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Il decreto legge della manovra.

di: Redazione 28 maggio 2010 1.040 views Nessun Commento

Il decreto legge della manovra.

(da ilsole24ore del 28/5/10)

Iniziamo la pubblicazione della bozza del decreto legge recante «misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica». 
Il provvedimento, in attesa delle correzioni formali e di coordinamento, è stato licenziato il 25 maggio dal consiglio dei ministri. 
Trattandosi di una bozza, la numerazione dei singoli commi (è stata mantenuta quella dell’ originale)a volte nonè sequenziale. 
TITOLO I Stabilizzazione finanziaria Capo I Riduzione del perimetro e dei costi della pubblica amministrazione ARTICOLO1 Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni 1. 
Le autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti annuali non risultano impegnati sulla base delle risultanze del Rendiconto generale dello Stato relativo agli anni 2007, 2008 e 2009 sono definanziate. 
Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell’ Economia e dellefinanze da adottare entro il 30 settembre 2010 sono individuate per ciascun Ministero le autorizzazioni di spesa da definanziare e le relative disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. 
Le disponibilità individuate sono versate all’ entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo ammortamento dei titoli Stato. 
ARTICOLO2 Riduzione e flessibilità negli stanziamenti di bilancio 1. 
Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad un consolidamento delle risorse stanziate sulle missioni di ciascun stato di previsione, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all’ articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 
196, limitatamente al triennio 2011-2013, nel rispetto dell’ invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all’ articolo 21, comma 7, della medesima legge n. 
196 del 2009. 
In appositi allegati agli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni legislative di cui si propongono le modifiche ed i corrispondenti importi. 
Resta precluso l’ utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. 
A decorrere dall’ anno 2011 è disposta la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell’ ambito delle spese rimodulabili di cui all’ articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 
196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell’ allegato 1 al presente decreto. 
Dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo ordinario delle università, le risorse destinate all’ informatica, alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche. 
Le medesime riduzioni sono comprensive degli effetti di contenimento della spesa dei Ministeri,derivanti dall’ applicazione dell’ articolo 6. 
ARTICOLO3 Ordinamento della presidenza del Consiglio dei ministri e riduzioni di spesa. 
1. 
Oltre alle riduzioni di spesa derivanti dalle disposizioni del presente decreto, la presidenza del Consiglio dei ministri procede ai seguenti ulteriori interventi sul bilancio 2010: a) eliminazioni di posti negli organici dirigenziali, oltre quelli già previsti da norme vigenti, con un risparmio non inferiore a 10 milioni di euro; b) contenimento dei budget per le strutture di missione per un importo non inferiore a 10 milioni di euro; c) riduzione del 10% degli stanziamenti per le politiche dei singoli Ministri senza portafoglio e sottosegretari, con un risparmio complessivo non inferiore a 60 milioni di euro. 
2. 
Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste dai commi 1 e 2 sono versate all’ entrata dal bilancio dello Stato. 
ARTICOLO4 Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche amministrazioni 1. 
Ai fini di favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi dei tributi effettuati da parte di enti e pubbliche amministrazioni a cittadini e utenti, il ministero dell’ Economia e delle finanze promuove la realizzazione di un servizio nazionale per pagamenti su carte elettroniche istituzionali, inclusa la tessera sanitaria. 
2. 
Ai fini dell’ attuazione del presente articolo, il ministero dell’ Economia e delle finanze, con propri provvedimenti: a) individua gli standard tecnici del servizio di pagamento e le modalità con cui i soggetti pubblici distributori di carte elettroniche istituzionali possono avvalersene; b) individua il soggetto gestore del servizio, selezionato sulla base dei requisiti qualitativi e del livello di servizio offerto ai cittadini; c) disciplina le modalità di utilizzo del servizio da parte dei soggetti pubblici, anche diversi dal soggetto distributore delle carte, che intendono offrire ai propri utenti tale modalità di erogazione di pagamenti; d) stabilisce nello 0,20 per cento dei pagamenti diretti effettuati dai cittadini tramite le carte il canone a carico del gestore finanziario del servizio; e) disciplina le modalità di certificazione degli avvenuti pagamenti; f) stabilisce le modalità di monitoraggio del servizio e dei flussi di pagamento. 
3. 
Il corrispettivo di cui al comma 2, lettera d), è versato all’ entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del ministro dell’ Economia e delle finanze, tra i soggetti pubblici distributori delle carte elettroniche, i soggetti pubblici erogatore dei pagamenti e lo stesso ministero dell’ Economia e delle finanze. 
4. 
Per le spese attuative di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle entrate di cui al comma 3, con la quota di competenza del ministero dell’ Economia e delle finanze. 
Capo II Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi ARTICOLO5 Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici 1. 
A decorrere dall’ anno 2011 nel bilancio dello Stato è istituito un fondo finalizzato al finanziamento degli interventi relativi alla concessione di ammortizzatori in deroga, nel quale, con distinti versamenti, affluiscono gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa, anche derivanti dall’ articolo 8,comma 2,secondo periodo, che saranno deliberate, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti: a) dalla presidenza della Repubblica; b) dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati, anche con riferimento al trattamento economico dei rappresentanti italiani nel Parlamento europeo; c) dalla Corte costituzionale; d) dalle Regioni, con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nell’ articolo 121 dellaCostituzione. 
2. 
Adecorreredal 1?gennaio 2011 il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei sottosegretari di Stato che non siano membri del Parlamento naziona-le, previsto dall’ articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 
212, è ridotto del 10 per cento. 
3. 
Adecorreredal 1?gennaio 2011 i compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, e dei componenti del Consiglio nazionale dell’ economia e dellavoro (Cnel) sono ridotti del 10 per cento rispetto all’ importo complessivo erogato nel corso del 2009. 
La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. 
Per i gettoni di presenza si applica quanto previsto dall’ articolo 6, comma 1, primo periodo. 
4. 
A decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l’ importo di un euro previsto dall’ articolo 1,comma 5 primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 
157, è ridotto del 10 per cento ed è abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1. 
5. 
Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’ articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 
196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l’ importo di 30 euro a seduta. 
6. 
All’ articolo 82 del Testo unico delle leggi sull’ ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. 
I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, una indennità di funzione onnicomprensiva. 
In nessun caso l’ ammontare percepito nell’ ambito di ciascun mese da un consigliere può superare l’ importo pari a un quinto dell’ indennità massima prevista dal rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. 
Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali.»; b) al comma 8: 1)all’ alinea sono soppresse le parole: «e dei gettoni di presenza»; 2) è soppressa la lettera e); c) al comma 10 sono soppresse le parole: «e dei gettoni di presenza »; d) al comma 11, le parole: «dei gettoni di presenza» sono sostituite dalle seguenti: «delle indennità di funzione». 
7. 
Con decreto del ministro dell’ Interno, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, ai sensi dell’ articolo 82, comma 8, del Testo unico delle leggi sull’ ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, gli importi delle indennità già determinate ai sensi del citato articolo 82, comma 8, sono diminuiti, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e per le province con popolazione fino a 500.000 abitanti, di una percentuale pari al 7 per cento per i comuni con popolazione fino a 250.000 abitanti e per le province con popolazione tra 500.000 e un milione di abitanti e di una percentuale pari al 10 per cento per i restanti comuni e per le restanti province.Sono esclusi dall’ applicazione della presente disposizione i comuni con meno di 1.000 abitanti. 
Con il medesimo decreto è determinato altresì l’ importo dell’ indennità di funzione di cui al comma 2 del citato articolo 82, come modificato dal presente articolo. 
Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di enti territoriali diversi da quelli di cui all’ articolo 114 della Costituzione, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti. 
8. 
All’ articolo 83 del Testo unico delle leggi sull’ ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: « i gettoni di presenza previsti» sono sostituite dalle seguenti: «alcuna indennità di funzione o altro emolumento comunque denominato previsti»; b) al comma 2 sono soppresse le parole: «, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, ». 
9. 
All’ articolo 84 del Testo unico delle leggi sull’ ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, al comma 1: a) le parole: «sono dovuti» sono sostituite dalle seguenti: «è dovuto»; b) sono soppresse le parole: «, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese,». 
10. 
All’ articolo 86, comma 4, del Testo unico delle leggi sull’ ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267,sono soppresse le parole: «e ai gettoni di presenza». 
11. 
Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può comunque ricevere più di una indennità di funzione, a sua scelta. 
12. 
Sono soppresse le Province la cui popolazione residente risulti, sulla base delle rilevazioni dell’ Istituto nazionale di statistica al 1?gennaio 2009, inferiore a duecentoventimila abitanti. 
13. 
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, i Comuni già ricompresi nelle circoscrizioni delle Province soppresse assumono, secondo le procedure previste dall’ articolo 21, comma 3, lettera d), del Testo unico delle leggi sull’ ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, l’ iniziativa concernente la propria aggregazione alla circoscrizione provinciale di una nuova Provincia o delle Province non soppresse nell’ ambito della medesima Regione, ferma restando l’ integrità del territorio comunale. 
14. 
Il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, di cui all’ articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 
131, predispone le necessarie forme di coordinamento al fine di garantire che le iniziative dei comuni di cui al comma 13 siano adottate in conformità al principio di continuità territoriale. 
15. 
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, si provvede con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del ministro dell’ Interno, di concerto con il ministro dell’ Economia e delle finanze, con il ministro per le Riforme per il federalismo, con il ministro per la Semplificazione normativa e con il ministro per i Rapporti con le Regioni, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell’ articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 
131, alla nuova determinazione delle circoscrizioni provinciali ai sensi del presente articolo, sulla base dell’ iniziativa dei Comuni di cui al comma 13 e sentita la Regione interessata.

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