NOTA SINTETICA IN TEMA DI PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE
NOTA SINTETICA IN TEMA DI PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE
Riferimenti normativi
Disciplina sostanziale: artt. 18-27 quarter del Codice del Consumo (D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, come modificati dal D.Lgs n. 146/2007).
Disciplina procedurale: art. 27 del Codice del Consumo; Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette” (di seguito Regolamento), adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con delibera del 15 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale, n. 283 del 5 dicembre 2007.
1. Le pratiche commerciali vietate
A partire dal 2007, con l’introduzione del D. Lgs. 146/2007, il campo di intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, Autorità) in materia di tutela dei consumatori è stata rafforzato, attribuendo all’Autorità il compito di vigilare, ai fini del giudizio di liceità dell’attività svolta dai professionisti, non soltanto sui messaggi pubblicitari diffusi dagli operatori di settore bensì su qualsiasi condotta, anche di tipo omissivo, posta in essere dai professionisti, sia nella fase promozionale del servizio che in quella successiva, di godimento dello stesso servizio ed, in generale, in relazione alla promozione, vendita e fornitura di un bene o servizio (cfr. art. 19, comma 1, del Codice del Consumo).
Il divieto di carattere generale è stabilito dall’articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo: «Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta».
La tutela adesso si sostanzia nell’impedire che il consumatore medio assuma “una decisione di natura commerciale” che non avrebbe altrimenti preso a causa di una condotta scorretta del professionista. La nozione di pratica commerciale scorretta comprende l’impiego di una pratica commerciale che sia “contraria a diligenza” ed idonea a “falsare in misura rilevante il comportamento del consumatore (cfr. art. 20, comma 2, Codice del Consumo). I due elementi sono da ritenersi essenziali nella valutazione della condotta.
Alla stregua della disciplina introdotta dal Codice del Consumo, non assumono rilevanza degli episodici comportamenti del professionista (quale, ad esempio, un disguido occasionale), né sussistono i presupposti per un intervento dell’Autorità laddove la pratica non sia idonea a falsare in misura sensibile il comportamento dei consumatori, valutato sulla base di criteri di tipo oggettivo (il riferimento è quello del consumatore medio: art. 20, cit.).
L’Autorità non ha infatti competenza a risolvere singole controversie tra cittadini ed imprese (cosi, ad esempio, laddove si tratti di generiche lamentele del consumatore legati ad una propria aspettativa, di tipo soggettivo, correlata ad un’asserita carenza della qualità di un servizio, ovvero ad uno specifico inadempimento contrattuale privo di rilevanza generale) ma a sanzionare delle pratiche commerciali scorrette, suscettibili di ledere una pluralità di soggetti.
La nuova disciplina è dunque destinata a trovare applicazione a tutela della scelta del consumatore rispetto a situazioni nelle quali la condotta dell’operatore possa essere qualificata come una pratica scorretta, ai sensi dell’art. 20 del codice del consumo.
Fermo restando il divieto di carattere generale sopra richiamato, la disciplina individua poi, in particolare, due grandi sub-categorie di pratiche scorrette, quelle delle pratiche ingannevoli, di cui agli artt. 21, 22 e 23 del Codice del Consumo, e le pratiche commerciali aggressive, di cui agli artt. 24, 25 e 26 del Codice del Consumo (cfr. art. 20, comma 4).
Lo stesso legislatore, inoltre, elenca, rispettivamente agli artt. 23 e 26 del Codice del Consumo, alcuni comportamenti che sono considerati vietati (black list) senza bisogno di una analisi ad hoc della loro scorrettezza (cfr. art. 20, comma 5).
2. Il procedimento volto ad accertare l’esistenza di eventuali pratiche commerciali scorrette.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in base alla nuova disciplina, può avviare i procedimenti sia d’ufficio (ossia, sulla base di notizie comunque apprese nonché in virtù di un’attività di indagine, svolta autonomamente e senza particolari formalità: cfr. art. 4 del regolamento) che sulla base segnalazioni esterne.
La segnalazione può essere presentate da chiunque abbia interesse all’intervento dell’Autorità e, pertanto, non occorre dimostrare la propria legittimazione. Secondo quanto previsto dall’art. 5 del regolamento, la segnalazione consiste in una richiesta di intervento che deve presentare alcuni requisiti minimi di forma e di sostanza. Quanto alla forma, la segnalazione va redatta per iscritto chiedendo all’Autorità di intervenire ai sensi di quanto previsto dall’art. 27 del Codice del Consumo; essa deve inoltre essere sottoscritta, con l’indicazione degli elementi identificativi del segnalante ed i suoi recapiti; circa il contenuto, la segnalazione deve individuare chiaramente i soggetti nei cui confronti si richiede l’intervento dell’Autorità (denominazione, indirizzo e recapito del professionista), i fatti oggetto di lamentela con la specificazione cronologica e documentata della condotta segnalata), in modo da consentire una precisa identificazione della pratica commerciale oggetto della richiesta di intervento. A tal fine è opportuno allegare la documentazione relativa alla pratica segnalata (ad esempio, messaggio, comunicazioni con l’impresa, contratti, ricevute, etc.) ed attenersi al modello di segnalazione rinvenibile sul sito dell’Autorità.
Il procedimento si svolge in contraddittorio con le parti interessate sin dalla fase iniziale, ovvero dall’avvio del procedimento. Tale atto, predisposto dal responsabile del procedimento, contiene la contestazione oggetto del procedimento e va comunicato ai soggetti interessati al fine di consentire loro di partecipare attivamente fino alla fase della chiusura dell’istruttoria (a tal fine, nel corso del procedimento, è garantito il diritto di presentate memorie e documenti, nonché l’accesso al fascicolo del procedimento; inoltre, le parti possono chiedere di essere sentite dinanzi agli Uffici, inoltrando un’apposita richiesta al responsabile del procedimento: vedi artt. 6 , 9, 10, 11 e 12 reg.). E’ da notare che, a tutela della trasparenza dell’attività amministrativa svolta, l’Autorità comunica anche l’esito della valutazione relativa ad una eventuale archiviazione della segnalazione. L’archiviazione può essere disposta in ogni caso in cui l’Autorità non ritenga sussistenti i presupposti per avviare una istruttoria circa il caso segnalato (ad esempio per palese infondatezza della denuncia), ovvero ritenga che l’oggetto della segnalazione non rientra nel campo di applicazione della disciplina (art. 5, comma 3, reg.).
Nel corso del procedimento, l’Autorità ha ampi poteri investigativi, che comprendono la possibilità di svolgere delle ispezioni, avvalendosi anche della collaborazione della Guardia di finanza, presso chiunque detenga qualsiasi documento pertinente, il potere di richiedere a chiunque informazioni e documenti pertinenti con la facoltà di sanzionare l’eventuale rifiuto o la trasmissione di informazioni e documenti non veritieri, di disporre perizie (vedi artt. 12, 13, 14 reg.).
Nei casi di particolare urgenza l’Autorità può adottare dei provvedimenti cautelari, secondo l’iter procedurale previsto dall’art. 9 reg.
Una volta accertata la violazione l’Autorità può inibirne la continuazione, disporre la pubblicazione di dichiarazioni rettificative a spese dell’impresa responsabile e irrogare una sanzione pecuniaria che va da 5.000 a 500.000 euro. Se la pratica riguarda prodotti pericolosi o può minacciare, anche indirettamente, la sicurezza di bambini o adolescenti la sanzione minima è di 50.000 euro. In caso di inottemperanza ai provvedimenti dell’Autorità la sanzione va dai 10.000 ai 150.000 euro. Le decisioni dell’Autorità sono soggette ad un regime di pubblicità legale (vedi art. 17).
E’ previsto l’istituto degli impegni: ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità, l’Autorità potrà rinunciare all’accertamento dell’infrazione se l’impresa si impegna a eliminare i profili di illegittimità rilevati nella pratica commerciale (art. 8 reg.).
Inoltre, sempre nei casi di minore gravità, l’Autorità può decidere di archiviare una segnalazione, in fase preistruttoria, senza procedere all’accertamento dell’infrazione, ove, su richiesta scritta del responsabile del procedimento, il professionista rimuova i profili di possibile scorrettezza della pratica (art. 4, comma 2, reg.).
Roma, 25.1. 2011
Rosaria Garozzo
La presente nota è stata redatta da Rosaria Garozzo, la quale presta servizio presso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Direzione Generale della Tutela dei Consumatori- Direzione Servizi. Le opinioni manifestate nella presente nota sono espresse a titolo personale e non impegnano in alcun modo l’istituzione di appartenenza.
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