrimoniali, prevedendo espressamente, infatti, che… <strong><em>“…il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di violazione dell’art. 9 ”</em></strong>.</p>
<p>Con riguardo all’art. 18, in dottrina venivano sollevati dubbi interpretativi, in primo luogo con riguardo alla compatibilità con la clausola generale l’art. 2043 c.c..</p>
<p>La disposizione sulla privacy aveva carattere speciale rispetto alla clausola generale contenuta nel Codice, di qui le mosse per affermare in base al principio di specialità la sola applicabilità dell’art. 18 relativo al trattamento dei dati personali.</p>
<p>In secondo luogo, venivano sollevati dubbi sulla risarcibilità dei danni non patrimoniali che, notoriamente, erano risarcibili solo ex art. 2059 c.c..</p>
<p>Prima dell’entrata in vigore del Codice della Privacy, la giurisprudenza di merito, non certo copiosa in materia di risarcimento per trattamento illegittimo dei dati personali, si era espressa tramite due sentenze del Giudice di Pace di Napoli del 2004, <strong>considerando applicabile l’art. 2043 c.c.</strong><a href="http://www.iica.it/wp-admin/post-new.php#_ftn3">[3]</a>.</p>
<p>Detta valutazione in termini di responsabilità extracontrattuale pura comportava seri problemi da parte di chi intendeva promuovere un giudizio, <strong>sia in relazione all’onere della prova</strong>, atteso che risultava necessario comprovare il danno subìto dallo spamming, l’imprescindibile nesso causale tra azione dolosa o colposa e danno subito, sia sotto il profilo <strong>soggettivo</strong>, quindi, in relazione alla sussistenza della colpa o dolo da parte dello spammer.</p>
<p>Oggi, il regime di responsabilità per danno da spamming è cambiato con l’entrata in vigore del C.d.P. che inquadra la problematica in termini di <strong>trattamento dei dati personali</strong>.</p>
<p>L’articolo 11 C.d.P. stabilisce dei parametri per il trattamento dei dati personali, tra questi di fondamentale importanza sono: <strong>la liceità, la correttezza, necessità e pertinenza riferite alle finalità del trattamento</strong>.</p>
<p>La definizione di trattamento che viene fornita dal Codice della Privacy è alquanto ampia ed include una serie di operazioni che possono essere compiute sui dati personali, tale trattamento ha sempre delle finalità che possono andare dalla fornitura di beni o servizi, alla gestione del personale etc..</p>
<p>La questione di fondamentale importanza è che <strong>tali finalità, che devono essere esposte mediante un’informativa specifica all’interessato a cui i dati si riferiscono, <span style="text-decoration: underline;">devono essere rispettate</span></strong>.</p>
<p>In genere, comunicazioni o diffusioni abusive si possono verificare quando una società trasferisce ad altre i dati anagrafici e recapiti dei propri clienti per effettuare del marketing indiretto, ovvero cosa molto diffusa, si conservano dati per un tempo eccessivo rispetto a quanto necessario per l’espletamento della prestazione contrattuale.</p>
<p>Più nello specifico, l’art. 11 C.d.P. in combinato disposto con l’art. 15 C.d.P., conferma il principio di <strong><span style="text-decoration: underline;">equiparazione del trattamento dei dati all’attività pericolosa, rendendo applicabile l’art. 2050 c.c.</span></strong>.</p>
<p>In sostanza si ritiene che <strong><span style="text-decoration: underline;">il trattamento dei dati personali sia un’attività che per sua natura implica un’alta percentuale di danni e poichè la pericolosità è stabilita <em>ope legis,</em> al giudice è sottratta la valutazione sul “se” l’attività sia pericolosa o meno</span></strong><a href="http://www.iica.it/wp-admin/post-new.php#_ftn4">[4]</a>.</p>
<p>Il secondo comma dell’art. 15 inserisce un’ulteriore aggravio per l’autore del trattamento illegittimo disponendo espressamente che <strong><em>“il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell’art. 11…”</em></strong>.</p>
<p>Con tale disposizione si apre così la via alla risarcibilità del danno anche solo non patrimoniale, <strong><span style="text-decoration: underline;">svincolando definitivamente tale tipo di danno sia dall’art. 2059 c.c., sia dall’ingiustizia del danno, così come contemplato dall’art. 2043 c.c.</span></strong>.</p>
<p><strong>L’art. 15 C.d.P., infatti, riconduce direttamente il trattamento illegittimo  dei dati personali all’attività pericolosa, con evidenti vantaggi di carattere sostanziale e processuali in ordine all’onere probatorio</strong>.</p>
<p>Appare di tutta evidenza, infatti che se si riconduce la responsabilità civile dello spammer nell’ambito della responsabilità oggettiva ex art. 2050 c.c., sul soggetto che agisce in giudizio graverebbe soltanto l’onere di dimostrare i danni subiti (che potrebbero essere di natura non patrimoniale) e il nesso di causalità fra il danno subito e l’azione dello spammer.</p>
<p>Chi agisca in giudizio per il risarcimento di danni legati allo svolgimento di attività pericolose <strong>è esonerato dalla prova dell’elemento psicologico dell’illecito (dolo o colpa)</strong>, incombendo invece sul danneggiante l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.</p>
<p>Tale ricostruzione appare maggiormente convincente, anche in considerazione del fatto che lo svolgimento di un’attività di trattamento di dati personali (qual è, per l’appunto, l’attività di e-mail spamming) è considerata dal C.d.P. un’attività pericolosa,  in considerazione del <strong><span style="text-decoration: underline;">rinvio, contenuto nell’art. 15 D. Lgs. n. 196/2003 all’art. 2050 c.c.</span></strong>.</p>
<p>Le più recenti pronunce del Garante per la protezione dei dati personali<a href="http://www.iica.it/wp-admin/post-new.php#_ftn5">[5]</a> recepiscono integralmente il succitato dato normativo, stabilendo che… <strong><em>“… <span style="text-decoration: underline;">resta impregiudicata la facoltà per gli interessati di far valere i propri diritti in relazione alla condotta accertata (cfr., anche art. 15 del Codice), con specifico riguardo agli eventuali profili di danno</span>…”</em></strong>.</p>
<p>Inquadrato, pertanto, il regime di responsabilità del danno da spamming, occorre adesso verificare la effettiva disciplina processuale applicabile ai relativi instaurandi giudizi.</p>
<p>In proposito, occorre fare riferimento all’<strong>art. 152 C.d.P</strong>., del quale si ritiene opportuno riportare l’integrale contenuto per opportunità di disamina:</p>
<p><strong><em>“1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l&#8217;applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite all&#8217;autorità giudiziaria ordinaria.</em></strong></p>
<p><strong><em>2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l&#8217;azione si propone con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento.</em></strong></p>
<p><strong><em>3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.</em></strong></p>
<p><strong><em>4. Se è presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi dell&#8217;articolo 143, il ricorso è proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. Se il ricorso è proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione.</em></strong></p>
<p><strong><em>5. La proposizione del ricorso non sospende l&#8217;esecuzione del provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le parti, può disporre diversamente in tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla decisione che definisce il grado di giudizio.</em></strong></p>
<p><strong><em>6. Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il giudice può emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando, con il medesimo provvedimento, l&#8217;udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.</em></strong></p>
<p><strong><em>7. Il giudice fissa l&#8217;udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l&#8217;udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.</em></strong></p>
<p><strong><em>8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l&#8217;estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.</em></strong></p>
<p><strong><em>9. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d&#8217;ufficio, omettendo ogni formalità non necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.</em></strong></p>
<p><strong><em>10. Terminata l&#8217;istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza, alla discussione orale della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria entro i successivi trenta giorni. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.</em></strong></p>
<p><strong><em>11. Se necessario, il giudice può concedere alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinviare la causa all&#8217;udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.</em></strong></p>
<p><strong><em>12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui all&#8217;articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando è necessario anche in relazione all&#8217;eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della parte soccombente le spese del procedimento.</em></strong></p>
<p><strong><em>13. La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per cassazione.</em></strong></p>
<p><strong><em>14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi previsti dall&#8217;articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.”</em></strong>.</p>
<p>avv. Rosario Beninato</p>
<hr size="1" /><a href="http://www.iica.it/wp-admin/post-new.php#_ftnref1">[1]</a> <em>Internet Magazine</em>, Maggio 2007.</p>
<p><a href="http://www.iica.it/wp-admin/post-new.php#_ftnref2">[2]</a> La Direttiva 2002/58/CE prescrive che <strong><em>“…occorre prevedere misure per tutelare gli abbonati da interferenze nella loro vita privata mediante comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta, in particolare mediante dispositivi automatici di chiamata, telefax o posta elettronica, compresi SMS…”</em></strong>.</p>
<p><a href="http://www.iica.it/wp-admin/post-new.php#_ftnref3">[3]</a> Giudice di Pace Napoli, 1a Sez., 10.06.2004, in Danno e Resp., 2005, 6, 659, POLICELLA e Giudice di Pace Napoli, 3a Sez., 26.06.2004, in Resp. civ., 2004, 1, 82.</p>
<p><a href="http://www.iica.it/wp-admin/post-new.php#_ftnref4">[4]</a> In dottrina, è stato affermato che la pericolosità sia riferibile al trattamento <em>ex se</em> considerato, a prescindere se si tratti con mezzi elettronici ovvero c.d. manual data, <strong>Antonio Scalisi, <em>Il diritto alla Riservatezza</em>, Giuffrè Editore, 2002, pag. 554</strong>.</p>
<p><a href="http://www.iica.it/wp-admin/post-new.php#_ftnref5">[5]</a> Garante per la protezione dei dati personali, 06.05.2010, in Bollettino del n. 116/maggio 2010 e 26.03.2010, in Bollettino del n. 114/marzo 2010.</p>
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&lt;p&gt;avv. Rosario Beninato&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L’evoluzione tecnologica ed il costante aumento delle potenzialità del web, unitamente ai vantaggi immensi che oggi offre l’ultilizzo di internet comportano inevitabilmente una serie di problematiche che si ripercuotono sulla sfera della riservatezza e della dignità personale del cittadino.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il fenomeno dello spamming ha sicuramente un ruolo determinante nella lesione della riservatezza degli utenti di internet, atteso che, se si tiene conto che il totale dei messaggi scambiati nella rete si attestava già nel 2007 su dieci miliardi di messaggi l’anno e che il 65% &amp;#8211; 90% contiene spam o malware&lt;a href=&quot;http://www.iica.it/wp-admin/post-new.php#_ftn1&quot;&gt;[1]&lt;/a&gt;, si può ricavare una dimensione sufficientemente attendibile del fenomeno.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Preliminarmente, occorre chiarire che con il termine “danno da spamming” si intende comunemente &lt;strong&gt;il danno derivante da comunicazione elettronica a carattere commerciale non sollecitata&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Detta definizione trova una disciplina puntuale a livello comunitario nella &lt;strong&gt;Direttiva sul commercio elettronico 2000/31/CE&lt;/strong&gt; recepita con &lt;strong&gt;D. Lgs. n. 70/2003&lt;/strong&gt; e nella &lt;strong&gt;Direttiva 2002/58/CE&lt;/strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.iica.it/wp-admin/post-new.php#_ftn2&quot;&gt;[2]&lt;/a&gt; relativa alle comunicazioni elettroniche nella sfera privata.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le aziende sempre più diffusamente esercitano la pratica di promuovere i propri prodotti e servizi cercando nuovi clienti, purtroppo a scapito della riservatezza degli utenti internet, effettuando così comunicazioni indesiderate verso elenchi di email per i quali non si è ottenuto un preventivo consenso.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Come ben noto, la ricezione di email, nei casi di navigazione internet con rete analogica, causa un costo telefonico aggiuntivo, oltre al rallentamento e/o intasamento delle principali funzioni della casella di posta.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Spesso accade, infatti, che importanti email di lavoro possano essere rese temporaneamente inutilizzabili e che si possa consultarle solo dopo aver liberato la casella elettronica.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;In alcuni casi, addirittura, si possono verificare danni irreversibili ed ingenti (disdetta di appuntamenti importanti o inviti ad eventi pubblici).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La stessa ricezione di email può causare, comunque, danni ingenti anche se si utilizzano tipologie di connessione digitale come ADSL, HDSL.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Così inquadrato, sia pure succintamente, il concetto di spamming, al fine di ogni più idonea predisposizione degli strumenti giuridici finalizzati alla richiesta di risarcimento dei conseguenti danni, occorre, innanzitutto, risolvere il delicato problema della &lt;strong&gt;legittimazione passiva dell’autore del danno&lt;/strong&gt;, in altri termini, bisogna sapere come si può rintracciare l’autore dello spamming.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Generalmente, quando si riceve un messaggio non sollecitato, si può tentare semplicemente di mandare un avvertimento al suo mittente e può accadere che l’autore dello spamming risponda.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;In detta ipotesi, l’utente dispone di tutti gli elementi per far interrompere lo spamming e per richiedere eventualmente il risarcimento del danno subito.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Tuttavia, come mostrano le numerose indagini condotte da esperti investigatori sul tracciamento delle email, in molti casi lo spamming è opera di utenti esperti di internet che camuffano l’identità, facendo in modo di non essere rintracciabili tramite un’accurata scelta della collocazione geografica fuori dalla Stato in cui si commette l’illecito.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Concretamente, quando le email vengono inviate dal mail client del mittente al mail client del destinatario passano attraverso il pc, generalmente server (server SMTP di invio e server POP di ricezione), lasciando dei dati o tracce su ciascuno di loro.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;I principali problemi nel tracciare lo spam, vanno dall’acquisizione dell’IP del mittente all’effettiva identità dello stesso.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Se lo spammer ha operato tramite una postazione collocata in Italia, i problemi sono limitati ad acquisire l’IP (Internet Protocol), data e ora relativa alla connessione dello spammer in Italia, ossia interpretando l’header ed analizzando gli elementi più significativi degli header come le parti di testo che seguono i “received”, sarà possibile acquisire l’indirizzo IP, data e ora, etc., dell’email invasiva.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Una volta che si risale all’IP, è necessario verificare se a questo IP corrisponde il mittente oppure potrebbe essere l’indirizzo di un server dietro il quale si cela lo stesso spammer.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Purtroppo, in diversi casi, il provider si trova spesso all’estero ed anche fuori dall’Unione Europea, circostanza questa che crea problemi giudiziali difficilmente risolvibili anche denunciando il fatto alle autorità competenti.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Con riferimento alla risarcibilità del danno, sotto la previgente disciplina, si ponevano dubbi interpretativi in ordine all’&lt;strong&gt;art. 18, L.&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;675/96&lt;/strong&gt;, in base al quale &lt;strong&gt;&lt;em&gt;“chiunque cagiona un danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell’art. 2050 codice civile…”&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Detto articolo, in combinato disposto con l’art. 29, co. 9, estendeva la risarcibilità anche ai danni non patrimoniali, prevedendo espressamente, infatti, che… &lt;strong&gt;&lt;em&gt;“…il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di violazione dell’art. 9 ”&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Con riguardo all’art. 18, in dottrina venivano sollevati dubbi interpretativi, in primo luogo con riguardo alla compatibilità con la clausola generale l’art. 2043 c.c..&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La disposizione sulla privacy aveva carattere speciale rispetto alla clausola generale contenuta nel Codice, di qui le mosse per affermare in base al principio di specialità la sola applicabilità dell’art. 18 relativo al trattamento dei dati personali.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;In secondo luogo, venivano sollevati dubbi sulla risarcibilità dei danni non patrimoniali che, notoriamente, erano risarcibili solo ex art. 2059 c.c..&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Prima dell’entrata in vigore del Codice della Privacy, la giurisprudenza di merito, non certo copiosa in materia di risarcimento per trattamento illegittimo dei dati personali, si era espressa tramite due sentenze del Giudice di Pace di Napoli del 2004, &lt;strong&gt;considerando applicabile l’art. 2043 c.c.&lt;/strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.iica.it/wp-admin/post-new.php#_ftn3&quot;&gt;[3]&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Detta valutazione in termini di responsabilità extracontrattuale pura comportava seri problemi da parte di chi intendeva promuovere un giudizio, &lt;strong&gt;sia in relazione all’onere della prova&lt;/strong&gt;, atteso che risultava necessario comprovare il danno subìto dallo spamming, l’imprescindibile nesso causale tra azione dolosa o colposa e danno subito, sia sotto il profilo &lt;strong&gt;soggettivo&lt;/strong&gt;, quindi, in relazione alla sussistenza della colpa o dolo da parte dello spammer.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Oggi, il regime di responsabilità per danno da spamming è cambiato con l’entrata in vigore del C.d.P. che inquadra la problematica in termini di &lt;strong&gt;trattamento dei dati personali&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L’articolo 11 C.d.P. stabilisce dei parametri per il trattamento dei dati personali, tra questi di fondamentale importanza sono: &lt;strong&gt;la liceità, la correttezza, necessità e pertinenza riferite alle finalità del trattamento&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La definizione di trattamento che viene fornita dal Codice della Privacy è alquanto ampia ed include una serie di operazioni che possono essere compiute sui dati personali, tale trattamento ha sempre delle finalità che possono andare dalla fornitura di beni o servizi, alla gestione del personale etc..&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La questione di fondamentale importanza è che &lt;strong&gt;tali finalità, che devono essere esposte mediante un’informativa specifica all’interessato a cui i dati si riferiscono, &lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;devono essere rispettate&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;In genere, comunicazioni o diffusioni abusive si possono verificare quando una società trasferisce ad altre i dati anagrafici e recapiti dei propri clienti per effettuare del marketing indiretto, ovvero cosa molto diffusa, si conservano dati per un tempo eccessivo rispetto a quanto necessario per l’espletamento della prestazione contrattuale.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Più nello specifico, l’art. 11 C.d.P. in combinato disposto con l’art. 15 C.d.P., conferma il principio di &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;equiparazione del trattamento dei dati all’attività pericolosa, rendendo applicabile l’art. 2050 c.c.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;In sostanza si ritiene che &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;il trattamento dei dati personali sia un’attività che per sua natura implica un’alta percentuale di danni e poichè la pericolosità è stabilita &lt;em&gt;ope legis,&lt;/em&gt; al giudice è sottratta la valutazione sul “se” l’attività sia pericolosa o meno&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.iica.it/wp-admin/post-new.php#_ftn4&quot;&gt;[4]&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il secondo comma dell’art. 15 inserisce un’ulteriore aggravio per l’autore del trattamento illegittimo disponendo espressamente che &lt;strong&gt;&lt;em&gt;“il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell’art. 11…”&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Con tale disposizione si apre così la via alla risarcibilità del danno anche solo non patrimoniale, &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;svincolando definitivamente tale tipo di danno sia dall’art. 2059 c.c., sia dall’ingiustizia del danno, così come contemplato dall’art. 2043 c.c.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;L’art. 15 C.d.P., infatti, riconduce direttamente il trattamento illegittimo  dei dati personali all’attività pericolosa, con evidenti vantaggi di carattere sostanziale e processuali in ordine all’onere probatorio&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Appare di tutta evidenza, infatti che se si riconduce la responsabilità civile dello spammer nell’ambito della responsabilità oggettiva ex art. 2050 c.c., sul soggetto che agisce in giudizio graverebbe soltanto l’onere di dimostrare i danni subiti (che potrebbero essere di natura non patrimoniale) e il nesso di causalità fra il danno subito e l’azione dello spammer.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Chi agisca in giudizio per il risarcimento di danni legati allo svolgimento di attività pericolose &lt;strong&gt;è esonerato dalla prova dell’elemento psicologico dell’illecito (dolo o colpa)&lt;/strong&gt;, incombendo invece sul danneggiante l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Tale ricostruzione appare maggiormente convincente, anche in considerazione del fatto che lo svolgimento di un’attività di trattamento di dati personali (qual è, per l’appunto, l’attività di e-mail spamming) è considerata dal C.d.P. un’attività pericolosa,  in considerazione del &lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;rinvio, contenuto nell’art. 15 D. Lgs. n. 196/2003 all’art. 2050 c.c.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le più recenti pronunce del Garante per la protezione dei dati personali&lt;a href=&quot;http://www.iica.it/wp-admin/post-new.php#_ftn5&quot;&gt;[5]&lt;/a&gt; recepiscono integralmente il succitato dato normativo, stabilendo che… &lt;strong&gt;&lt;em&gt;“… &lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;resta impregiudicata la facoltà per gli interessati di far valere i propri diritti in relazione alla condotta accertata (cfr., anche art. 15 del Codice), con specifico riguardo agli eventuali profili di danno&lt;/span&gt;…”&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Inquadrato, pertanto, il regime di responsabilità del danno da spamming, occorre adesso verificare la effettiva disciplina processuale applicabile ai relativi instaurandi giudizi.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;In proposito, occorre fare riferimento all’&lt;strong&gt;art. 152 C.d.P&lt;/strong&gt;., del quale si ritiene opportuno riportare l’integrale contenuto per opportunità di disamina:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;“1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l&amp;#8217;applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite all&amp;#8217;autorità giudiziaria ordinaria.&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;2. Per tutte le controversie di cui al comma 1 l&amp;#8217;azione si propone con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento.&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;3. Il tribunale decide in ogni caso in composizione monocratica.&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;4. Se è presentato avverso un provvedimento del Garante anche ai sensi dell&amp;#8217;articolo 143, il ricorso è proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. Se il ricorso è proposto oltre tale termine il giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile per cassazione.&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;5. La proposizione del ricorso non sospende l&amp;#8217;esecuzione del provvedimento del Garante. Se ricorrono gravi motivi il giudice, sentite le parti, può disporre diversamente in tutto o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla decisione che definisce il grado di giudizio.&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;6. Quando sussiste pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile il giudice può emanare i provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando, con il medesimo provvedimento, l&amp;#8217;udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;7. Il giudice fissa l&amp;#8217;udienza di comparizione delle parti con decreto con il quale assegna al ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e al Garante. Tra il giorno della notificazione e l&amp;#8217;udienza di comparizione intercorrono non meno di trenta giorni.&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;8. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l&amp;#8217;estinzione del processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;9. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d&amp;#8217;ufficio, omettendo ogni formalità non necessaria al contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;10. Terminata l&amp;#8217;istruttoria, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere, nella stessa udienza, alla discussione orale della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Le motivazioni della sentenza sono depositate in cancelleria entro i successivi trenta giorni. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;11. Se necessario, il giudice può concedere alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinviare la causa all&amp;#8217;udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;12. Con la sentenza il giudice, anche in deroga al divieto di cui all&amp;#8217;articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando è necessario anche in relazione all&amp;#8217;eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglie o rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie, dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della parte soccombente le spese del procedimento.&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;13. La sentenza non è appellabile, ma è ammesso il ricorso per cassazione.&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi previsti dall&amp;#8217;articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.”&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;avv. Rosario Beninato&lt;/p&gt;
&lt;hr size=&quot;1&quot; /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.iica.it/wp-admin/post-new.php#_ftnref1&quot;&gt;[1]&lt;/a&gt; &lt;em&gt;Internet Magazine&lt;/em&gt;, Maggio 2007.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.iica.it/wp-admin/post-new.php#_ftnref2&quot;&gt;[2]&lt;/a&gt; La Direttiva 2002/58/CE prescrive che &lt;strong&gt;&lt;em&gt;“…occorre prevedere misure per tutelare gli abbonati da interferenze nella loro vita privata mediante comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta, in particolare mediante dispositivi automatici di chiamata, telefax o posta elettronica, compresi SMS…”&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.iica.it/wp-admin/post-new.php#_ftnref3&quot;&gt;[3]&lt;/a&gt; Giudice di Pace Napoli, 1a Sez., 10.06.2004, in Danno e Resp., 2005, 6, 659, POLICELLA e Giudice di Pace Napoli, 3a Sez., 26.06.2004, in Resp. civ., 2004, 1, 82.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.iica.it/wp-admin/post-new.php#_ftnref4&quot;&gt;[4]&lt;/a&gt; In dottrina, è stato affermato che la pericolosità sia riferibile al trattamento &lt;em&gt;ex se&lt;/em&gt; considerato, a prescindere se si tratti con mezzi elettronici ovvero c.d. manual data, &lt;strong&gt;Antonio Scalisi, &lt;em&gt;Il diritto alla Riservatezza&lt;/em&gt;, Giuffrè Editore, 2002, pag. 554&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.iica.it/wp-admin/post-new.php#_ftnref5&quot;&gt;[5]&lt;/a&gt; Garante per la protezione dei dati personali, 06.05.2010, in Bollettino del n. 116/maggio 2010 e 26.03.2010, in Bollettino del n. 114/marzo 2010.&lt;/p&gt;
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		<title>RICONVERSIONE Una proposta alla Fiom</title>
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		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 14:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica Moderna]]></category>
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		<description><![CDATA[RICONVERSIONE Una proposta alla Fiom
(da manifesto del 20/10/10)
La riconversione ecologica del sistema produttivo e del modello di consumo dominanti è un&#8217; utopia, come sostiene Asor Rosa sul manifesto del 14.10? Si, è un&#8217; utopia concreta, nel senso che aveva dato a questo termine Alex Langer: un progetto radicalmente alternativo allo stato di cose esistente, ma praticabile.
Lo è perché prima o poi &#8211; piu prima che poi, pochi decenni o pochi anni &#8211; il pianeta Terra entrera in uno stato di sofferenza irreversibile e continuare con l&#8217; attuale regime produttivo sara impossibile.
Per la prima ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><strong>RICONVERSIONE </strong><strong>Una <strong>proposta</strong> alla <strong>Fiom</strong></strong></h3>
<p><strong>(da manifesto del 20/10/10)</strong></p>
<p><strong>La riconversione ecologica del sistema produttivo e del modello di consumo dominanti è un&#8217; utopia, come sostiene Asor Rosa sul manifesto del 14.10? Si, è un&#8217; utopia concreta, nel senso che aveva dato a questo termine Alex Langer: un progetto radicalmente alternativo allo stato di cose esistente, ma praticabile.<br />
Lo è perché prima o poi &#8211; piu prima che poi, pochi decenni o pochi anni &#8211; il pianeta Terra entrera in uno stato di sofferenza irreversibile e continuare con l&#8217; attuale regime produttivo sara impossibile.<br />
Per la prima volta la questione ambientale si combina in modo incontestabile con quelle dell&#8217; occupazione; e con essa del reddito, dei consumi e dell&#8217; equità sociale.<br />
La vicenda della Fiat di Pomigliano e Termini Imerese rende tutto ciò evidente.<br />
Il prodotto auto è inquinante, sia nell&#8217; utilizzo (contribuisce ad almeno il 14% delle emissioni climalteranti), sia nella produzione (dall&#8217; estrazione, trasporto e lavorazione di materie prime e risorse energetiche alla produzione e al montaggio di componenti: un impatto almeno equivalente), sia nell&#8217; infrastrutturazione (strade, viadotti, gallerie, svincoli, parcheggi, ma soprattutto assetti urbani impraticabili senza automobile: insieme si arriva vicino al 50% delle emissioni).<br />
CONTINUA|PAGINA16 La capacita produttiva del settore è e restera sovradimensionata: in Occidente e in Giappone la cosa è palese; nei paesi emergenti lo diventera presto: i loro programmi di sviluppo del comparto e di motorizzazione della popolazione sono impraticabili.<br />
Infine, in questa industria la concorrenza è spietata: impegna non solo le imprese, ma anche gli Stati e i sindacati e, attraverso questi, i lavoratori; chiamati a schierarsi come soldati in difesa della propria impresa, in una guerra contro altre imprese, altri Stati, altri lavoratori.<br />
In questa competizione i contendenti sono destinati a cadere uno a uno.<br />
Per primi i più deboli, e la Fiat tra questi: non prima pero di aver svenduto &#8211; se si segue il percorso proposto, volgarmente chiamato Bau (business as usual) &#8211; diritti, livelli salariali, salute, vita e famiglia.<br />
E portando allo sfacelo quanto resta della grande industria italiana.<br />
La manifestazione del 16 ha offerto un riferimento a tutti coloro che intendono opporsi a questa prospettiva.<br />
Il problema è collegare a questo &#8220;no&#8221; un&#8217; alternativa e un percorso per realizzarla.<br />
Nell&#8217; industria dell&#8217; auto ci sono risorse tecniche e umane per avviare gradualmente produzioni diverse: soprattutto nel settore energetico, di assoluta priorità nella riconversione: impianti di microcogenerazione diffusa, turbine eoliche, microidrauliche e marine, pompe geotermiche, pannelli fotovoltaici e impianti solari termici e termodinamici.<br />
Il mercato di questi prodotti in parte si &#8220;paga da sé&#8221;, con i risparmi che permette di realizzare; in parte è incentivato, e potrebbe esserlo molto di piu se si rinunciasse a interventi &#8220;a perdere&#8221;, come il nucleare e altre &#8220;grandi opere&#8221;.<br />
Ma a guidare un processo del genere certamente non potrebbe essere l&#8217; attuale management della Fiat, tutto proiettato nella corsa verso il baratro della competizione in un settore senza avvenire.<br />
Di fronte al ricatto «o accettate questo diktat &#8211; e tutti quelli che verranno dopo &#8211; o si chiude» l&#8217; unica risposta plausibile è contrapporre un&#8217; alternativa praticabile: se l&#8217; azienda non è piu in grado di garantire diritti e occupazione ai dipendenti, passi la mano: accollandosi, almeno in parte, i costi delle conversione.<br />
Ma non sono solo l&#8217; auto e l&#8217; industria energetica a richiedere una riconversione.<br />
Agricoltura e industria alimentare, edilizia e assetti urbani, mobilita, gestione dei rifiuti, delle acque, del territorio, scuola, ricerca e formazione sono tutti ambiti in cui un cambio di rotta è urgente, mentre le condizioni di una conversione sono gia in parte presenti in competenze e impianti oggi impegnati nelle produzioni da abbandonare: basta pensare al passaggio dalle &#8220;grandi opere&#8221; di ingegneria civile alla salvaguardia del territorio e alla ristrutturazione e messa in sicurezza di impianti ed edifici.<br />
In tutti i casi citati, il principio guida della riconversione dovra essere la &#8220;riterritorializzazione&#8221; di produzioni e mercati attraverso una loro sempre più stretta prossimita: in agricoltura, nella generazione energetica, nel recupero di scarti e rifiuti, nel riassetto degli edifici e del territorio, nella formazione permanente.<br />
Un sistema in cui a circolare per il mondo siano soprattutto informazioni, saperi e culture &#8211; i bit &#8211; e sempre meno, anche per via dei costi e degli impatti del trasporto, risorse e beni fisici: gli atomi.<br />
E&#8217; questa l&#8217; unica vera alternativa alle &#8220;guerre commerciali&#8221;; dal mero protezionismo alla rincorsa delle valute, o alla gara a chi &#8220;esporta&#8221; di più.<br />
Ed è anche la risposta alla teoria dei «vasi comunicanti» di Scalfari ricordata da Asor Rosa.<br />
E&#8217; giusto che le differenze tra salari, diritti e livelli di vita dei paesi industrializzati e dei paesi emergenti si vadano attenuando, come di fatto già avviene.<br />
Ma per rendere il processo graduale e meno traumatico per tutti occorre guidare ogni territorio &#8211; che è cosa differente da &#8220;ogni Stato&#8221; &#8211; verso la sicurezza alimentare, l&#8217; autosufficienza energetica, il rispetto dell&#8217; ambiente, la promozione sociale e culturale dei propri abitanti.<br />
Chi fara tutto cio? La road map deve partire da una constatazione: per guidare, o anche solo concepire e progettare, un percorso del genere ci vuole una nuova classe dirigente; quella attuale, sia di parte politica che industriale, non è assolutamente all&#8217; altezza, né in grado di attrezzarsi per esserlo: è imprigionata nel dogma tatcheriano secondo cui non ci sono alternative al liberismo e al dispotismo di impresa.<br />
Nella formazione di una nuova classe dirigente molte competenze potranno essere rilevate attingendo al personale oggi al comando; ma solo se un magnete sufficientemente forte riuscirà a staccarli, a pezzi e bocconi, dalla rete di complicità &#8211; e di irresponsabilità &#8211; che attualmente li lega.<br />
Lavorare perché si crei, dentro i rapporti di produzione e gli assetti politici attuali, una nuova e diversa classe dirigente non è compito da poco né di breve durata, mentre il tempo stringe.<br />
Ma proprio per questo bisogna cominciare subito.<br />
Aiuta, nel definire una road map, il fatto che l&#8217; ambito privilegiato della riconversione sia il territorio.<br />
Certamente il processo che non potrà avere esiti positivi se non a livelli superiori: nazionali, continentali e planetari.<br />
Ma è sui territori, a partire dalle loro specificita sia geografiche e produttive che sociali, politiche e culturali, che le cose devono partire; i livelli sovraordinati potranno esserne investiti e coinvolti solo se i territori saranno in grado di esercitare su di essi pressioni adeguate.<br />
Per fortuna non siamo soli, né in Italia, né in Europa, né nel mondo.<br />
Molti altri sono al lavoro come noi, o come potremmo fare noi, e meglio di noi.<br />
Una nuova classe dirigente ha bisogno di saperi, sia tecnici sia sociali (cioè conoscenza del proprio territorio e delle sue potenzialita); entrambi sono abbondantemente diffusi tra la popolazione tanto che comitati, associazioni, movimenti e organismi dell&#8217; &#8220;altra economia&#8221; sono cresciuti attraverso la valorizzazione delle rispettive conoscenze.<br />
Ha bisogno di una legittimazione, di finanziamenti e delle competenze presenti nelle amministrazioni locali; cose che si possono ottenere solo con una adeguata pressione dal basso.<br />
Ha bisogno di imprese e di imprenditori per mettere la loro esperienza al servizio di nuovi progetti; e questi possono in parte essere forniti &#8211; e formati &#8211; dal terzo settore; in parte dalle imprese messe alle strette dalla crisi.<br />
E ha bisogno, infine, di una sede in cui queste tre componenti possano aprire un confronto e provare a lavorare insieme alla definizione di specifici progetti di riconversione.<br />
E&#8217; questa la sede privilegiata di selezione e formazione di una nuova e diversa classe dirigente.<br />
La Fiom potrebbe farsi promotrice di alcuni incontri in questo campo.<br />
La vicenda Electrolux di Scandicci, riconvertita alla produzione di pannelli fotovoltaici grazie alla lotta dei lavoratori, all&#8217; appoggio di sindacati e Regione e all&#8217; impegno di molti Comuni toscani a installare gli impianti prodotti nei propri edifici (a costo zero grazie agli incentivi) è esemplare: di fronte alla prospettiva di un mercato di avviamento sicuro non è stato poi difficile trovare anche gli imprenditori che ne assumessero la gestione.<br />
Purtroppo i soggetti prescelti non sembrano all&#8217; altezza del compito, ma cio denuncia soltanto la debolezza di un processo di selezione che avrebbe forse potuto essere più rigoroso se sottoposto a un controllo pubblico più trasparente.<br />
Sbagliando si impara.<br />
Un&#8217; altra esperienza &#8211; fallimentare &#8211; come quella del Forum rifiuti Campania, a cui ho partecipato direttamente, aveva dimostrato a suo tempo che di fronte a situazioni estreme la disponibilità a discutere e prospettare alternative matura anche in seno ad alcune imprese e alcune amministrazioni pubbliche.<br />
Certamente è mancato a quell&#8217; esperienza il sostegno dell&#8217; assessorato regionale, che pure l&#8217; aveva promossa e poi l&#8217; ha lasciata cadere malamente; ma non quello di molti sindaci e assessori volonterosi; ed era mancata in altri la capacita di valutare le potenzialita di una sede del genere: anche in vista di future scadenze, come quelle della Fiat di Pomigliano e del relativo indotto, che avrebbero potuto esserne coinvolte.<br />
Nel dibattito su proprieta pubblica e privatizzazioni, Stato e mercato, si sta facendo strada una &#8220;terza via&#8221;; che non è quella di Tony Blair e Anthony Giddens, ma quella del controllo dal basso di beni e risorse da acquisire alla sfera dei beni comuni.<br />
Una sfera che non è un ambito definito una volta per tutte, bensi il risultato possibile, e sempre a rischio, di mobilitazioni, di lotte, e soprattutto di alternative progettuali.<br />
Il caso dell&#8217; Elettrolux allude alle straordinarie potenzialità che un controllo dal basso sui governi locali offre alla promozione di un mercato riterritorializzato e alla rilocalizzazione delle relative produzioni.<br />
Ma la legge che espropria definitivamente gli enti locali della possibilità di dotarsi di strumenti di intervento economico instaura un regime di predazione dove, in nome della concorrenza, l&#8217; unico soggetto a essere privato della libertà iniziativa &#8211; e della possibilità di lavorare alla riconversione produttiva del territorio &#8211; è il Municipio, l&#8217; amministrazione che potrebbe e dovrebbe rappresentare piu direttamente le istanze e i bisogni dei cittadini.<br />
Il terzo passo della road map è sicuramente la lotta contro questo sopruso.</strong></p>
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<input type="hidden" name="postTitle_0" value="RICONVERSIONE Una proposta alla Fiom" />
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<input type="hidden" name="postContent_0" value="&lt;h3&gt;&lt;strong&gt;RICONVERSIONE &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Una &lt;strong&gt;proposta&lt;/strong&gt; alla &lt;strong&gt;Fiom&lt;/strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;(da manifesto del 20/10/10)&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;La riconversione ecologica del sistema produttivo e del modello di consumo dominanti è un&amp;#8217; utopia, come sostiene Asor Rosa sul manifesto del 14.10? Si, è un&amp;#8217; utopia concreta, nel senso che aveva dato a questo termine Alex Langer: un progetto radicalmente alternativo allo stato di cose esistente, ma praticabile.&lt;br /&gt;
Lo è perché prima o poi &amp;#8211; piu prima che poi, pochi decenni o pochi anni &amp;#8211; il pianeta Terra entrera in uno stato di sofferenza irreversibile e continuare con l&amp;#8217; attuale regime produttivo sara impossibile.&lt;br /&gt;
Per la prima volta la questione ambientale si combina in modo incontestabile con quelle dell&amp;#8217; occupazione; e con essa del reddito, dei consumi e dell&amp;#8217; equità sociale.&lt;br /&gt;
La vicenda della Fiat di Pomigliano e Termini Imerese rende tutto ciò evidente.&lt;br /&gt;
Il prodotto auto è inquinante, sia nell&amp;#8217; utilizzo (contribuisce ad almeno il 14% delle emissioni climalteranti), sia nella produzione (dall&amp;#8217; estrazione, trasporto e lavorazione di materie prime e risorse energetiche alla produzione e al montaggio di componenti: un impatto almeno equivalente), sia nell&amp;#8217; infrastrutturazione (strade, viadotti, gallerie, svincoli, parcheggi, ma soprattutto assetti urbani impraticabili senza automobile: insieme si arriva vicino al 50% delle emissioni).&lt;br /&gt;
CONTINUA|PAGINA16 La capacita produttiva del settore è e restera sovradimensionata: in Occidente e in Giappone la cosa è palese; nei paesi emergenti lo diventera presto: i loro programmi di sviluppo del comparto e di motorizzazione della popolazione sono impraticabili.&lt;br /&gt;
Infine, in questa industria la concorrenza è spietata: impegna non solo le imprese, ma anche gli Stati e i sindacati e, attraverso questi, i lavoratori; chiamati a schierarsi come soldati in difesa della propria impresa, in una guerra contro altre imprese, altri Stati, altri lavoratori.&lt;br /&gt;
In questa competizione i contendenti sono destinati a cadere uno a uno.&lt;br /&gt;
Per primi i più deboli, e la Fiat tra questi: non prima pero di aver svenduto &amp;#8211; se si segue il percorso proposto, volgarmente chiamato Bau (business as usual) &amp;#8211; diritti, livelli salariali, salute, vita e famiglia.&lt;br /&gt;
E portando allo sfacelo quanto resta della grande industria italiana.&lt;br /&gt;
La manifestazione del 16 ha offerto un riferimento a tutti coloro che intendono opporsi a questa prospettiva.&lt;br /&gt;
Il problema è collegare a questo &amp;#8220;no&amp;#8221; un&amp;#8217; alternativa e un percorso per realizzarla.&lt;br /&gt;
Nell&amp;#8217; industria dell&amp;#8217; auto ci sono risorse tecniche e umane per avviare gradualmente produzioni diverse: soprattutto nel settore energetico, di assoluta priorità nella riconversione: impianti di microcogenerazione diffusa, turbine eoliche, microidrauliche e marine, pompe geotermiche, pannelli fotovoltaici e impianti solari termici e termodinamici.&lt;br /&gt;
Il mercato di questi prodotti in parte si &amp;#8220;paga da sé&amp;#8221;, con i risparmi che permette di realizzare; in parte è incentivato, e potrebbe esserlo molto di piu se si rinunciasse a interventi &amp;#8220;a perdere&amp;#8221;, come il nucleare e altre &amp;#8220;grandi opere&amp;#8221;.&lt;br /&gt;
Ma a guidare un processo del genere certamente non potrebbe essere l&amp;#8217; attuale management della Fiat, tutto proiettato nella corsa verso il baratro della competizione in un settore senza avvenire.&lt;br /&gt;
Di fronte al ricatto «o accettate questo diktat &amp;#8211; e tutti quelli che verranno dopo &amp;#8211; o si chiude» l&amp;#8217; unica risposta plausibile è contrapporre un&amp;#8217; alternativa praticabile: se l&amp;#8217; azienda non è piu in grado di garantire diritti e occupazione ai dipendenti, passi la mano: accollandosi, almeno in parte, i costi delle conversione.&lt;br /&gt;
Ma non sono solo l&amp;#8217; auto e l&amp;#8217; industria energetica a richiedere una riconversione.&lt;br /&gt;
Agricoltura e industria alimentare, edilizia e assetti urbani, mobilita, gestione dei rifiuti, delle acque, del territorio, scuola, ricerca e formazione sono tutti ambiti in cui un cambio di rotta è urgente, mentre le condizioni di una conversione sono gia in parte presenti in competenze e impianti oggi impegnati nelle produzioni da abbandonare: basta pensare al passaggio dalle &amp;#8220;grandi opere&amp;#8221; di ingegneria civile alla salvaguardia del territorio e alla ristrutturazione e messa in sicurezza di impianti ed edifici.&lt;br /&gt;
In tutti i casi citati, il principio guida della riconversione dovra essere la &amp;#8220;riterritorializzazione&amp;#8221; di produzioni e mercati attraverso una loro sempre più stretta prossimita: in agricoltura, nella generazione energetica, nel recupero di scarti e rifiuti, nel riassetto degli edifici e del territorio, nella formazione permanente.&lt;br /&gt;
Un sistema in cui a circolare per il mondo siano soprattutto informazioni, saperi e culture &amp;#8211; i bit &amp;#8211; e sempre meno, anche per via dei costi e degli impatti del trasporto, risorse e beni fisici: gli atomi.&lt;br /&gt;
E&amp;#8217; questa l&amp;#8217; unica vera alternativa alle &amp;#8220;guerre commerciali&amp;#8221;; dal mero protezionismo alla rincorsa delle valute, o alla gara a chi &amp;#8220;esporta&amp;#8221; di più.&lt;br /&gt;
Ed è anche la risposta alla teoria dei «vasi comunicanti» di Scalfari ricordata da Asor Rosa.&lt;br /&gt;
E&amp;#8217; giusto che le differenze tra salari, diritti e livelli di vita dei paesi industrializzati e dei paesi emergenti si vadano attenuando, come di fatto già avviene.&lt;br /&gt;
Ma per rendere il processo graduale e meno traumatico per tutti occorre guidare ogni territorio &amp;#8211; che è cosa differente da &amp;#8220;ogni Stato&amp;#8221; &amp;#8211; verso la sicurezza alimentare, l&amp;#8217; autosufficienza energetica, il rispetto dell&amp;#8217; ambiente, la promozione sociale e culturale dei propri abitanti.&lt;br /&gt;
Chi fara tutto cio? La road map deve partire da una constatazione: per guidare, o anche solo concepire e progettare, un percorso del genere ci vuole una nuova classe dirigente; quella attuale, sia di parte politica che industriale, non è assolutamente all&amp;#8217; altezza, né in grado di attrezzarsi per esserlo: è imprigionata nel dogma tatcheriano secondo cui non ci sono alternative al liberismo e al dispotismo di impresa.&lt;br /&gt;
Nella formazione di una nuova classe dirigente molte competenze potranno essere rilevate attingendo al personale oggi al comando; ma solo se un magnete sufficientemente forte riuscirà a staccarli, a pezzi e bocconi, dalla rete di complicità &amp;#8211; e di irresponsabilità &amp;#8211; che attualmente li lega.&lt;br /&gt;
Lavorare perché si crei, dentro i rapporti di produzione e gli assetti politici attuali, una nuova e diversa classe dirigente non è compito da poco né di breve durata, mentre il tempo stringe.&lt;br /&gt;
Ma proprio per questo bisogna cominciare subito.&lt;br /&gt;
Aiuta, nel definire una road map, il fatto che l&amp;#8217; ambito privilegiato della riconversione sia il territorio.&lt;br /&gt;
Certamente il processo che non potrà avere esiti positivi se non a livelli superiori: nazionali, continentali e planetari.&lt;br /&gt;
Ma è sui territori, a partire dalle loro specificita sia geografiche e produttive che sociali, politiche e culturali, che le cose devono partire; i livelli sovraordinati potranno esserne investiti e coinvolti solo se i territori saranno in grado di esercitare su di essi pressioni adeguate.&lt;br /&gt;
Per fortuna non siamo soli, né in Italia, né in Europa, né nel mondo.&lt;br /&gt;
Molti altri sono al lavoro come noi, o come potremmo fare noi, e meglio di noi.&lt;br /&gt;
Una nuova classe dirigente ha bisogno di saperi, sia tecnici sia sociali (cioè conoscenza del proprio territorio e delle sue potenzialita); entrambi sono abbondantemente diffusi tra la popolazione tanto che comitati, associazioni, movimenti e organismi dell&amp;#8217; &amp;#8220;altra economia&amp;#8221; sono cresciuti attraverso la valorizzazione delle rispettive conoscenze.&lt;br /&gt;
Ha bisogno di una legittimazione, di finanziamenti e delle competenze presenti nelle amministrazioni locali; cose che si possono ottenere solo con una adeguata pressione dal basso.&lt;br /&gt;
Ha bisogno di imprese e di imprenditori per mettere la loro esperienza al servizio di nuovi progetti; e questi possono in parte essere forniti &amp;#8211; e formati &amp;#8211; dal terzo settore; in parte dalle imprese messe alle strette dalla crisi.&lt;br /&gt;
E ha bisogno, infine, di una sede in cui queste tre componenti possano aprire un confronto e provare a lavorare insieme alla definizione di specifici progetti di riconversione.&lt;br /&gt;
E&amp;#8217; questa la sede privilegiata di selezione e formazione di una nuova e diversa classe dirigente.&lt;br /&gt;
La Fiom potrebbe farsi promotrice di alcuni incontri in questo campo.&lt;br /&gt;
La vicenda Electrolux di Scandicci, riconvertita alla produzione di pannelli fotovoltaici grazie alla lotta dei lavoratori, all&amp;#8217; appoggio di sindacati e Regione e all&amp;#8217; impegno di molti Comuni toscani a installare gli impianti prodotti nei propri edifici (a costo zero grazie agli incentivi) è esemplare: di fronte alla prospettiva di un mercato di avviamento sicuro non è stato poi difficile trovare anche gli imprenditori che ne assumessero la gestione.&lt;br /&gt;
Purtroppo i soggetti prescelti non sembrano all&amp;#8217; altezza del compito, ma cio denuncia soltanto la debolezza di un processo di selezione che avrebbe forse potuto essere più rigoroso se sottoposto a un controllo pubblico più trasparente.&lt;br /&gt;
Sbagliando si impara.&lt;br /&gt;
Un&amp;#8217; altra esperienza &amp;#8211; fallimentare &amp;#8211; come quella del Forum rifiuti Campania, a cui ho partecipato direttamente, aveva dimostrato a suo tempo che di fronte a situazioni estreme la disponibilità a discutere e prospettare alternative matura anche in seno ad alcune imprese e alcune amministrazioni pubbliche.&lt;br /&gt;
Certamente è mancato a quell&amp;#8217; esperienza il sostegno dell&amp;#8217; assessorato regionale, che pure l&amp;#8217; aveva promossa e poi l&amp;#8217; ha lasciata cadere malamente; ma non quello di molti sindaci e assessori volonterosi; ed era mancata in altri la capacita di valutare le potenzialita di una sede del genere: anche in vista di future scadenze, come quelle della Fiat di Pomigliano e del relativo indotto, che avrebbero potuto esserne coinvolte.&lt;br /&gt;
Nel dibattito su proprieta pubblica e privatizzazioni, Stato e mercato, si sta facendo strada una &amp;#8220;terza via&amp;#8221;; che non è quella di Tony Blair e Anthony Giddens, ma quella del controllo dal basso di beni e risorse da acquisire alla sfera dei beni comuni.&lt;br /&gt;
Una sfera che non è un ambito definito una volta per tutte, bensi il risultato possibile, e sempre a rischio, di mobilitazioni, di lotte, e soprattutto di alternative progettuali.&lt;br /&gt;
Il caso dell&amp;#8217; Elettrolux allude alle straordinarie potenzialità che un controllo dal basso sui governi locali offre alla promozione di un mercato riterritorializzato e alla rilocalizzazione delle relative produzioni.&lt;br /&gt;
Ma la legge che espropria definitivamente gli enti locali della possibilità di dotarsi di strumenti di intervento economico instaura un regime di predazione dove, in nome della concorrenza, l&amp;#8217; unico soggetto a essere privato della libertà iniziativa &amp;#8211; e della possibilità di lavorare alla riconversione produttiva del territorio &amp;#8211; è il Municipio, l&amp;#8217; amministrazione che potrebbe e dovrebbe rappresentare piu direttamente le istanze e i bisogni dei cittadini.&lt;br /&gt;
Il terzo passo della road map è sicuramente la lotta contro questo sopruso.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
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		<title>Uomini soli tra 20 e 40 anni: l&#8217;identikit dei lavoratori sfruttati</title>
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		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 14:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica Moderna]]></category>
		<category><![CDATA[editoriale]]></category>

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		<description><![CDATA[Uomini soli tra 20 e 40 anni: l&#8217;identikit dei lavoratori sfruttati
(da redattoresociale.it)
Giornata europea contro la tratta degli esseri umani. Il monitoraggio presentato dall’associazione Gruppo Abele: “A differenza dei casi di sfruttamento a fini sessuale, è più difficile dimostrare la presenza del reato di sfruttamento lavorativo&#8221;
Giovani, tra i 20 e i 40 anni, in prevalenza uomini celibi o coniugati, ma senza famiglia al seguito, provenienti da Est Europa, Africa, Cina e America Latina. È l’identikit dei migranti vittime di tratta e sfruttamento a scopo lavorativo in Italia secondo il monitoraggio presentato ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://www.controlacrisi.org/joomla/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=8913&amp;catid=36&amp;Itemid=68">Uomini soli tra 20 e 40 anni: l&#8217;identikit dei lavoratori sfruttati</a></h2>
<p>(da redattoresociale.it)</p>
<p>Giornata europea contro la tratta degli esseri umani. Il monitoraggio presentato dall’associazione Gruppo Abele: “A differenza dei casi di sfruttamento a fini sessuale, è più difficile dimostrare la presenza del reato di sfruttamento lavorativo&#8221;<br />
Giovani, tra i 20 e i 40 anni, in prevalenza uomini celibi o coniugati, ma senza famiglia al seguito, provenienti da Est Europa, Africa, Cina e America Latina. È l’identikit dei migranti vittime di tratta e sfruttamento a scopo lavorativo in Italia secondo il monitoraggio presentato oggi dall’associazione Gruppo Abele. “La vita delle persone non si vende e non si compra – ha affermato don Luigi Ciotti, presidente dell’associazione in apertura al seminario su sfruttamento lavorativo e lavoro nero organizzato a Torino dallo sportello giuridico Inti dell’associazione Gruppo Abele in collaborazione con Asgi e Caritas Italiana – e non può chiamarsi civile una società in cui non si producono le condizioni perché la vita sia rispettata. Lo sfruttamento crea ingiustizia e insicurezza sociale e non può esservi vero benessere per nessuno finché questo poggia sulla riduzione dell’altro a strumento di vantaggio per fini economici”.<br />
Nel gennaio 2010 la rivolta di Rosarno ha portato alla ribalta della cronaca le condizioni di degrado che da anni vivono nel sud Italia i braccianti agricoli immigrati. Arrivati in Italia per intermediazione di caporali, a cui devono una parte del loro futuro guadagno oltre a una cifra iniziale con cui “comprano” un contratto di lavoro che non verrà mai effettivamente stipulato. Si ritrovano a lavorare per 10-15 ore al giorno percependo un compenso in nero di 20-30 euro per la raccolta di frutta e verdura. Nessuna misura di sicurezza, nessuna copertura assicurativa, vitto e alloggio assicurato in condizioni igieniche spesso fatiscenti dallo stesso datore di lavoro, che in questo modo si guadagna la “riconoscenza” oltre che la totale dipendenza del lavoratore. Oltre che nel settore agricolo, più presente al Sud, lo sfruttamento lavorativo colpisce anche nei settori dell’edilizia e della cura delle persone: “Molte badanti o lavoratrici domestiche – ha spiegato Alessandra D’Angelo per lo Sportello Giuridico Inti &#8211; percepiscono compensi in linea con i parametri salariali previsti dai contratti italiani, ma vengono pagate in nero, restando così prive del permesso di soggiorno e spesso vivono nella casa presso cui prestano servizio. Anche per loro, come per molti braccianti, perdere il lavoro significa anche perdere la casa in cui vivere e questo compromette la capacità contrattuale del lavoratore”.<br />
Invisibili, privi di legami sociali e sanitari, i migranti sfruttati lavorativamente finiscono spesso per essere intercettati dalle forze dell’ordine ed espulsi come “clandestini”, perché non vi sono strumenti e competenze sufficienti per riconoscere e assistere le vittime della tratta a livello lavorativo: “In Italia esiste un sistema normativo riconosciuto a livello internazionale a sostegno delle vittime di tratta che persegue gli sfruttatori – spiega Oliviero Forti per Caritas Immigrazione -. Ma le risposte in quest’ambito si sono indirizzate quasi esclusivamente verso la forma più evidente e raggiungibile dello sfruttamento, quello per fini sessuali. Per quanto riguarda lo sfruttamento lavorativo, a fronte di un dilagare del fenomeno nel nostro Paese, non sono stati rivisti e attualizzati gli strumenti giuridici che avrebbero dovuto aiutare le vittime”. L’articolo 18 del Testo Unico per l’Immigrazione prevede il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari nel caso si ravvisino condizioni di grave sfruttamento e il pericolo di subire violenza per la vittima o i suoi familiari. Una norma che consentirebbe ai lavoratori stranieri sfruttati di poter ricostruire un progetto migratorio, eppure, come ha sottolineato l’avvocato dell’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, Lorenzo Trucco: “Sono ancora pochi i casi di applicazione dell’articolo 18 per persone vittime di sfruttamento lavorativo, perché a differenza dei casi di sfruttamento a fini sessuale, è più difficile dimostrare tramite indagine la presenza del reato di sfruttamento lavorativo”.<br />
In pochi denunciano gli sfruttatori, per paura e perché non ravvisano l’utilità che potrebbe scaturire dall’avvio di una vertenza nei confronti dei datori di lavoro: “Nel fare vertenza la persona migrante, a cui pure lo Stato garantisce la tutela in caso di sfruttamento lavorativo – ha sottolineato l’avvocato Marco Paggi (Asgi) &#8211; teme di poter essere successivamente espulso e per questo rinuncia ai propri diritti e accetta le condizioni di lavoro dettate dallo sfruttatore. La paura è cresciuta con l’emanazione del cosiddetto pacchetto sicurezza – prosegue – che prevede l’espulsione obbligatoria degli immigrati non in regola con il permesso di soggiorno”.<br />
I migranti sfruttati svolgono un’attività lavorativa e vorrebbero essere messi in regola, invece “i loro diritti sono sempre più compromessi da una normativa in materia di immigrazione che li confina nella clandestinità – ha spiegato Ornella Obert per lo sportello Inti &#8211; e nell’impossibilità di far valere i diritti che sarebbero di tutti i lavoratori”.<br />
Le associazioni e gli enti che operano per la tutela delle persone vittime di tratta e sfruttamento lavorativo guardano con fiducia al recepimento della direttiva europea che introduce sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e che apre delle possibilità di regolarizzazione per i lavoratori presenti in modo irregolare sul territorio (direttiva 2009/52/Ce): “Con questo ultimo strumento – spiega Paggi – pensato appositamente per lo sfruttamento lavorativo e il lavoro nero, assieme ad una corretta applicazione delle norme vigenti in Italia, la tutela dei diritti dei lavoratori stranieri potrebbe fare un considerevole passo in avanti”.</p>
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<input type="hidden" name="postAuthor_0" value="Redazione" />
<input type="hidden" name="postDateTime_0" value="2010-10-19 15:10:12" />
<input type="hidden" name="postContent_0" value="&lt;h2&gt;&lt;a href=&quot;http://www.controlacrisi.org/joomla/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=8913&amp;amp;catid=36&amp;amp;Itemid=68&quot;&gt;Uomini soli tra 20 e 40 anni: l&amp;#8217;identikit dei lavoratori sfruttati&lt;/a&gt;&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;(da redattoresociale.it)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Giornata europea contro la tratta degli esseri umani. Il monitoraggio presentato dall’associazione Gruppo Abele: “A differenza dei casi di sfruttamento a fini sessuale, è più difficile dimostrare la presenza del reato di sfruttamento lavorativo&amp;#8221;&lt;br /&gt;
Giovani, tra i 20 e i 40 anni, in prevalenza uomini celibi o coniugati, ma senza famiglia al seguito, provenienti da Est Europa, Africa, Cina e America Latina. È l’identikit dei migranti vittime di tratta e sfruttamento a scopo lavorativo in Italia secondo il monitoraggio presentato oggi dall’associazione Gruppo Abele. “La vita delle persone non si vende e non si compra – ha affermato don Luigi Ciotti, presidente dell’associazione in apertura al seminario su sfruttamento lavorativo e lavoro nero organizzato a Torino dallo sportello giuridico Inti dell’associazione Gruppo Abele in collaborazione con Asgi e Caritas Italiana – e non può chiamarsi civile una società in cui non si producono le condizioni perché la vita sia rispettata. Lo sfruttamento crea ingiustizia e insicurezza sociale e non può esservi vero benessere per nessuno finché questo poggia sulla riduzione dell’altro a strumento di vantaggio per fini economici”.&lt;br /&gt;
Nel gennaio 2010 la rivolta di Rosarno ha portato alla ribalta della cronaca le condizioni di degrado che da anni vivono nel sud Italia i braccianti agricoli immigrati. Arrivati in Italia per intermediazione di caporali, a cui devono una parte del loro futuro guadagno oltre a una cifra iniziale con cui “comprano” un contratto di lavoro che non verrà mai effettivamente stipulato. Si ritrovano a lavorare per 10-15 ore al giorno percependo un compenso in nero di 20-30 euro per la raccolta di frutta e verdura. Nessuna misura di sicurezza, nessuna copertura assicurativa, vitto e alloggio assicurato in condizioni igieniche spesso fatiscenti dallo stesso datore di lavoro, che in questo modo si guadagna la “riconoscenza” oltre che la totale dipendenza del lavoratore. Oltre che nel settore agricolo, più presente al Sud, lo sfruttamento lavorativo colpisce anche nei settori dell’edilizia e della cura delle persone: “Molte badanti o lavoratrici domestiche – ha spiegato Alessandra D’Angelo per lo Sportello Giuridico Inti &amp;#8211; percepiscono compensi in linea con i parametri salariali previsti dai contratti italiani, ma vengono pagate in nero, restando così prive del permesso di soggiorno e spesso vivono nella casa presso cui prestano servizio. Anche per loro, come per molti braccianti, perdere il lavoro significa anche perdere la casa in cui vivere e questo compromette la capacità contrattuale del lavoratore”.&lt;br /&gt;
Invisibili, privi di legami sociali e sanitari, i migranti sfruttati lavorativamente finiscono spesso per essere intercettati dalle forze dell’ordine ed espulsi come “clandestini”, perché non vi sono strumenti e competenze sufficienti per riconoscere e assistere le vittime della tratta a livello lavorativo: “In Italia esiste un sistema normativo riconosciuto a livello internazionale a sostegno delle vittime di tratta che persegue gli sfruttatori – spiega Oliviero Forti per Caritas Immigrazione -. Ma le risposte in quest’ambito si sono indirizzate quasi esclusivamente verso la forma più evidente e raggiungibile dello sfruttamento, quello per fini sessuali. Per quanto riguarda lo sfruttamento lavorativo, a fronte di un dilagare del fenomeno nel nostro Paese, non sono stati rivisti e attualizzati gli strumenti giuridici che avrebbero dovuto aiutare le vittime”. L’articolo 18 del Testo Unico per l’Immigrazione prevede il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari nel caso si ravvisino condizioni di grave sfruttamento e il pericolo di subire violenza per la vittima o i suoi familiari. Una norma che consentirebbe ai lavoratori stranieri sfruttati di poter ricostruire un progetto migratorio, eppure, come ha sottolineato l’avvocato dell’Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, Lorenzo Trucco: “Sono ancora pochi i casi di applicazione dell’articolo 18 per persone vittime di sfruttamento lavorativo, perché a differenza dei casi di sfruttamento a fini sessuale, è più difficile dimostrare tramite indagine la presenza del reato di sfruttamento lavorativo”.&lt;br /&gt;
In pochi denunciano gli sfruttatori, per paura e perché non ravvisano l’utilità che potrebbe scaturire dall’avvio di una vertenza nei confronti dei datori di lavoro: “Nel fare vertenza la persona migrante, a cui pure lo Stato garantisce la tutela in caso di sfruttamento lavorativo – ha sottolineato l’avvocato Marco Paggi (Asgi) &amp;#8211; teme di poter essere successivamente espulso e per questo rinuncia ai propri diritti e accetta le condizioni di lavoro dettate dallo sfruttatore. La paura è cresciuta con l’emanazione del cosiddetto pacchetto sicurezza – prosegue – che prevede l’espulsione obbligatoria degli immigrati non in regola con il permesso di soggiorno”.&lt;br /&gt;
I migranti sfruttati svolgono un’attività lavorativa e vorrebbero essere messi in regola, invece “i loro diritti sono sempre più compromessi da una normativa in materia di immigrazione che li confina nella clandestinità – ha spiegato Ornella Obert per lo sportello Inti &amp;#8211; e nell’impossibilità di far valere i diritti che sarebbero di tutti i lavoratori”.&lt;br /&gt;
Le associazioni e gli enti che operano per la tutela delle persone vittime di tratta e sfruttamento lavorativo guardano con fiducia al recepimento della direttiva europea che introduce sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e che apre delle possibilità di regolarizzazione per i lavoratori presenti in modo irregolare sul territorio (direttiva 2009/52/Ce): “Con questo ultimo strumento – spiega Paggi – pensato appositamente per lo sfruttamento lavorativo e il lavoro nero, assieme ad una corretta applicazione delle norme vigenti in Italia, la tutela dei diritti dei lavoratori stranieri potrebbe fare un considerevole passo in avanti”.&lt;/p&gt;
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		<title>Povertà: In Caduta libera</title>
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		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 11:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica Moderna]]></category>
		<category><![CDATA[editoriale]]></category>

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		<description><![CDATA[Povertà: In Caduta libera
(da www.vita.it)
Curato dalla Fondazione Zancan e da Caritas Italiana, è appena uscito In caduta libera. X Rapporto su povertà ed esclusione in Italia. Contiene una polemica, alcune conferme, molte proposte e un quadro delle iniziative di contrasto.
Nel frattempo 48 Caritas europee promuovono una campagna di sensibilizzazione denominata &#8220;Zero povertà, agisci ora&#8221; (www.zeropoverty.org).
Non è vero che siamo meno poveri, come gli ultimi dati ufficiali sulla povertà (luglio 2010) farebbero pensare. Secondo l&#8217;Istat l&#8217;incidenza della povertà relativa nel 2009 è stata pari al 10,8% (era 11,3% nel 2008), mentre ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Povertà: In Caduta libera</p>
<p>(da <a href="http://www.vita.it">www.vita.it</a>)</p>
<p>Curato dalla Fondazione Zancan e da Caritas Italiana, è appena uscito In caduta libera. X Rapporto su povertà ed esclusione in Italia. Contiene una polemica, alcune conferme, molte proposte e un quadro delle iniziative di contrasto.<br />
Nel frattempo 48 Caritas europee promuovono una campagna di sensibilizzazione denominata &#8220;Zero povertà, agisci ora&#8221; (<a href="http://www.zeropoverty.org/" target="_blank">www.zeropoverty.org</a>).<br />
Non è vero che siamo meno poveri, come gli ultimi dati ufficiali sulla povertà (luglio 2010) farebbero pensare. Secondo l&#8217;Istat l&#8217;incidenza della povertà relativa nel 2009 è stata pari al 10,8% (era 11,3% nel 2008), mentre quella della povertà assoluta risulta del 4,7%. Un dato che, secondo il Rapporto, è stato ottenuto abbassando la linea della povertà relativa (da 999,67 euro del 2008 a 983,01 euro del 2009 per due persone). Aggiornando la linea di povertà del 2008 sulla base della variazione dei prezzi tra il 2008 e il 2009, il valore di riferimento salirebbe a 1.007,67 euro.<br />
Con questo ricalcolo, circa 223mila famiglie ridiventano povere relative: sono circa 560 mila persone da sommare a quelle già considerate dall&#8217;Istat (cioè 7 milioni e 810 mila poveri) con un risultato ben più amaro rispetto ai dati ufficiali: sarebbero 8 milioni e 370 mila i poveri nel 2009 (+3,7%).<br />
La povertà si conferma un fenomeno che riguarda soprattutto il Mezzogiorno, le famiglie numerose (se in famiglia c&#8217;è un solo figlio minore l&#8217;incidenza della povertà relativa sale dal 10,8%, che è il dato medio, al 12,1%, mentre se ci sono tre o più figli l&#8217;incidenza è del 26,1%), quelle monogenitoriali e coloro che hanno bassi livelli di istruzione. Sempre più famiglie, in cui uno o più membri lavorano, sono povere.<br />
Accanto ai poveri ufficiali, le persone impoverite che vivono in una situazione di forte fragilità economica. Persone che hanno modificato, in modo anche sostanziale, il proprio tenore di vita, privandosi di una serie di beni e di servizi. Il fenomeno è confermato anche da alcuni dati: nel 2009 il credito al consumo è sceso dell&#8217;11%, i prestiti personali hanno registrato un -13% e la cessione del quinto a settembre 2009 ha raggiunto il +8%. Facendo una media di questi indicatori, si può calcolare un 10% in più di poveri, da sommare agli oltre 8 milioni stimati. Nella vita di tutti i giorni la crisi si traduce in difficoltà a pagare la spesa, il mutuo, le cambiali (+14% nel 2009).<br />
Per contrastare efficacemente la povertà, sostiene il Rapporto, basterebbe spendere meno di quanto attualmente spendono i comuni italiani, in alcuni casi perfino la metà (così in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Lazio). In Valle d&#8217;Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Toscana sarebbe sufficiente un terzo di ciò che si spende ora; in Trentino-Alto Adige un quarto. Nelle regioni del Sud, invece, c&#8217;è il problema opposto: la spesa attuale degli enti locali non è sufficiente a debellare la povertà relativa. In Calabria, ad esempio, sarebbe necessario il quadruplo delle risorse, in Campania e Puglia il triplo. Occorrebbe, insiste il Rapporto, dare impulso a interventi «a monte», responsabilizzando, tramite il federalismo, gli amministratori locali e facendo sì che si impegnino a gestire meglio le risorse.<br />
Nella seconda parte, il Rapporto offre una indagine sul milione di persone circa che ogni anno beneficia di un intervento strutturato di aiuto e accompagnamento presso i Centri di Ascolto Caritas (nel biennio 2009-2010 si registra un aumento medio del 25% del numero di persone che si rivolgono ai Cda). Sono in grande maggioranza stranieri (68,9%; gli italiani sono il 30,7%, e la loro presenza è in fortissima crescita) e rivelano forti problemi di povertà (65,9%), di occupazione (62%) e, in minor misura, di alloggio (23,6%). Chiedono soprattutto viveri e vestiario; gli stranieri chiedono più un aiuto a trovare lavoro; gli italiani invece un sussidio economico. A fronte di tali richieste, i Cda hanno erogato beni e servizi materiali (nel 51,1% dei casi), interventi di orientamento (12,6%) e sussidi economici (10,6%). Anche dai Cda Caritas la conferma che le storie di povertà sono sempre meno legate a individui soli e sempre più caratterizzate da un coinvolgimento dell&#8217;intero nucleo familiare.<br />
Sono 195 progetti diocesani relativi a vari ambiti realizzati da 114 Caritas diocesane (hanno impegnato oltre 9 milioni e mezzo, cui si sono aggiunti gli 11 milioni e 300mila euro richiesti alla Cei). Destinatari di questi interventi sono stati famiglie in difficoltà, minori, immigrati, detenuti ed ex detenuti, anziani, vittime di violenza e tratta, malati terminali, persone senza dimora, richiedenti asilo. Sono invece 16 i progetti regionali di Promozione Caritas e 6 quelli diocesani di promozione di Cda, Osservatori delle povertà e delle risorse, Laboratori per la promozione e l&#8217;accompagnamento delle Caritas parrocchiali).<br />
Infine sono in corso 14 progetti diocesani contenenti specifiche proposte per i giovani. Spiccano inoltre progetti diocesani su temi specifici e sperimentali (Rom, sinti e cam- minanti; superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari; degrado delle periferie metropolitane; promozione delle persone in situazione di povertà estrema), per un importo complessivo di circa 2 milioni di euro. Un capitolo a parte riguarda le iniziative diocesane contro la crisi economica. Oltre a risorse erogate a fondo perduto, a giugno 2010 sono 635 iniziative, attive presso 196 diocesi. Una buona parte si riferisce al microcredito socio-assistenziale e alle piccole imprese.</p>
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<input type="hidden" name="postContent_0" value="&lt;p&gt;Povertà: In Caduta libera&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(da &lt;a href=&quot;http://www.vita.it&quot;&gt;www.vita.it&lt;/a&gt;)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Curato dalla Fondazione Zancan e da Caritas Italiana, è appena uscito In caduta libera. X Rapporto su povertà ed esclusione in Italia. Contiene una polemica, alcune conferme, molte proposte e un quadro delle iniziative di contrasto.&lt;br /&gt;
Nel frattempo 48 Caritas europee promuovono una campagna di sensibilizzazione denominata &amp;#8220;Zero povertà, agisci ora&amp;#8221; (&lt;a href=&quot;http://www.zeropoverty.org/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.zeropoverty.org&lt;/a&gt;).&lt;br /&gt;
Non è vero che siamo meno poveri, come gli ultimi dati ufficiali sulla povertà (luglio 2010) farebbero pensare. Secondo l&amp;#8217;Istat l&amp;#8217;incidenza della povertà relativa nel 2009 è stata pari al 10,8% (era 11,3% nel 2008), mentre quella della povertà assoluta risulta del 4,7%. Un dato che, secondo il Rapporto, è stato ottenuto abbassando la linea della povertà relativa (da 999,67 euro del 2008 a 983,01 euro del 2009 per due persone). Aggiornando la linea di povertà del 2008 sulla base della variazione dei prezzi tra il 2008 e il 2009, il valore di riferimento salirebbe a 1.007,67 euro.&lt;br /&gt;
Con questo ricalcolo, circa 223mila famiglie ridiventano povere relative: sono circa 560 mila persone da sommare a quelle già considerate dall&amp;#8217;Istat (cioè 7 milioni e 810 mila poveri) con un risultato ben più amaro rispetto ai dati ufficiali: sarebbero 8 milioni e 370 mila i poveri nel 2009 (+3,7%).&lt;br /&gt;
La povertà si conferma un fenomeno che riguarda soprattutto il Mezzogiorno, le famiglie numerose (se in famiglia c&amp;#8217;è un solo figlio minore l&amp;#8217;incidenza della povertà relativa sale dal 10,8%, che è il dato medio, al 12,1%, mentre se ci sono tre o più figli l&amp;#8217;incidenza è del 26,1%), quelle monogenitoriali e coloro che hanno bassi livelli di istruzione. Sempre più famiglie, in cui uno o più membri lavorano, sono povere.&lt;br /&gt;
Accanto ai poveri ufficiali, le persone impoverite che vivono in una situazione di forte fragilità economica. Persone che hanno modificato, in modo anche sostanziale, il proprio tenore di vita, privandosi di una serie di beni e di servizi. Il fenomeno è confermato anche da alcuni dati: nel 2009 il credito al consumo è sceso dell&amp;#8217;11%, i prestiti personali hanno registrato un -13% e la cessione del quinto a settembre 2009 ha raggiunto il +8%. Facendo una media di questi indicatori, si può calcolare un 10% in più di poveri, da sommare agli oltre 8 milioni stimati. Nella vita di tutti i giorni la crisi si traduce in difficoltà a pagare la spesa, il mutuo, le cambiali (+14% nel 2009).&lt;br /&gt;
Per contrastare efficacemente la povertà, sostiene il Rapporto, basterebbe spendere meno di quanto attualmente spendono i comuni italiani, in alcuni casi perfino la metà (così in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Lazio). In Valle d&amp;#8217;Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Toscana sarebbe sufficiente un terzo di ciò che si spende ora; in Trentino-Alto Adige un quarto. Nelle regioni del Sud, invece, c&amp;#8217;è il problema opposto: la spesa attuale degli enti locali non è sufficiente a debellare la povertà relativa. In Calabria, ad esempio, sarebbe necessario il quadruplo delle risorse, in Campania e Puglia il triplo. Occorrebbe, insiste il Rapporto, dare impulso a interventi «a monte», responsabilizzando, tramite il federalismo, gli amministratori locali e facendo sì che si impegnino a gestire meglio le risorse.&lt;br /&gt;
Nella seconda parte, il Rapporto offre una indagine sul milione di persone circa che ogni anno beneficia di un intervento strutturato di aiuto e accompagnamento presso i Centri di Ascolto Caritas (nel biennio 2009-2010 si registra un aumento medio del 25% del numero di persone che si rivolgono ai Cda). Sono in grande maggioranza stranieri (68,9%; gli italiani sono il 30,7%, e la loro presenza è in fortissima crescita) e rivelano forti problemi di povertà (65,9%), di occupazione (62%) e, in minor misura, di alloggio (23,6%). Chiedono soprattutto viveri e vestiario; gli stranieri chiedono più un aiuto a trovare lavoro; gli italiani invece un sussidio economico. A fronte di tali richieste, i Cda hanno erogato beni e servizi materiali (nel 51,1% dei casi), interventi di orientamento (12,6%) e sussidi economici (10,6%). Anche dai Cda Caritas la conferma che le storie di povertà sono sempre meno legate a individui soli e sempre più caratterizzate da un coinvolgimento dell&amp;#8217;intero nucleo familiare.&lt;br /&gt;
Sono 195 progetti diocesani relativi a vari ambiti realizzati da 114 Caritas diocesane (hanno impegnato oltre 9 milioni e mezzo, cui si sono aggiunti gli 11 milioni e 300mila euro richiesti alla Cei). Destinatari di questi interventi sono stati famiglie in difficoltà, minori, immigrati, detenuti ed ex detenuti, anziani, vittime di violenza e tratta, malati terminali, persone senza dimora, richiedenti asilo. Sono invece 16 i progetti regionali di Promozione Caritas e 6 quelli diocesani di promozione di Cda, Osservatori delle povertà e delle risorse, Laboratori per la promozione e l&amp;#8217;accompagnamento delle Caritas parrocchiali).&lt;br /&gt;
Infine sono in corso 14 progetti diocesani contenenti specifiche proposte per i giovani. Spiccano inoltre progetti diocesani su temi specifici e sperimentali (Rom, sinti e cam- minanti; superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari; degrado delle periferie metropolitane; promozione delle persone in situazione di povertà estrema), per un importo complessivo di circa 2 milioni di euro. Un capitolo a parte riguarda le iniziative diocesane contro la crisi economica. Oltre a risorse erogate a fondo perduto, a giugno 2010 sono 635 iniziative, attive presso 196 diocesi. Una buona parte si riferisce al microcredito socio-assistenziale e alle piccole imprese.&lt;/p&gt;
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		<title>E il GAS diventa distretto</title>
		<link>http://www.iica.it/e-il-gas-diventa-distretto.html</link>
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		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 14:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[editoriale]]></category>

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		<description><![CDATA[E il GAS diventa distretto
(da www.retegas.org)
Anche il motore di ricerca Google ha capitolato: digitando la parola &#8220;gas&#8221;, il primo riferimento (e buona parte dei primi cento link successivi) non è alla fonte di energia ma ai Gruppi di acquisto solidale, ovvero famiglie che si mettono in rete per compiere una spesa collettiva acquistando la merce solo da produttori conosciuti in via diretta e rispettosi dell&#8217;ambiente e dei diritti umani. Sono oggi almeno 700 i Gas censiti dal portale retegas.org (al top la Lombardia con 160), ma si arriva almeno a ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><span style="font-weight: normal;">E il GAS diventa distretto</span></h1>
<p>(da <a href="http://www.retegas.org/" target="_blank">www.retegas.org</a>)</p>
<p>Anche il motore di ricerca Google ha capitolato: digitando la parola &#8220;gas&#8221;, il primo riferimento (e buona parte dei primi cento link successivi) non è alla fonte di energia ma ai Gruppi di acquisto solidale, ovvero famiglie che si mettono in rete per compiere una spesa collettiva acquistando la merce solo da produttori conosciuti in via diretta e rispettosi dell&#8217;ambiente e dei diritti umani. Sono oggi almeno 700 i Gas censiti dal portale retegas.org (al top la Lombardia con 160), ma si arriva almeno a mille contando le svariate decine di gruppi informali sparse in tutta Italia.<br />
«Le dimensioni sono varie, da pochi nuclei a centinaia di persone: ci si dividono i compiti, si vanno a visitare i produttori, si organizzano incontri per far conoscere i Gas alla comunità», spiega Mauro Serventi, uno dei fondatori del primo gruppo d&#8217;acquisto italiano, a Fidenza, che oggi è uno dei più grandi, con 120 famiglie attive. «Quando i numeri e la volontà di incidere sul territorio aumentano, i Gas si uniscono a realtà sociali del territorio per creare i Des, Distretti di economia solidale», ovvero reti dove le buone prassi condivise riguardano anche altri settori della vita sociale oltre a quello della spesa.<br />
«Le sperimentazioni sono molte e attive in tutta Italia», aggiunge Giuseppe Vergani del Des Brianza, che riporta le conclusioni dell&#8217;ultimo convegno nazionale dei Gas, tenutosi a Osnago (Lecco) nel giugno 2010. «Si va dall&#8217;ambito agricolo e alimentare, ad esempio con le filiere corte (il prodotto nasce, viene lavorato e poi venduto in un raggio di chilometri ridotto) del pane e degli ortaggi attive nel monzese, e della piccola distribuzione organizzata di prodotti freschi nel comasco, a settori più complessi come il tessile etico, con il progetto novarese del &#8220;Made in No&#8221;, e l&#8217;energia rinnovabile, con &#8220;Co-energia&#8221;».<br />
Il futuro prossimo dell&#8217;impegno dei gasisti è l&#8217;occuparsi di politica, intesa come cura della città: «Realizzare o sostenere esperienze virtuose e sostenibili impone di entrare nel campo della pianificazione del territorio, delle regole del lavoro», sottolinea Vergani, «per costruire un nuovo modello di comunità locale».</p>
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<input type="hidden" name="postContent_0" value="&lt;h1&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;E il GAS diventa distretto&lt;/span&gt;&lt;/h1&gt;
&lt;p&gt;(da &lt;a href=&quot;http://www.retegas.org/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.retegas.org&lt;/a&gt;)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Anche il motore di ricerca Google ha capitolato: digitando la parola &amp;#8220;gas&amp;#8221;, il primo riferimento (e buona parte dei primi cento link successivi) non è alla fonte di energia ma ai Gruppi di acquisto solidale, ovvero famiglie che si mettono in rete per compiere una spesa collettiva acquistando la merce solo da produttori conosciuti in via diretta e rispettosi dell&amp;#8217;ambiente e dei diritti umani. Sono oggi almeno 700 i Gas censiti dal portale retegas.org (al top la Lombardia con 160), ma si arriva almeno a mille contando le svariate decine di gruppi informali sparse in tutta Italia.&lt;br /&gt;
«Le dimensioni sono varie, da pochi nuclei a centinaia di persone: ci si dividono i compiti, si vanno a visitare i produttori, si organizzano incontri per far conoscere i Gas alla comunità», spiega Mauro Serventi, uno dei fondatori del primo gruppo d&amp;#8217;acquisto italiano, a Fidenza, che oggi è uno dei più grandi, con 120 famiglie attive. «Quando i numeri e la volontà di incidere sul territorio aumentano, i Gas si uniscono a realtà sociali del territorio per creare i Des, Distretti di economia solidale», ovvero reti dove le buone prassi condivise riguardano anche altri settori della vita sociale oltre a quello della spesa.&lt;br /&gt;
«Le sperimentazioni sono molte e attive in tutta Italia», aggiunge Giuseppe Vergani del Des Brianza, che riporta le conclusioni dell&amp;#8217;ultimo convegno nazionale dei Gas, tenutosi a Osnago (Lecco) nel giugno 2010. «Si va dall&amp;#8217;ambito agricolo e alimentare, ad esempio con le filiere corte (il prodotto nasce, viene lavorato e poi venduto in un raggio di chilometri ridotto) del pane e degli ortaggi attive nel monzese, e della piccola distribuzione organizzata di prodotti freschi nel comasco, a settori più complessi come il tessile etico, con il progetto novarese del &amp;#8220;Made in No&amp;#8221;, e l&amp;#8217;energia rinnovabile, con &amp;#8220;Co-energia&amp;#8221;».&lt;br /&gt;
Il futuro prossimo dell&amp;#8217;impegno dei gasisti è l&amp;#8217;occuparsi di politica, intesa come cura della città: «Realizzare o sostenere esperienze virtuose e sostenibili impone di entrare nel campo della pianificazione del territorio, delle regole del lavoro», sottolinea Vergani, «per costruire un nuovo modello di comunità locale».&lt;/p&gt;
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		<title>Quelle morti in carcere di cui non parla quasi nessuno</title>
		<link>http://www.iica.it/quelle-morti-in-carcere-di-cui-non-parla-quasi-nessuno.html</link>
		<comments>http://www.iica.it/quelle-morti-in-carcere-di-cui-non-parla-quasi-nessuno.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 11:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica Moderna]]></category>
		<category><![CDATA[editoriale]]></category>

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		<description><![CDATA[Quelle morti in carcere di cui non parla quasi nessuno
(da liberazione del 15/10/10)
Elezioni in primavera o no, la propaganda elettorale è già iniziata: e quando si cercano i consensi, si sa, è meglio non parlare di carcere, di 54 suicidi in meno di un anno, di 5 giovani impiccati in una età compresa tra i 22 e i 27 anni in meno di dieci giorni; o di tre ergastolani attivi nel comitato per l’abolizione dell’ergastolo trasferiti dal carcere di Spoleto (chiediamo ufficialmente al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria il perché di questo ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.controlacrisi.org/joomla/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=8862&amp;catid=39&amp;Itemid=68">Quelle morti in carcere di cui non parla quasi nessuno</a></p>
<p>(da liberazione del 15/10/10)</p>
<p>Elezioni in primavera o no, la propaganda elettorale è già iniziata: e quando si cercano i consensi, si sa, è meglio non parlare di carcere, di 54 suicidi in meno di un anno, di 5 giovani impiccati in una età compresa tra i 22 e i 27 anni in meno di dieci giorni; o di tre ergastolani attivi nel comitato per l’abolizione dell’ergastolo trasferiti dal carcere di Spoleto (chiediamo ufficialmente al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria il perché di questo trasferimento che ci appare punitivo).<br />
E a pochi giorni dall’anniversario della morte di Stefano Cucchi, è meglio non parlare della morte di Simone nel carcere di Belluno. Le (scarse) cronache della scorsa settimana parlavano della solita overdose. Poi addirittura il consigliere regionale della Lega Toscani ha dichiarato: «L’aggravamento delle condizioni di salute del giovane detenuto non sono riconducibili in alcun modo all’assunzione di sostanze stupefacenti». Ma oggi Simone non c’è più.<br />
Intanto Christian Bianchini, un detenuto del carcere di Taranto di 28 anni, da tempo affetto da tumore al fegato, ha ottenuto da più di 40 giorni l’autorizzazione al ricovero in una struttura ospedaliera a Palermo, ma la mancanza di fondi per il trasferimento del detenuto e la burocrazia ottocentesca dell’amministrazione penitenziaria gli impediscono di vedersi garantito il diritto alla salute, se non alla vita.<br />
Una vita, quella reclusa, trascorsa nel sovraffollamento terzomondista che attanaglia le patrie galere<br />
(quasi 69mila detenuti in spazi che dovrebbero contenere 43mila persone, con una media di tre mq a detenuto), dimenticando che il carcere è uno spazio della nostra società dove non possono essere inflitte pene contrarie al senso di umanità.<br />
Bene ha fatto allora il magistrato di sorveglianza di Firenze, Stefano Tocci, ad accogliere il reclamo presentato dai detenuti di Sollicciano sulla messa in mora dell’amministrazione penitenziaria del carcere fiorentino che non garantisce i diritti minimi (a partire dal diritto alla vita, alla salute e alla dignità). Anche noi, nel nostro piccolo, con i nostri consiglieri regionali, insieme ad Antigone e ad altre realtà della società civile, abbiamo messo in mora le pubbliche amministrazioni di mezza Italia (comuni, regioni, Aassll), perché non dimentichino le carceri.<br />
Finora le uniche risposte sono arrivate dal Comune di Firenze e dalla Regione Piemonte, ma non demordiamo.<br />
Anche se siamo consapevoli che le amministrazioni locali poco possono fare (ma, almeno quel poco, devono farlo, almeno nominando Garanti locali imparziali ed attribuendo agli stessi poteri effettivi) a causa dei tagli indiscriminati che hanno subito nelle ultime finanziarie.<br />
Così come possono fare gli operatori della giustizia (a partire dal personale amministrativo in protesta per i tagli al personale e alle risorse subiti) di fronte ad un tasso di incarcerazione nazionale che, come hanno ricordato di recente i Garanti locali dei detenuti, anche essi in protesta, è pari al 42 % a fronte di una media europea del 24%, con Germania e Inghilterra al 15%.<br />
Dunque, se non si inverte la tendenza politica che dagli anni Novanta in poi ha operato sotto l’insegna dell’ipertrofia legislativa e della bulimia carceraria, se non torniamo a pensare, almeno a sinistra, che il vero senso dello Stato è la prevenzione del crimine e del disagio, è la promozione delle politiche sociali per “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana” (art. 3 della Costituzione), non risolveremo mai il dramma del carcere e del disagio sociale e non saremo mai competitivi ed alternativi a quelle fabbriche della paura di destra che, invano, nelle elezioni della seconda repubblica il centro-sinistra ha sempre cercato di simulare.<br />
Come ha ricordato Patrizio Gonnella sul manifesto del 12 ottobre “Il sovraffollamento carcerario, la violenza istituzionale, la carcerazione di massa del disagio sociale non sono eventi naturali. Sono il frutto di politiche pubbliche scellerate decise per ottenere consenso”.<br />
Contro di esse le opposizioni devono (dobbiamo) fare un cambio di passo. Dobbiamo in primo luogo interloquire con le altre forze democratiche del Paese per capire se abbiamo o meno la stessa idea di giustizia, della pena e, più in generale, la stessa idea sul rapporto intercorrente tra politiche sociali e politiche criminali.<br />
Per non farci cogliere impreparati, come avvenuto nella scorsa legislatura. Dove saggiamente abbiamo approvato un provvedimento di indulto, ma non lo abbiamo sostenuto con politiche legislative che statuissero il ritorno dallo stato penale allo stato sociale, al sogno dell’eguaglianza sostanziale, al sogno di una società diversa e possibile.</p>
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&lt;p&gt;(da liberazione del 15/10/10)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Elezioni in primavera o no, la propaganda elettorale è già iniziata: e quando si cercano i consensi, si sa, è meglio non parlare di carcere, di 54 suicidi in meno di un anno, di 5 giovani impiccati in una età compresa tra i 22 e i 27 anni in meno di dieci giorni; o di tre ergastolani attivi nel comitato per l’abolizione dell’ergastolo trasferiti dal carcere di Spoleto (chiediamo ufficialmente al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria il perché di questo trasferimento che ci appare punitivo).&lt;br /&gt;
E a pochi giorni dall’anniversario della morte di Stefano Cucchi, è meglio non parlare della morte di Simone nel carcere di Belluno. Le (scarse) cronache della scorsa settimana parlavano della solita overdose. Poi addirittura il consigliere regionale della Lega Toscani ha dichiarato: «L’aggravamento delle condizioni di salute del giovane detenuto non sono riconducibili in alcun modo all’assunzione di sostanze stupefacenti». Ma oggi Simone non c’è più.&lt;br /&gt;
Intanto Christian Bianchini, un detenuto del carcere di Taranto di 28 anni, da tempo affetto da tumore al fegato, ha ottenuto da più di 40 giorni l’autorizzazione al ricovero in una struttura ospedaliera a Palermo, ma la mancanza di fondi per il trasferimento del detenuto e la burocrazia ottocentesca dell’amministrazione penitenziaria gli impediscono di vedersi garantito il diritto alla salute, se non alla vita.&lt;br /&gt;
Una vita, quella reclusa, trascorsa nel sovraffollamento terzomondista che attanaglia le patrie galere&lt;br /&gt;
(quasi 69mila detenuti in spazi che dovrebbero contenere 43mila persone, con una media di tre mq a detenuto), dimenticando che il carcere è uno spazio della nostra società dove non possono essere inflitte pene contrarie al senso di umanità.&lt;br /&gt;
Bene ha fatto allora il magistrato di sorveglianza di Firenze, Stefano Tocci, ad accogliere il reclamo presentato dai detenuti di Sollicciano sulla messa in mora dell’amministrazione penitenziaria del carcere fiorentino che non garantisce i diritti minimi (a partire dal diritto alla vita, alla salute e alla dignità). Anche noi, nel nostro piccolo, con i nostri consiglieri regionali, insieme ad Antigone e ad altre realtà della società civile, abbiamo messo in mora le pubbliche amministrazioni di mezza Italia (comuni, regioni, Aassll), perché non dimentichino le carceri.&lt;br /&gt;
Finora le uniche risposte sono arrivate dal Comune di Firenze e dalla Regione Piemonte, ma non demordiamo.&lt;br /&gt;
Anche se siamo consapevoli che le amministrazioni locali poco possono fare (ma, almeno quel poco, devono farlo, almeno nominando Garanti locali imparziali ed attribuendo agli stessi poteri effettivi) a causa dei tagli indiscriminati che hanno subito nelle ultime finanziarie.&lt;br /&gt;
Così come possono fare gli operatori della giustizia (a partire dal personale amministrativo in protesta per i tagli al personale e alle risorse subiti) di fronte ad un tasso di incarcerazione nazionale che, come hanno ricordato di recente i Garanti locali dei detenuti, anche essi in protesta, è pari al 42 % a fronte di una media europea del 24%, con Germania e Inghilterra al 15%.&lt;br /&gt;
Dunque, se non si inverte la tendenza politica che dagli anni Novanta in poi ha operato sotto l’insegna dell’ipertrofia legislativa e della bulimia carceraria, se non torniamo a pensare, almeno a sinistra, che il vero senso dello Stato è la prevenzione del crimine e del disagio, è la promozione delle politiche sociali per “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana” (art. 3 della Costituzione), non risolveremo mai il dramma del carcere e del disagio sociale e non saremo mai competitivi ed alternativi a quelle fabbriche della paura di destra che, invano, nelle elezioni della seconda repubblica il centro-sinistra ha sempre cercato di simulare.&lt;br /&gt;
Come ha ricordato Patrizio Gonnella sul manifesto del 12 ottobre “Il sovraffollamento carcerario, la violenza istituzionale, la carcerazione di massa del disagio sociale non sono eventi naturali. Sono il frutto di politiche pubbliche scellerate decise per ottenere consenso”.&lt;br /&gt;
Contro di esse le opposizioni devono (dobbiamo) fare un cambio di passo. Dobbiamo in primo luogo interloquire con le altre forze democratiche del Paese per capire se abbiamo o meno la stessa idea di giustizia, della pena e, più in generale, la stessa idea sul rapporto intercorrente tra politiche sociali e politiche criminali.&lt;br /&gt;
Per non farci cogliere impreparati, come avvenuto nella scorsa legislatura. Dove saggiamente abbiamo approvato un provvedimento di indulto, ma non lo abbiamo sostenuto con politiche legislative che statuissero il ritorno dallo stato penale allo stato sociale, al sogno dell’eguaglianza sostanziale, al sogno di una società diversa e possibile.&lt;/p&gt;
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		<title>Indagine Censisi: la non autosufficienza fa paura agli italiani.</title>
		<link>http://www.iica.it/indagine-censisi-la-non-autosufficienza-fa-paura-agli-italiani.html</link>
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		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 11:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica Moderna]]></category>
		<category><![CDATA[editoriale]]></category>

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		<description><![CDATA[Indagine Censisi: la non autosufficienza fa paura agli italiani.
(da www.censis.it)
La non autosufficienza e l&#8217;impossibilità di pagare le spese mediche rappresentano la prima paura degli italiani, più sentita della criminalità e della disoccupazione.
E&#8217; quanto risulta dallo studio elaborato dal Censis per il Forum Ania-Consumatori (la fondazione promossa dall&#8217;Ania per rendere sistematico il dialogo tra imprese di assicurazione e consumatori) e presentato durante il convegno &#8216;Gli scenari del welfare, tra nuovi bisogni e voglia di futuro&#8217;.
Dal confronto che il Forum ha sviluppato su questo tema nasce la convinzione comune che il sistema ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Indagine Censisi: la non autosufficienza fa paura agli italiani.</p>
<p>(da <a href="http://www.censis.it">www.censis.it</a>)</p>
<p>La non autosufficienza e l&#8217;impossibilità di pagare le spese mediche rappresentano la prima paura degli italiani, più sentita della criminalità e della disoccupazione.<br />
E&#8217; quanto risulta dallo studio elaborato dal Censis per il Forum Ania-Consumatori (la fondazione promossa dall&#8217;Ania per rendere sistematico il dialogo tra imprese di assicurazione e consumatori) e presentato durante il convegno &#8216;Gli scenari del welfare, tra nuovi bisogni e voglia di futuro&#8217;.<br />
Dal confronto che il Forum ha sviluppato su questo tema nasce la convinzione comune che il sistema attuale è statico e non più adeguato a rispondere alle esigenze dei cittadini. Ciò è confermato anche dai risultati dello studio realizzato dal Censis per il Forum Ania-Consumatori &#8211; basato su un&#8217;indagine condotta su un campione rappresentativo della popolazione italiana e su testimonianze di amministratori locali e rappresentanti di imprese ed enti attivi nel campo dei servizi socio-sanitari -, da cui emerge che la non autosufficienza e l&#8217;impossibilità di pagare le spese mediche rappresentano la prima paura degli italiani, più sentita della criminalità e della disoccupazione. A ciò si accompagna la richiesta di un welfare più protettivo, efficiente e responsabile, che dia risposte concrete a tutti i cittadini sui temi della sanità e della previdenza.<br />
L&#8217;indagine, presentata da Giuseppe De Rita (presidente del Censis e vicepresidente Forum Ania-Consumatori), è stata discussa da rappresentanti del mondo istituzionale, sindacale e accademico, nonché da esponenti del mondo delle imprese, del terzo settore e delle associazioni dei consumatori.<br />
Sono intervenuti Fabio Cerchiai (presidente Forum Ania-Consumatori), Paolo Landi (vicepresidente Forum Ania-Consumatori), Antonio Mastrapasqua (presidente Inps), Guglielmo Epifani (segretario generale Cgil), Andrea Olivero (portavoce Forum del Terzo Settore), Elsa Fornero (economista, Università di Torino e Cerp), Gustavo Ghidini (giurista, Università di Milano e Luiss), Paolo Garonna (direttore generale Ania) e Oreste Calliano (giurista, componente Consiglio generale Forum Ania-Consumatori, Università di Torino).<br />
Dallo studio emerge, in primo luogo, il problema delle ingenti spese per il sostentamento dei familiari che si trovano in una condizione critica. Nell&#8217;ultimo anno, infatti, il 32% delle famiglie italiane ha dovuto affrontare gravi situazioni di disagio legate alla necessità di assistere persone non autosufficienti o malati terminali, oppure portatori di handicap, di affrontare situazioni di dipendenza da alcol o droghe, di sopperire all&#8217;improvvisa perdita di reddito o alla disoccupazione di un loro congiunto. Si tratta di disagi gestiti dalle famiglie in totale autonomia (59%) o con il sostegno di amici o parenti (28%), in assenza o con uno scarso apporto del sistema di welfare, che in questi casi presenta delle vere e proprie falle, venendo meno alla sua funzione tradizionalmente universalistica.<br />
Questa sensazione di solitudine si ripercuote direttamente sui timori dichiarati dai cittadini. A generare una forte angoscia nell&#8217;animo degli italiani sono, prima di tutto, la non autosufficienza (85,7%) e l&#8217;impossibilità di sostenere le spese mediche (82,5%). La pensione e i problemi connessi con la vecchiaia, invece, non fanno dormire sonni tranquilli al 67,6% degli intervistati.<br />
Considerati questi presupposti, non stupisce che la maggior parte degli intervistati richieda un welfare più efficiente e modulato sui nuovi bisogni di protezione. Tra le azioni possibili, la maggioranza degli italiani individua l&#8217;eliminazione degli sprechi e un maggiore coinvolgimento del privato nel sistema previdenziale e sanitario, stante il ruolo prevalente e di garanzia dello Stato: per il 57,4% il terzo settore e le imprese devono avere un ruolo maggiore nella gestione e nell&#8217;erogazione dei servizi sociali. Solo il 15,7% ritiene invece che i servizi forniti dal pubblico siano migliori, mentre il 14,6% preferisce mantenere lo status quo, per il semplice motivo che può usufruirne in forma gratuita. Allo stesso tempo, gli intervistati richiedono un sistema più responsabile e vicino, anche geograficamente, alle loro esigenze: infatti, il 59% del campione dichiara di volere che le amministrazioni regionali si occupino di questi servizi con sempre maggiori responsabilità.<br />
Gli operatori che erogano i servizi e gli amministratori locali sembrano in sintonia con l&#8217;opinione pubblica. Il 70% degli amministratori dichiara di considerare efficace la partnership pubblico-privato per i servizi in generale, mentre il 37% è assolutamente favorevole a un maggiore coinvolgimento delle imprese e degli enti anche nel sistema sanitario territoriale.<br />
Alla luce del quadro delineato dall&#8217;indagine, assicuratori e consumatori confermano la propria intenzione di continuare a lavorare insieme nell&#8217;ambito del Forum, per condividere proposte finalizzate a una maggiore e concreta tutela dei cittadini, in un&#8217;ottica di «welfare mix» inteso come maggiore integrazione tra servizi pubblici e privati. La ristrettezza delle risorse pubbliche e la contemporanea esigenza di non tagliare le prestazioni sociali impongono, infatti, di valorizzare l&#8217;apporto e la collaborazione di tutti i soggetti (volontariato, terzo settore, profit) che possono concorrere alla riorganizzazione del sistema per il bene del Paese.</p>
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<input type="hidden" name="postContent_0" value="&lt;p&gt;Indagine Censisi: la non autosufficienza fa paura agli italiani.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(da &lt;a href=&quot;http://www.censis.it&quot;&gt;www.censis.it&lt;/a&gt;)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La non autosufficienza e l&amp;#8217;impossibilità di pagare le spese mediche rappresentano la prima paura degli italiani, più sentita della criminalità e della disoccupazione.&lt;br /&gt;
E&amp;#8217; quanto risulta dallo studio elaborato dal Censis per il Forum Ania-Consumatori (la fondazione promossa dall&amp;#8217;Ania per rendere sistematico il dialogo tra imprese di assicurazione e consumatori) e presentato durante il convegno &amp;#8216;Gli scenari del welfare, tra nuovi bisogni e voglia di futuro&amp;#8217;.&lt;br /&gt;
Dal confronto che il Forum ha sviluppato su questo tema nasce la convinzione comune che il sistema attuale è statico e non più adeguato a rispondere alle esigenze dei cittadini. Ciò è confermato anche dai risultati dello studio realizzato dal Censis per il Forum Ania-Consumatori &amp;#8211; basato su un&amp;#8217;indagine condotta su un campione rappresentativo della popolazione italiana e su testimonianze di amministratori locali e rappresentanti di imprese ed enti attivi nel campo dei servizi socio-sanitari -, da cui emerge che la non autosufficienza e l&amp;#8217;impossibilità di pagare le spese mediche rappresentano la prima paura degli italiani, più sentita della criminalità e della disoccupazione. A ciò si accompagna la richiesta di un welfare più protettivo, efficiente e responsabile, che dia risposte concrete a tutti i cittadini sui temi della sanità e della previdenza.&lt;br /&gt;
L&amp;#8217;indagine, presentata da Giuseppe De Rita (presidente del Censis e vicepresidente Forum Ania-Consumatori), è stata discussa da rappresentanti del mondo istituzionale, sindacale e accademico, nonché da esponenti del mondo delle imprese, del terzo settore e delle associazioni dei consumatori.&lt;br /&gt;
Sono intervenuti Fabio Cerchiai (presidente Forum Ania-Consumatori), Paolo Landi (vicepresidente Forum Ania-Consumatori), Antonio Mastrapasqua (presidente Inps), Guglielmo Epifani (segretario generale Cgil), Andrea Olivero (portavoce Forum del Terzo Settore), Elsa Fornero (economista, Università di Torino e Cerp), Gustavo Ghidini (giurista, Università di Milano e Luiss), Paolo Garonna (direttore generale Ania) e Oreste Calliano (giurista, componente Consiglio generale Forum Ania-Consumatori, Università di Torino).&lt;br /&gt;
Dallo studio emerge, in primo luogo, il problema delle ingenti spese per il sostentamento dei familiari che si trovano in una condizione critica. Nell&amp;#8217;ultimo anno, infatti, il 32% delle famiglie italiane ha dovuto affrontare gravi situazioni di disagio legate alla necessità di assistere persone non autosufficienti o malati terminali, oppure portatori di handicap, di affrontare situazioni di dipendenza da alcol o droghe, di sopperire all&amp;#8217;improvvisa perdita di reddito o alla disoccupazione di un loro congiunto. Si tratta di disagi gestiti dalle famiglie in totale autonomia (59%) o con il sostegno di amici o parenti (28%), in assenza o con uno scarso apporto del sistema di welfare, che in questi casi presenta delle vere e proprie falle, venendo meno alla sua funzione tradizionalmente universalistica.&lt;br /&gt;
Questa sensazione di solitudine si ripercuote direttamente sui timori dichiarati dai cittadini. A generare una forte angoscia nell&amp;#8217;animo degli italiani sono, prima di tutto, la non autosufficienza (85,7%) e l&amp;#8217;impossibilità di sostenere le spese mediche (82,5%). La pensione e i problemi connessi con la vecchiaia, invece, non fanno dormire sonni tranquilli al 67,6% degli intervistati.&lt;br /&gt;
Considerati questi presupposti, non stupisce che la maggior parte degli intervistati richieda un welfare più efficiente e modulato sui nuovi bisogni di protezione. Tra le azioni possibili, la maggioranza degli italiani individua l&amp;#8217;eliminazione degli sprechi e un maggiore coinvolgimento del privato nel sistema previdenziale e sanitario, stante il ruolo prevalente e di garanzia dello Stato: per il 57,4% il terzo settore e le imprese devono avere un ruolo maggiore nella gestione e nell&amp;#8217;erogazione dei servizi sociali. Solo il 15,7% ritiene invece che i servizi forniti dal pubblico siano migliori, mentre il 14,6% preferisce mantenere lo status quo, per il semplice motivo che può usufruirne in forma gratuita. Allo stesso tempo, gli intervistati richiedono un sistema più responsabile e vicino, anche geograficamente, alle loro esigenze: infatti, il 59% del campione dichiara di volere che le amministrazioni regionali si occupino di questi servizi con sempre maggiori responsabilità.&lt;br /&gt;
Gli operatori che erogano i servizi e gli amministratori locali sembrano in sintonia con l&amp;#8217;opinione pubblica. Il 70% degli amministratori dichiara di considerare efficace la partnership pubblico-privato per i servizi in generale, mentre il 37% è assolutamente favorevole a un maggiore coinvolgimento delle imprese e degli enti anche nel sistema sanitario territoriale.&lt;br /&gt;
Alla luce del quadro delineato dall&amp;#8217;indagine, assicuratori e consumatori confermano la propria intenzione di continuare a lavorare insieme nell&amp;#8217;ambito del Forum, per condividere proposte finalizzate a una maggiore e concreta tutela dei cittadini, in un&amp;#8217;ottica di «welfare mix» inteso come maggiore integrazione tra servizi pubblici e privati. La ristrettezza delle risorse pubbliche e la contemporanea esigenza di non tagliare le prestazioni sociali impongono, infatti, di valorizzare l&amp;#8217;apporto e la collaborazione di tutti i soggetti (volontariato, terzo settore, profit) che possono concorrere alla riorganizzazione del sistema per il bene del Paese.&lt;/p&gt;
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		<title>Il distretto del riciclaggio</title>
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		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 11:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[PrimoPiano]]></category>

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		<description><![CDATA[Il distretto del riciclaggio
(da darioesposito.it)
Ancora rifiuti. ancora Napoli. Proteste dei cittadini contro l’apertura di discariche, blocchi stradali, decine di camion del servizio raccolta incendiati, rifiuti nelle strade. Ancora emergenza sanitaria e civile.
Berlusconi con il suo Bertolaso non ha risolto un bel nulla. Ha fatto molta propaganda raccontando la favola del tutto risolto. Ha raggirato l’opinione pubblica. Ma occultare la realtà non significa aver risolto i problemi. Anzi. I fatti presentano già ora un conto salato. Non solo a Berlusconi ma purtroppo a tutti.
Il fallimento della destre sta nel fatto che ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il distretto del riciclaggio</p>
<p>(da darioesposito.it)</p>
<div>Ancora rifiuti. ancora Napoli. Proteste dei cittadini contro l’apertura di discariche, blocchi stradali, decine di camion del servizio raccolta incendiati, rifiuti nelle strade. Ancora emergenza sanitaria e civile.</div>
<div>Berlusconi con il suo Bertolaso non ha risolto un bel nulla. Ha fatto molta propaganda raccontando la favola del tutto risolto. Ha raggirato l’opinione pubblica. Ma occultare la realtà non significa aver risolto i problemi. Anzi. I fatti presentano già ora un conto salato. Non solo a Berlusconi ma purtroppo a tutti.</div>
<div>Il fallimento della destre sta nel fatto che le misure emergenziali vanno usate solo se sono tali, cioè se sono di breve periodo, ponte verso una soluzione definitiva che va realizzata muovendo tutte le leve e realizzando l’impiantistica per l’intero ciclo dei rifiuti. Ma occorre avere un’idea/strategia complessiva che le destre non hanno, se non nell’affarismo. Gli interventi in corso, infatti, oltre ad essere sbagliati,  non hanno una strategia per chiudere il ciclo dei rifiuti e si muovono sulla base di una logica economica arcaica e fuori dalle dinamiche europee. Per dare efficienza e consenso alle misure emergenziali esse vanno collocate all’interno di una nuova e diversa strategia per la chiusura del ciclo dei rifiuti. E si deve partire dal presupposto che il rifiuto può essere una risorsa economica da cu i estrarre “nuova materia prima” sia per la produzione di beni (filiere metallo, plastiche, legno, vetro, carta, compost ecc.), sia per produrre energia e calore (biodiesel, combustibile di qualità, ecc.).</div>
<div>Quindi puntare di fatto solo sulle discariche è una scelta miope e che può diventare irresponsabile. Non realizzare l’impiantistica per la raccolta differenziata, trasforma una opportunità in un costo. Come quello che oggi viene sopportato per portare l’umido raccolto separatamente fino in Sicilia, visto che in Campania impianti di compostaggio attivi non ce ne sono, eccetto quello inaugurato a Salerno pochissimi giorni fa!</div>
<div>Se a questo si aggiunge che del celebratissimo termovalorizzatore di Acerra funziona una sola linea e pure a giorni alterni diventa chiaro il perché della crisi di questi giorni.</div>
<div>La questione politica, quindi, che sta di fronte alla politica seria (istituzioni, regioni, enti locali, partiti, categorie sociali e cittadini) a cui Berlusconi è estraneo, è come, in quali condizioni impiantistiche, imprenditoriali, finanziarie e di mercato, si possa avviare l’industrializzazione necessaria per valorizzare il rifiuto trasformandolo in “materia prima”. Sotto questo profilo, la nuova strategia del ciclo dei rifiuti altro non è che il <span style="text-decoration: underline;">consolidamento e lo sviluppo del tessuto industriale e imprenditoriale</span> del Mezzogiorno, come delle isole e del centro Italia. È una politica attiva, una opportunità per l’impresa, la ricerca e il lavoro, per più lavoro qualificato e duraturo. In altri paesi europei tutto ciò già avviene. Ma esiste anche in alcune realtà del nord d’Italia.</div>
<div>La questione dei rifiuti di Napoli, in questo contesto, va riconsiderata e assunta come una leva per rafforzare e rinnovare l’apparato industriale della città e non come un “affare” di pochi, sottoposto per altro a pesanti infiltrazioni camorriste. Deve essere una questione generale che guarda al futuro. I soggetti interessati, oltre alle aziende che gestiscono il servizio, sono le forze dell’industria. Con queste e con le forze sociali della città va stabilito un <span style="text-decoration: underline;">“patto per l’industrializzazione del ciclo dei rifiuti”.</span></div>
<div>Va individuato un luogo, il <strong>“distretto del riciclaggio”,</strong> in cui far incontrare le forze imprenditoriali con le istituzioni e le esigenze dei territori al fine di programmare la qualità della struttura impiantistica necessaria valutandola sulle base della quantità e qualità dei rifiuti, sugli spazi del mercato locale e non solo, delle materie prime seconde.</div>
<div>Il distretto del riciclaggio sarà il luogo sia per definire gli incentivi alle imprese nella fase di avvio e per organizzare i costi collettivi riducendoli sulla base degli attivi crescenti delle imprese; sia per definire i livelli e la qualità della raccolta differenziata necessaria a tenere in vita il sistema nel suo complesso.    </div>
<div>Berlusconi invece propone nuove discariche, per poi fare marcia indietro come per Terzigno. Il governo nazionale, viceversa, deve scegliere di investire nei distretti industriali del riciclaggio, con risorse dirette (fondi specifici) o indiretti (agevolazioni fiscali per chi investe nel riciclaggio). Le risorse ci sono, vanno prese dal ponte sullo stretto e dai folli sostegnigovernativi al nucleare.</div>
<div>A queste condizioni sarà possibile in tempi brevi intervenire sull’emergenza facendo scorgere il sole. E poi si può contare su esperienze positive, imprese di qualità disponibili, una conoscenza profonda del territorio e della qualità e quantità dei rifiuti. Insomma ciò che ora è frammentato, va pensato e organizzato. Per farlo prima e meglio è indispensabile mandare a casa chi pensa solo ai propri affari. State pensando a Berlusconi e ai suoi sodali? Noi si.</div>
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&lt;p&gt;(da darioesposito.it)&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;Ancora rifiuti. ancora Napoli. Proteste dei cittadini contro l’apertura di discariche, blocchi stradali, decine di camion del servizio raccolta incendiati, rifiuti nelle strade. Ancora emergenza sanitaria e civile.&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;Berlusconi con il suo Bertolaso non ha risolto un bel nulla. Ha fatto molta propaganda raccontando la favola del tutto risolto. Ha raggirato l’opinione pubblica. Ma occultare la realtà non significa aver risolto i problemi. Anzi. I fatti presentano già ora un conto salato. Non solo a Berlusconi ma purtroppo a tutti.&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;Il fallimento della destre sta nel fatto che le misure emergenziali vanno usate solo se sono tali, cioè se sono di breve periodo, ponte verso una soluzione definitiva che va realizzata muovendo tutte le leve e realizzando l’impiantistica per l’intero ciclo dei rifiuti. Ma occorre avere un’idea/strategia complessiva che le destre non hanno, se non nell’affarismo. Gli interventi in corso, infatti, oltre ad essere sbagliati,  non hanno una strategia per chiudere il ciclo dei rifiuti e si muovono sulla base di una logica economica arcaica e fuori dalle dinamiche europee. Per dare efficienza e consenso alle misure emergenziali esse vanno collocate all’interno di una nuova e diversa strategia per la chiusura del ciclo dei rifiuti. E si deve partire dal presupposto che il rifiuto può essere una risorsa economica da cu i estrarre “nuova materia prima” sia per la produzione di beni (filiere metallo, plastiche, legno, vetro, carta, compost ecc.), sia per produrre energia e calore (biodiesel, combustibile di qualità, ecc.).&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;Quindi puntare di fatto solo sulle discariche è una scelta miope e che può diventare irresponsabile. Non realizzare l’impiantistica per la raccolta differenziata, trasforma una opportunità in un costo. Come quello che oggi viene sopportato per portare l’umido raccolto separatamente fino in Sicilia, visto che in Campania impianti di compostaggio attivi non ce ne sono, eccetto quello inaugurato a Salerno pochissimi giorni fa!&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;Se a questo si aggiunge che del celebratissimo termovalorizzatore di Acerra funziona una sola linea e pure a giorni alterni diventa chiaro il perché della crisi di questi giorni.&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;La questione politica, quindi, che sta di fronte alla politica seria (istituzioni, regioni, enti locali, partiti, categorie sociali e cittadini) a cui Berlusconi è estraneo, è come, in quali condizioni impiantistiche, imprenditoriali, finanziarie e di mercato, si possa avviare l’industrializzazione necessaria per valorizzare il rifiuto trasformandolo in “materia prima”. Sotto questo profilo, la nuova strategia del ciclo dei rifiuti altro non è che il &lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;consolidamento e lo sviluppo del tessuto industriale e imprenditoriale&lt;/span&gt; del Mezzogiorno, come delle isole e del centro Italia. È una politica attiva, una opportunità per l’impresa, la ricerca e il lavoro, per più lavoro qualificato e duraturo. In altri paesi europei tutto ciò già avviene. Ma esiste anche in alcune realtà del nord d’Italia.&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;La questione dei rifiuti di Napoli, in questo contesto, va riconsiderata e assunta come una leva per rafforzare e rinnovare l’apparato industriale della città e non come un “affare” di pochi, sottoposto per altro a pesanti infiltrazioni camorriste. Deve essere una questione generale che guarda al futuro. I soggetti interessati, oltre alle aziende che gestiscono il servizio, sono le forze dell’industria. Con queste e con le forze sociali della città va stabilito un &lt;span style=&quot;text-decoration: underline;&quot;&gt;“patto per l’industrializzazione del ciclo dei rifiuti”.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;Va individuato un luogo, il &lt;strong&gt;“distretto del riciclaggio”,&lt;/strong&gt; in cui far incontrare le forze imprenditoriali con le istituzioni e le esigenze dei territori al fine di programmare la qualità della struttura impiantistica necessaria valutandola sulle base della quantità e qualità dei rifiuti, sugli spazi del mercato locale e non solo, delle materie prime seconde.&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;Il distretto del riciclaggio sarà il luogo sia per definire gli incentivi alle imprese nella fase di avvio e per organizzare i costi collettivi riducendoli sulla base degli attivi crescenti delle imprese; sia per definire i livelli e la qualità della raccolta differenziata necessaria a tenere in vita il sistema nel suo complesso.    &lt;/div&gt;
&lt;div&gt;Berlusconi invece propone nuove discariche, per poi fare marcia indietro come per Terzigno. Il governo nazionale, viceversa, deve scegliere di investire nei distretti industriali del riciclaggio, con risorse dirette (fondi specifici) o indiretti (agevolazioni fiscali per chi investe nel riciclaggio). Le risorse ci sono, vanno prese dal ponte sullo stretto e dai folli sostegnigovernativi al nucleare.&lt;/div&gt;
&lt;div&gt;A queste condizioni sarà possibile in tempi brevi intervenire sull’emergenza facendo scorgere il sole. E poi si può contare su esperienze positive, imprese di qualità disponibili, una conoscenza profonda del territorio e della qualità e quantità dei rifiuti. Insomma ciò che ora è frammentato, va pensato e organizzato. Per farlo prima e meglio è indispensabile mandare a casa chi pensa solo ai propri affari. State pensando a Berlusconi e ai suoi sodali? Noi si.&lt;/div&gt;
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