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STUDIO SUL RILEVAMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA : ASPETTI NORMATIVI / PROVVEDIMENTI AUTORITY

di: Redazione 22 gennaio 2011 947 views Nessun Commento

STUDIO SUL RILEVAMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA : ASPETTI NORMATIVI / PROVVEDIMENTI AUTORITY

Avv. Maria Teresa Perrella

CONTATORI TRADIZIONALI ED ELETTRONICI  : PROBLEMATICHE

 

 

1. MERCATO VINCOLATO E CONDIZIONI CONTRATTUALI MINIME.

INCONVENIENTI LEGATI AL FUNZIONAMENTO DEI CONTATORI     TRADIZIONALI

 

Occorre premettere che in Italia solo dall’anno 2007 il mercato dell’energia elettrica è stato liberalizzato, intendendosi per liberalizzazione la possibilita’ per il cliente di scegliere liberamente il proprio fornitore, che applica all’utente le proprie condizioni e tariffe.

I clienti sino al primo luglio 2007, si definivano dunque “vincolati”.

Erano tali tutti i clienti ad eccezione delle imprese (escluse quelle piccole in bassa tensione).

In tale contesto, l’ Autorita’ per l’Energia Elettrica ed il Gas , per regolamentare  la  fornitura di energia elettrica e tutelare i consumatori, ha emanato la  delibera n. 200 del 1999, con la quale ha  definito le condizioni contrattuali minime ed inderogabili da applicare a tutte le forniture relative ai clienti vincolati (utenti domestici e piccole imprese).

Le condizioni di fornitura dettate con la suddetta delibera sono relative ai seguenti aspetti  contrattuali:

Lettura del contatore

Fatturazione dei consumi

Calcolo dei consumi

Pagamento della bolletta

Morosità del cliente

Ricostruzione consumi per malfunzionamento del contatore

Rateizzazione del pagamento

Deposito cauzionale

Reclami.

In questa sede esaminiamo quelle riguardanti la lettura del contatore ed il calcolo dei consumi.

Ricordiamo che sino  all’anno  2008 tutti i contatori di energia elettrica presenti  in Italia erano di tipo tradizionale,  ossia richiedenti l’intervento di un soggetto per il rilevamento dei dati.

Circa la lettura del contatore, in  base alla delibera n. 200, l’ente erogatore di energia elettrica , almeno una volta l’anno, deve effettuare un tentativo di lettura del contatore.

Si badi bene, non è imposta una lettura per anno ma solo un tentativo, in quanto l’Autorita’ ha tenuto conto del fatto che il letturista recandosi in loco, potrebbe trovarsi impossibilitato a effettuare la rilevazione, per assenza dell’interessato.

La delibera impone altresi’ ai gestori di predisporre gli strumenti  piu’ opportuni (numero verde, cartolina postale , internet e quant’altro) per permettere al consumatore di effettuare la c.d. autolettura dei dati rilevati dal proprio contatore.

In realtà come si è sperimentato, ed  a dispetto di quanto prescritto, non sempre è stato cosi agevole  ed efficace effettuare l’autolettura ( per esempio numero sempre occupato o non funzionante).

Senza considerare che prevedendo l’autolettura, L’AUTORITA’, pur volendo tutelare l’utente, ha finito con l’appioppargli un ulteriore onere.

Circa il calcolo dei consumi, la direttiva pone la regola secondo la quale lo stesso debba avvenire sulla base dei consumi rilevati al momento della lettura effettuata dall’impresa, o dell’autolettura del cliente (consumi effettivi)

Stabilisce altresi’ che la fatturazione “puo’ anche avvenire in relazione ai consumi presunti stimati dal fornitore sulla base dei consumi storici del cliente”.

E’ chiaro dunque che dalla lettera della prescrizione dell’autority, si ricava agevolmente che il primo sistema è la norma, mentre il secondo dovrebbe essere un’eccezione.

Tuttavia nessuno di noi ignora che le cose sono sempre andate esattamente al contrario.

La fatturazione in base ai consumi presunti è divenuta  la regola quasi  imperante e lo spauracchio per tutti noi.

L’organizzazione “Il movimento difesa del cittadino” dopo aver condotto numerosi studi sul problema dei consumi stimati o presunti, ha evidenziato criticamente  che i gestori di energia elettrica pur obbligati ad una lettura annua dei contatori, spesso l’hanno evitata.

In molti casi, secondo l’MDC, le aziende per ridurre i costi, non avrebbero mai svolto in interi quartieri delle grandi citta’ o in piccoli centri neppure la prescritta lettura annua!

L’associazione ha evidenziato inoltre  che l’ulteriore incubo per i cittadini è stato poi anche quello dei “conguagli”, sempre sfavorevoli ai consumatori costretti dagli stessi ad ulteriori esborsi.

 

2. LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO ED APPLICABILITA’ DELLA DIRETTIVA NUMERO 200.

INTRODUZIONE DEI CONTATORI ELETTRONICI

 

Come si accennava in precedenza  il Mercato dell’Energia elettrica è stato liberalizzato  a far data dal 1/07/2007.

A far epoca da quel momento, tutte le categorie di utenti possono scegliere il proprio fornitore,  il quale accorda le proprie condizioni e tariffe contrattuali.

Ne consegue che le condizioni contrattuali minime inderogabili di cui alla delibera n. 200 , sono applicabili solo residualmente ossia esclusivamente  agli utenti domestici e piccole imprese in bassa tensione, limitatamente ai seguenti casi:

  • qualora i suddetti clienti non abbiano sottoscritto alcun nuovo contratto
  • nel caso in cui le stesse categorie abbiano sottoscritto un nuovo contratto, ma la societa’ fornitrice fallisca o cessi di esistere
  • qualora detti clienti dopo aver sottoscritto un nuovo contratto, preferiscano tornare al vecchio fornitore

Nei casi nei quali trovino applicazione le condizioni contrattuale minime inderogabili, si parla di Servizio di maggior tutela.

Attualmente in Italia i fornitori di energia elettrica sono oltre cento, rimangono aziende leader l’Acea, Electrabel spa e L’Enel.

Successivamente alla liberazzione del mercato, l’Autorita’  per l’energia elettrica, ha reso obbligatoria per tutti i fornitori l’installazione dei nuovi contattori dell’energia elettrica, sia per tutte le famiglie che per tutte le imprese in bassa tensione.

Le operazioni di sostituzione dei contatori hanno avuto inizio nel 2008 e dovranno essere terminate nel 2011.

Nelle intenzioni dell’Autorita’ e nelle affermazioni dei fornitori, detti contatori elettronici dovrebbero essere estremamente vantaggiosi per tutti i clienti.

Riportiamo la pubblicita’ posta in essere da Acea sul proprio sito Web per dare risalto ai nuovi rilevatori.

“Tanti vantaggi, nessuna spesa”!

“Grazie alle sue funzionalita’ avanzate, il contatore elettronico aprira’ la strada a diverse innovazioni, che si tradurranno certamente in altrettanti vantaggi per te e per la tua famiglia:

1 il calcolo della nuova bolletta sui consumi effettivi, quindi niente piu’ conguagli o invio dell’autolettura

2 nuove tariffe personalizzate, studiate sulla base delle tue abitudini al consumo

3 gestione delle variazioni contrattuali a distanza, senza dover piu’ chiedere sopralluoghi o interventi tecnici

4 monitoraggio costante del funzionamento della rete

5 misurazione dell’energia ceduta dagli autoproduttori alla rete del distributore.

A dispetto di tale pubblicita’ ed assicurazioni, in realta’ anche i nuovi contatori si sono rivelati fonti di ulteriori inconvenienti e disguidi per i clienti.

Esaminiamo tale aspetto nel prossimo paragrafo.

 

4 .   PROBLEMATICHE INSORTE A SEGUITO DELL’INTRODUZIONE

DEI NUOVI CONTATORI

 

A. prosecuzione nell’invio di fatture basate sui consumi presunti ed invito all’autolettura

Tale problema e’ molto diffuso.

Paradossalmente, nel caso di molti clienti, si sta verificando che, nonostante il contatore tradizionale sia stato sostituito con quello elettronico (in alcuni casi anche ormai da due anni), cionostante il cliente continua a ricevere fatture del seguente tenore:

calcolo dei consumi di tipo presunto/stimato

invito all’autolettura.

Non v’e’ chi non veda che tale tipo di fatturazione ha addirittura dell’inverosimile!

Attesa l’introduzione del nuovo tipo di contatore i consumi dovrebbero essere quelli reali, in quanto il nuovo tipo di contatore dovrebbe trasmettere i dati rilevati presso l’utente direttamente  al fornitore, senza bisogno dell’intervento di terzi (“letturisti” o lettura del cliente).

Ancor piu’ assurdo è l’invito all’autolettura, dal momento che il nuovo tipo di contatore non consente piu’ questo tipo di operazione, tanto è vero che se il cliente prova ad effettuarla il numero verde a cio’ predisposto fa notare, sempre,

che la lettura comunicata è incongrua.

Quanto si sta verificando, ha determinato per i clienti che si trovano in questa situazione, una condizione ancor piu’ peggiorativa rispetto al passato.

Si fa infatti notare che se in precedenza la valvola di sicurezza che consentiva al cliente di sottrarsi alla mannaia della fatturazione presuntiva dei consumi, era proprio l’autolettura, oggi per tali utenti è venuta meno anche tale possibilita’, tanto che gli stessi si trovano a dover subire le richieste economiche del fornitore senza poter far altro che pagare sulla base dei consumi presunti.

Partendo da quanto riscontrato in numerosi casi, si è cercato di far luce sul problema.

A tal fine sono state percorse due strade:

  • RICHIESTA DI CHIARIMENTI PRESSO GLI UFFICI ACEA DI ROMA
  • INOLTRO DI UN RECLAMO ALL’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS

 

RISULTANZE DELL’ACCESSO EFFETTUATO PER GLI UFFICI ACEA

In data 7 ottobre c.a. ci siamo recati presso gli sportelli reclami dell’Acea , ove abbiamo sottoposto il problema all’impiegato trovando, ad onor del vero, disponibilita’ e cortesia.

Naturalmente, affinche’ egli potesse avere dati concreti sui cui lavorare (precisamo che ogni impegato dispone di un pc nel quale inserendo il codice utente puo’ ricostruire l’intera vita del rapporto tra le parti) abbiamo presentato la fattura di un cliente che lamenta il problema di cui stiamo parlando.

A seguito della consultazione e’ emerso che il contatore in questione, come tanti altri, pur essendo stato sostituito in realta’ non è mai stato attivato (!), per cui per Acea il cliente è come se avesse ancora un contatore tradizionale.

E’ stato anche confermato che in  casi come questo l’autolettura è effettivamente impossibile, e che Acea procede dunque sulla base dei consumi presunti.

Ovviamente è stato chiesta una spiegazione, e, come c’era da aspettarsi, ci è stato detto che la responsabilita’ non è di Acea, bensi della cooperativa deputata alla sostituzione dei contatori.

Tale spiegazione ovviamente è inaccettabile, sia perche’ il fornitore sembra voler declinare ogni responsabilita’, sia perche’ appare evidente che Acea, in ogni caso, non poteva ignorare la situazione venutasi a creare dopo la sostituzione, dal momento che, come abbiamo riscontrato, la societa’ è al corrente di tutti i passaggi e le tappe relative al rapporto contrattuale tra le parti.

Con ogni probabilita’ dunque Acea pur sapendo, ha evitato di procedere alla regolarizzazione della situazione.

E’ stato suggerito un reclamo da inoltrare via posta alla società che per effetto di esso interverrebbe elaborando anche il conguaglio dei consumi.

Per completezza espositiva, facciamo presente che poiche’ da un rapido calcolo effettuato in tale occasione è emerso che, naturalmente, sarebbe il cliente a dovere dei soldi al fornitore, si è temporaneamente desistito dall’inviarlo.

Riteniamo che qualora Acea avanzasse delle pretese economiche nei confronti del cliente, si potrebbe intraprendere un’iniziativa giudiziaria.

 

RISCONTRI RECLAMO INOLTRATO ALL’AUTORITY: APERTURA DEL PROCEDIMENTO NUMERO 668530517

Nello stesso periodo l’utente Acea (codice 5014164109), ha inoltrato un reclamo  all’Autorita’ per l’Energia elettrica ed il Gas esponendo il problema de quo.

L’autorita’ ha tempestivamente risposto, comunicando con nota del 18/10/2010 l’apertura di un procedimento, all’interno del quale ha richiesto all’Aceaelectrabel di Roma di  fornire chiarimenti  circa la vicenda in questione (doc.to in allegato 1).

Allo stato dunque l’istruttoria è ancora in corso, e attendiamo i suoi sviluppi.

 

B. maggiori consumicorretto funzionamento contatori elettronici e controlli

Molti utenti lamentano anche che, a seguito della introduzione del nuovo contatore, i consumi loro fatturati sarebbero notevolmente aumentati .

Addirittura vengono segnalti casi in cui l’utente si troverebbe a pagare somme sproporzionate per seconde case pressocche’ disabitate.

Si parla addirittura di un cosnumo medio maggiorato superiore al 33%.

I cittadini in relazione a ciò hanno posto un ulteriore problema della necessità di controlli sul corretto funzionamento dei contatori elettronici.

Ci si chiede se i contatori vengano controllati e se si a chi sia affidato tale compito.

Si sta facendo strada l’idea, sempre piu’ diffusa, che con i nuovi contatori i fornitori possano agire ancor più liberamente.

Facendoci portavoci di tale istanza, abbiamo inviato, via web, una richiesta di chiarimenti in merito all’Autority , di cui si allega copia (doc.to in allegato n.2)

Allo stato non è pervenuto ancora alcun riscontro.

CONCLUSIONI

All’esito di questo studio rimangono aperti, come è evidente, ancora numerosi interrogativi che speriamo di poter chiarire attraverso ulteriori eventuali approfondimenti.

Facciamo anche presente che a seguito dell’introduzione dei nuovi contatori la delibera 200/99 dell’Authority, che pur continua ad applicarsi con riferimento al servizio di maggior tutela, emerge nella sua inadeguatezza.

La stessa, essendo palesemente riferita ai contatori tradizionali, è, infatti,  inidonea rispetto alla nuova situazione .

E’ auspicabile dunque l’emanazione di una nuova direttiva dell’Autorita’ che tenga conto del nuovo sistema di rilevazione dei consumi.

Roma, 2 novembre 2010

Avv. Maria Teresa Perrella

 

Si allegano alla presente:

1) Nota autorita’ per l’energia

2) Copia mail inviata all’autorità per l’energia elettrica

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