LA PREVISIONE DI REQUISITI MINIMI DI DURATA DI RESIDENZA È DISCRIMINATORIA NELL’EROGAZIONE DI ASSEGNI REGIONALI DI NATALITÀ
LA PREVISIONE DI REQUISITI MINIMI DI DURATA DI RESIDENZA È DISCRIMINATORIA NELL’EROGAZIONE DI ASSEGNI REGIONALI DI NATALITÀ
(da quotidianogiuridico)
Accolta l’azione di discriminazione ex art. 44 D. Lgs. n. 268/98 ed ex art. 4 d. lgs. n. 215/03 depositata da un cittadino rumeno contro la legge regionale del Friuli Venezia Giulia.
L’ordinanza in epigrafe è originata dall’azione ex art. 44 d. lgs. n. 286/98 ed ex art. 4 d. lgs. n. 215/03 di un cittadino rumeno avverso un provvedimento comunale che gli negava la concessione dell’assegno di natalità previsto per i nati successivamente al 1 gennaio 2007 ai sensi dell’art. 8Bis della legge Regione Friuli Venezia Giulia del 7 luglio 2006, n. 11. Tale legge, rubricata “Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità ” istituisce una misura di sostegno alla natalità che si concreta nell’attribuzione di assegni una tantum correlati alle nascite ovvero alle adozioni di minori avvenute a partire dal 1 gennaio 2007 a favore dei “nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori sia residente da almeno dieci anni, anche non continuativi, nel territorio nazionale ed almeno cinque nel territorio regionale o vi abbia prestato attività lavorativa”. Tale beneficio presenta i caratteri di un vero e proprio diritto soggettivo in ragione dell’indicazine specifica dei requisiti necessari al suo ottenimento ed in assenza di qualsiasi spazio valutativo ovvero discrezionale da parte dell’ente erogatore. Il giudice ha accolto la doglianza presentata e ha disapplicato la norma in questione poiché essa è contraria sia a fonti comunitarie (a questo proposito va ricordato che l’istante è cittadino rumeno e la Romania è entrata a far parte dell’Unione Europea a partire dal 2007) sia a fonti interne. Per quanto concerne il profilo di violazione del diritto comunitario, la prima norma che viene richiamata dal giudicante è l’art. 18 TFUE, il quale sancisce il divieto di discriminazione in relazione a qualsiasi fattispecie relativa all’applicazione del Trattato. Nel caso specifico viene applicata non solo per riconoscere una parità di trattamento sostanziale, ma pure processuale affinché l’uguaglianza nel godimento dei diritti da parte dei cittadini sia realizzata attraverso adeguati strumenti processuali. Sempre sotto il profilo comunitario viene applicata anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, pienamente efficace dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la quale all’art. 21 sancisce il divieto di discriminazione. Per quanto concerne le fonti interne, il giudicante fa riferimento all’applicabilità dell’azione di discriminazione prevista dall’art. 44 d. lgs. n. 286/98 ed ex art. 4 d. lgs. n. 215/03. A questo proposito il giudicante osserva che “la discriminazione di cui si discute in questa sede, infatti, è una discriminazione indiretta, prevalentemente fondata sulla cittadinanza, ma, a ben guardare, essa va ben oltre, configurandosi anche come una discriminazione etnico-razziale, oggetto della disciplina di cui alla direttiva n. 2000/43/CE, poi recepita dal d. lgs. 215/2003”. Sotto questo profilo, il giudice ravvisa che il requisito di residenza minima richiesto al fine di poter godere degli assegni di natalità nella sostanza agevola e favorisce i soggetti che sono maggiormente radicati sul territorio regionale e che appartengono alla comunità autoctona caratterizzata da una coesione culturale ed etnica. Osserva il giudice che “Questa volontà di privilegiare chi appartiene al popolo “friulano” o “giuliano” è resa ancora più evidente dal fatto che, ex art. 5. comma 2, l. r. 18/2009, tale requisito di anzianità di residenza non è richiesto ai corregionali (e addirittura ai loro discendenti) che rientrando dall’estero ristabiliscano in regione la propria residenza. Per questi ultimi il requisito della residenza non è indispensabile poiché il legislatore regionale ha già effettuato una valutazione a monte, ritenendoli parte di quel gruppo etnico omogeneo che si vuole tutelare”. Tale indirizzo, quindi, non si pone in contrasto solo con la normativa comunitaria in materia antidiscriminatoria e con la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee, ma viola anche i disposti degli artt. 2 e 3 della Carta costituzionale della Repubblica Italiana. Tuttavia, in siffatta fattispecie, come indicato dal medesimo Giudice delle leggi, è sufficiente che “tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza o valore di legge) – tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi” disapplichino le norme interne incompatibili con le norme comunitarie (C. cost. 11.07.1989, n. 389).
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